Disegno di leggeNell’ambito del Forum Salute Mentale e dei movimenti che, nella piazza aperta che il Forum vuole essere, si incontrano, si è venuto via via elaborando con il contributo di molti, un possibile Disegno di Legge finalizzato all’implementazione dei principi della legge 180/1978.

A questo testo hanno dato, tra gli altri, contributi importanti di merito e per il “formato legislativo” Daniele Piccione come consulente esperto e la senatrice Nerina Dirindin, membro della competente Commissione del Senato. Altri parlamentari di varie appartenenze politiche hanno già espresso ampio apprezzamento sul testo, e, ovviamente, cercheremo le più ampie convergenze possibili.

Poiché è nostra intenzione far sì che questo testo  venga ripreso e presentato in Parlamento contestualmente all’avvio della prossima Legislatura (fatta salva la presentazione al Senato  “per memoria” in questa legislatura, in cui i tempi non permettono in ogni caso un utile decorso) saremmo a chiedere a chiunque voglia sottoscriverne l’adesione  a farlo, mentre su aspetti particolari, che non ne  modifichino l’impianto complessivo, auspichiamo che un ampio dibattito ci aiuti a migliorarne il relativo  articolato.

Le motivazioni che ci spingono sono riportate nella relazione di accompagnamento al disegno di legge e derivano dalla considerazione delle gravi criticità in cui versano i servizi di salute mentale in tutto il territorio nazionale a causa dell’insufficiente applicazione dei principi e degli orientamenti fissati dalla Legge 180 (che vanno in tutto e per tutto salvaguardati e promossi). Ci motiva anche il giudizio di non  sufficiente adeguatezza di testi in materia giacenti da tempo alla Camera.

Preghiamo di voler diffondere conoscenza e dibattito sul testo allegato e di voler inviare adesioni e/o considerazioni utili di associazioni, di gruppi di lavoro, di cooperatori sociali, o di singoli cittadini

Le adesioni e/o i commenti che auspichiamo possono essere inviati a: forumsegreteria@yahoo.it

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Disegno di legge

Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla l. 13 maggio 1978, n. 180. Ulteriori disposizioni per l’integrazione degli interventi a livello nazionale e locale per la promozione e garanzia della salute mentale in Italia.

(Vedi il testo del ddl)

Il disegno di legge si compone di quattro Capi.

Il Capo I (artt. 1-4) declina una nuova disciplina puntuale volta a svolgere e applicare i principi alla base della riforma del 1978, alla luce del mutato sistema di competenze amministrative tra Stato ed enti territoriali; definisce, inoltre, l’orizzonte di sviluppo dell’assistenza psichiatrica italiana, nel quadro dei più rilevanti atti di indirizzo in ambito sovranazionale e, in particolare, le risoluzioni adottate in seno all’Organizzazione Mondiale della Sanità e le fonti pattizie internazionali.

L’articolo 1 del disegno di legge fissa, il quadro normativo e le finalità alla base della legge delineandone, tra l’altro, la natura primigenia di provvedimento di diretto sviluppo dei contenuti normativi che già furono alla base della l. n. 180/1978.

L’articolo 2 reca i principi generali in base ai quali sviluppare l’offerta di salute mentale sul territorio nazionale. All’articolo 3 è affidata la disciplina e la regolazione dei livelli essenziali dell’assistenza per le persone con disagio e disturbo mentale. Si tratta di una disposizione di portata assai rilevante poiché costituisce, forse, il più rilevante strumento di garanzia e definizione del nucleo indefettibile di assistenza psichiatrica che deve essere garantito ovunque, sul territorio nazionale.

Complementare a tale istituto è quanto disciplinato dall’articolo 4, che ha riguardo al piano nazionale per la salute mentale. Si richiama il valore fondamentale delle politiche di prevenzione integrate le quali rappresentano, anche secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la frontiera per abbattere l’incidenza del disturbo mentale e costituiscono la chiave per offrire risposte adeguate oltre che per decisivi risparmi di risorse.

Nel Capo II (artt. 5 – 13) viene analiticamente delineato il sistema dei servizi di tutela e assistenza psichiatrica sul territorio.

Con l’articolo 7, si disciplinano e favoriscono le forme di partecipazione. Seguono, quindi, le analitiche previsioni delle strutture amministrative che afferiscono al Dipartimento: i Centri di Salute Mentale; le Strutture residenziali; i Centri Diurni. Esplicite disposizioni (artt. 10 e 11) sono inoltre dedicate al trattamento della crisi e dell’urgenza, nonché ai Servizi Psichiatrici di diagnosi e Cura sui quali, pure, già la l. 180/1978 era tutt’altro che priva di indicazioni.

