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	<title>forumsalutementale.it &#187; Contenzione</title>
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		<title>Processo Mastrogiovanni: udienza del 31 gennaio 2012</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[.. La contenzione mai vista e mai praticata, ma poi le dottoresse ammettono che la praticavano, precisando che ogni quindici, massimo ogni venti minuti (bontà loro!) slegavano i pazienti, che i pazienti - anche se legati ai polsi e alle caviglie - erano liberi di muoversi nel letto di contenzione. Addirittura una dottoressa dice che erano gli stessi pazienti a chiedere di essere legati...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vallo della Lucania (Salerno), 31 gennaio 2012 -</p>
<p>Al Tribunale di Vallo della Lucania, nel pomeriggio, come fissato, continua il processo contro i sei medici e i dodici infermieri del reparto di psichiatria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, imputati per la contenzione durata ottantatre ore, e per la morte del maestro elementare di Castelnuovo Cilento, Francesco Mastrogiovanni, avvenuta la notte del 4 agosto 2009 per edema polmonare in una stanza-cella dell’ospedale di Vallo della Lucania.</p>
<p>E’ stata un’udienza lunga e affollata. E’ l’ultimo giorno utile per ascoltare i testi e i difensori degli imputati, e dopo il duro richiamo della precedente udienza da parte del Presidente, Dr.ssa Elisabetta Garzo, li hanno convocati tutti nella speranza di discolpare i propri assistiti. Sono una ventina, ma ne vengono ascoltati solo quattordici. Ad alcuni testi i difensori rinunziano e per quelli che non si sono presentati rinunziano a chiedere l’accompagnamento coatto. Sono medici e infermieri e nelle loro deposizioni tracciano un quadro idilliaco del reparto di psichiatria dell’ospedale di Vallo della Lucania e del lavoro dei loro colleghi. E’ scontato che gli imputati sono ottime persone, attente e scrupolose nel loro lavoro, rispettose dei diritti e della dignità dei pazienti. La contenzione mai vista e mai praticata, ma poi le dottoresse ammettono che la praticavano, precisando che ogni quindici, massimo ogni venti minuti (bontà loro!) slegavano i pazienti, che i pazienti &#8211; anche se legati ai polsi e alle caviglie &#8211; erano liberi di muoversi nel letto di contenzione. Addirittura una dottoressa dice che erano gli stessi pazienti a chiedere di essere legati. Il tribunale ne prende atto e quasi verrebbe la voglia di conferire un riconoscimento al merito a queste dottoresse così ubbidienti alle richieste dei ricoverati. E se i malati avessero implorato di essere slegati?&#8230;</p>
<p>Però tutte le deposizioni si riferiscono ad anni precedenti al 2009: sono dunque lontane dall’episodio per il quale è in corso il processo. In ogni modo le dottoresse monitoravano continuamente i pazienti, bastava una richiesta qualsiasi perché accorressero ai loro letti, anche se una dottoressa si lascia sfuggire il termine «capezzale» e il capezzale &#8211; nella lingua italiana &#8211; è quello che ospita un moribondo. I difensori degli infermieri si sforzano di far emergere che i loro assistiti non potevano prendere iniziative autonome ed erano tenuti a fare quello che stabilivano i medici.</p>
<p>Per quanto riguarda Mastrogiovanni c’è un testimone, per adesso muto, allegato agli atti del processo, che è l’agghiacciante video dell’orrore che mostra le interminabili ottantantre ore nelle quali Mastrogiovanni, senza aver fatto assolutamente nulla per meritarselo, anzi senza averlo chiesto, è stato ininterrottamente contenuto ai polsi e alle caviglie e a prova del colpevole abbandono in cui era tenuto è l’innegabile ritardo della scoperta della sua morte, avvenuta ben sei ore dopo dal momento in cui il suo cuore cessa di battere. Quel video immancabilmente «parlerà » il giorno della sentenza… E se su quel video non si leggesse la data e l’anno potrebbe essere tranquillamente proiettato durante le visite delle scolaresche ai campi di concentramento nazisti. Invece tutto questo è accaduto nell’anno del signore, 2009, in una sala-lager dell’ospedale di Vallo della Lucania.</p>
<p>Con la dott.ssa Di Matteo, il P.M. Dr. Renato Martuscelli si sofferma a ricostruire i momenti della cattura di Francesco Mastrogiovanni, avvenuta sulla spiaggia di Acciaroli la mattina del 31 luglio 2009. Anche qui è stato tutto regolare, anzi il povero ma violento Mastrogiovanni l’ha minacciata con le pietre, l’ha offesa rivolgendole improperi che la dottoressa si schermisce dal ripetere, dicendo che ha «perdonato ». La dottoressa, arrivata sulla spiaggia contemporaneamente all’arrivo della motovedetta della Capitaneria del porto di Acciaroli, dice anche che aveva avuto i certificati regolarmente firmati dal sindaco di Pollica, altrimenti non avrebbe eseguito il TSO. La dottoressa però ignora che il tenente dei vigili del comune di Pollica, Graziano Lamanna, ha riferito, sotto giuramento, che il sindaco di Pollica, avvertito solo