Proprio l’articolo 10 si occupa di esplicitare e rendere ancora più nitido, anche a livello di disciplina di legge ordinaria, il divieto di praticare la contenzione meccanica in psichiatria. Si tratta di attività illegittime e illecite cui si fa troppo sovente ricorso, talvolta in via sommersa, silenziosa e strisciante, nella rete dei servizi per l’assistenza psichiatrica. Appare innanzitutto opportuno rammentare i casi, drammaticamente assurti all’attenzione delle cronache, di Francesco Mastrogiovanni, che l’inopinato e illegittimo ricorso alla contenzione nel servizio di diagnosi e cura di Vallo Lucania, in provincia di Salerno, ha condotto alla morte, e di Giuseppe Casu, anch’egli tragicamente morto dopo un prolungato stato di contenzione nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura nell’ospedale di Cagliari.

Ma ben oltre i clamorosi e drammatici fatti connessi a tali tragiche vicende, la produzione scientifica e il dibattito culturale nel Paese (e, da ultimo, anche la rilevante pronuncia del Comitato Nazionale di Bioetica dianzi citata) evidenziano la necessità di porre un freno normativo alle pratiche di contenzione delle persone con disturbo mentale che cagionano danni spesso irreversibili alle persone che le subiscono e gettano una luce sinistra su un intero ordinamento giuridico. Invero, l’illiceità delle contenzioni biomeccaniche in ambito medico – psichiatrico dovrebbe dirsi già direttamente sancita alla luce della Costituzione del 1948, specie se si tiene a mente il chiaro dettato dell’articolo 13, quarto comma, della Carta fondamentale, il quale dispone: “E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale”.

Dunque l’articolo 10 del disegno di legge che qui si illustra interviene introducendo un limite normativo espresso nel tessuto dell’articolo 33 della legge istitutiva del Sistema sanitario nazionale, per poi corredarlo di una specifica disposizione di garanzia processuale, innestata sul complesso di norme recate dal successivo articolo 35 della medesima legge.

L’articolo 12 regola l’Integrazione socio sanitaria e l’istituto del budget individuale di salute.

L’articolo 13 reca diposizioni volte a incrementare le relazioni e i rapporti istituzionali integrati tra i Dipartimenti di salute mentale, gli istituti di pena e le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza che hanno di recente sostituito ruolo e funzione degli Ospedali psichiatrici giudiziari e delle Case di cura e custodia. L’obiettivo risiede nel consentire a ciascun magistrato della cognizione e di sorveglianza di poter disporre di un ventaglio di opzioni di assistenza psichiatrica per la persone con disturbo mentale che abbiano commesso un reato, adeguato e in grado di rispondere alle esigenze del singolo individuo. Solo così potrà realizzarsi l’obiettivo più alto perseguito dalla l. 81/2014: quello di far ricorso alla misure di sicurezza detentive, per l’infermo di mente autore di reato, solo come soluzione estrema e residuale.

Il Capo III (artt. 14 -17) disciplina le tecniche, i mezzi di promozione della salute psichica e, in definitiva, assegna la giusta preminenza al tema della prevenzione dei disturbi mentali come direttrice guida dell’operato dei servizi territoriali e dell’indirizzo politico governativo. Regola, inoltre, i rapporti del sistema di tutela della salute mentale con le Università e i centri di alta formazione. Le disposizioni contenute negli articoli compresi nel Capo III dettano altresì i principi in materia di formazione permanente del personale ed istituiscono il sistema degli Osservatori della salute mentale, a livello nazionale e territoriale.

Il Capo IV (artt. 18 e 19), da ultimo, reca la disciplina della copertura finanziaria per le norme recate dalla proposta di legge e stabilisce l’entrata in vigore delle sue diposizioni.

Il presente disegno di legge è stato predisposto grazie al fondamentale contributo di numerosi esperti, professionisti, associazioni e persone che con impegno e competenza si prodigano quotidianamente per il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disturbo mentale e confidano nella concreta attuazione, su tutto il territorio nazionale, di misure adeguate a garantire alle persone l’effettivo accesso a una assistenza sanitaria e socio-sanitaria che tenga conto delle loro specifiche esigenze.

(Vedi il testo del ddl)

ddl_salute_mentale_testo

3 Comments

  1. gian luigi bettoli

    Purtroppo un punto importante per la cooperazione sociale (cioè per le concrete cooperatrici ed i concreti cooperatori sociali) è espresso in maniera non condivisibile in questa proposta di legge. Si tratta dell’articolo sugli operatori, che ricopia tale e quale l’elenco delle figure professionali scritto nelle linee guida della conferenza stato-regioni sul personale delle residenze per la salute mentale (in realtà, per chi stia attento: per le strutture ospedaliere tipo rems). Un elenco di figure professionali più lungo di quanti debbano essere gli ospiti delle strutture. Eppure, parlandone con autorevoli esponenti del FSM, si era sempre condiviso il fatto che quelle indicazioni, sanitarizzanti e manicomializzanti, non potessero essere ritenute un punto di partenza. Si tratta, in ogni caso, di una ingiustizia nei confronti delle migliaia di operatori che, senza titoli e spesso con più titoli del necessario, hanno contribuito a costruire la riforma della salute mentale in Italia. Purtroppo, nel documento sul settore che stiamo stendendo a cento mani come Legacoopsociali, non potremo citare questa proposta – almeno sotto questo aspetto – come una buona pratica.

  2. massimo fada

    Ogni tanto fa bene sognare, permette di andare avanti. Poi ti scontri con la realtà fatta di spending review, finalizzata solamente al contenimento dei costi e non al miglioramento, necessario, dei servizi.
    Noto con piacere che si è superata la proposta di legge 2233/4174, ritenuta tra le altre depositate, “non sufficientemente adeguata”. Anch’io come Benevelli mi riconosco in pieno “nello spirito costituente” del ddl Dirindin: cosciente però che il futuro contesto parlamentare non sarà favorevole.
    Il ddl propone di modificare la 833/78, con l’art. 10, introducendo modifiche che rafforzano le garanzie per le persone sottoposte a TSO. E’ UN PASSAGGIO MOLTO RISCHIOSO, bisogna esserne consapevoli: passaggio affrontabile avendo una forza nei territori che non c’è, in primo luogo da parte degli operatori. La campagna STOP OPG è stata “una rivoluzione gentile” che ha indignato i cittadini attraverso le immagini di denuncia delle condizioni incivili di quei luoghi. L’operazione intelligente condotta per dare sbocco a questa indignazione, dall’alto e dal basso, ha permesso di raggiungere l’obiettivo storico della loro chiusura. Tuttora da consolidare.
    Il Forum Salute Mentale ha un’occasione importante l’anno prossimo: oltre ad essere l’anno delle elezioni che andranno a definire il nuovo parlamento che discuterà questo ddl sarà anche il 40° della legge 180: può essere la “scintilla”, così come è stato il video di denuncia della Commissione Marino ?
    Augurandoci che non ci sia qualcuno che celebra invece l’80° anniversario della prima applicazione elettroschock di Cerletti a Roma nel ’38, su na persona che vagava in stazione disorientata e arrestata per vagabondaggio. Oltre a Bolzano, rimbalzato sulle cronache giornalistiche di queste settimane c’è anche l’Ospedale di Montichiari, in Provincia di Brescia. STOP ELETTROSCHOCK ?

  3. Volevo segnalare una situazione di malcontento di tutte le persone che hanno svolto attività di inserimento lavorativo,ma senza nessun altro sussidio al sostegno o indirizzo verso un’autonomia reale.
    Si dice ma perché non veniamo trattati e pagati come gli altri(le persone normali e sane s’intende)
    La risposta è perché gli utenti vengono pagati coi soldi della sanità(ASL)e la sanità non è un ufficio di collocamento!
    Vorrei mettere una parola a favore di questo argomento.
    Non possiamo essere manodopera a basso costo,per quelli che accettano non per aiutare il “malato” ma per un paio di braccia in più.Sappiamo che la maggior parte delle persone che svolgono un inserimento non viene quasi mai assunta.Con conseguente,spesso,ricaduta.Ritengo anche che non mi sembra positiva una spinta verso la competitiva,verso persone che hanno grosse difficoltà in più rispetto agli altri.In una società ideale ognuno dovrebbe lavorare entro i propri limiti di resistenza,ma venire pagati uguali?Sò che è solo una mia idea,questa è la società dell’esclusione,del più forte…etc.
    Forse l’ideale sarebbe chiedere anche un contributo economico al datore di lavoro?Forse ci sarebbero meno inserimenti ma un po’ più di onestà?
    Non so se si potrà migliorare questo aspetto in futuro…di certo il mondo del lavoro non è color di rosa.(Grazie dell’ascolto)

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