telefonicamente, non aveva visionato i certificati, anzi il TSO lo aveva ordinato la notte del 30 luglio senza l’avallo di alcun certificato medico. La dottoressa &#8211; a meno che non ignori la geografia del Cilento &#8211; non ci spiega come mai, operando sulla spiaggia del Comune di San Mauro Cilento, invece di rivolgersi al sindaco del Comune di San Mauro Cilento, per la convalida del TSO si sia rivolta al sindaco di Pollica. Il P.M., riferendosi ai precedenti TSO di cui è stato vittima Mastrogiovanni, sottolinea che l’agitazione avveniva sempre nel mese di agosto. In una precedente udienza il P.M. dichiarò che la deposizione della signora Licia Musto, la proprietaria del campeggio presso il quale Francesco Mastrogiovanni trascorreva le sue vacanze, e alla quale disse: «Non fatemi portare all’ospedale di Vallo, perché lì mi ammazzano», era «ininfluente».</p>
<p>Momenti di tensione si sono avuti quando la Cirillo, imputata e teste, nonché capo infermiera del reparto di psichiatria, si è avvicinata al tavolo della presidenza del tribunale disturbando l’udienza in corso e, richiamata dal presidente, ha reagito in malo modo e con arroganza. E’ la stessa che nella precedente udienza si era allontanata.</p>
<p>C’è anche da notare che la stragrande maggioranza dei testi, pur svolgendo un lavoro pubblico, non ha acconsentito ad essere ripresa dalle emittenti Uno Tv di Sala Consilina e La Set di Vallo della Lucania, che seguono il dibattimento processuale.</p>
<p>Scontri finali tra il presidente, Dr.ssa Elisabetta Garzo e alcuni legali della difesa degli imputati sulla data della prossima udienza, prevista &#8211; secondo il calendario stabilito da tempo &#8211; per il 14 febbraio 2012, perché in quella data ricade la festa dell’amore. In nome dell’amore, di quell’amore che i propri assistiti hanno dimostrato di non avere nei confronti dei pazienti, hanno chiesto il rinvio dell’udienza al mese di marzo, adducendo che i loro consulenti erano impegnati. Purtroppo per gli avvocati richiedenti, la dott.ssa Garzo ha replicato che il 14 febbraio è una festa commerciale e quindi tutt’al più poteva o anticipare o posticipare d’una settimana l’udienza, perché non è pensabile che, avendo calendarizzato due udienze nel mese di febbraio, non si tengano e alla fine &#8211; dopo un vivace battibecco e dopo che gli avvocati si sono attaccati ai propri telefonini – il presidente ha stabilito che il 14 febbraio, essendo un giorno lavorativo, ci si vede tutti in aula. Tutti in aula, dunque, in nome dell’amore per la giustizia e per la dignità umana.</p>
<p>Scopo degli avvocati è guadagnar tempo e ritardare la sentenza, perché, procedendo di questo passo, temono che la sentenza possa essere pronunziata &#8211; come a un membro del Comitato è capitato per caso di ascoltare, fuori dall’aula del tribunale, da un avvocato della difesa degli imputati &#8211; prima di Pasqua.</p>
<p>Infine il Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastrogiovanni ritiene che anche nell’udienza del 31 gennaio sia continuata la Caporetto per i difensori e per gli imputati.</p>
<p>(G. G.)</p>
<p>Il Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastrogiovanni</p>
<p>Vincenzo Serra, Giuseppe Tarallo, Giuseppe Galzerano</p>
<p>Per ulteriori informazioni, si può telefonare a</p>
<p>Vincenzo Serra, 0974.2662</p>
<p>Giuseppe Galzerano, 0974.62028</p>
<p>Giuseppe Tarallo, 0974.964030</p>
<p><a href="http://www.giustiziaperfranco.it">www.giustiziaperfranco.it</a></p>
<p>postmaster@giustiziaperfranco.it</p>
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		<title>Caso Mastrogiovanni: udienza del 29 novembre 2011</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Solo sette dei diciotto imputati sono presenti e non sarà stato certamente bello sentirsi accusati anche dal consulente dell’Asl Sa3, Prof. Luigi Palmieri, ordinario di Medicina Legale della II Università di Napoli, che senza mezzi termini e con determinazione e chiarezza scientifica li ha accusati di aver praticato una contenzione disumana e assolutamente non necessaria, ricordando che il paziente quando è contenuto - e può essere contenuto solo in casi eccezionali (e tra i casi eccezionali indica il caso in cui non accetti la medicazione) - ha diritto, al massimo ogni dieci ore, a due ore di completa libertà, perché il diritto del cittadino alla libertà non può essere calpestato - per nessun motivo - neanche in una struttura sanitaria ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vallo della Lucania (Salerno), 29 novembre 2011 -</p>
<p>Al Tribunale di Vallo della Lucania, nel pomeriggio, si è svolta la nuova udienza del processo contro i sei medici e i dodici infermieri del reparto di psichiatria dell’ospedale di Vallo della Lucania, imputati per la contenzione durata ottantatrè ore e per la morte del maestro elementare di Castelnuovo Cilento Francesco Mastrogiovanni, avvenuta la notte del 4 agosto 2009 per edema polmonare in una stanza-cella dell’ospedale di Vallo della Lucania. La precedente udienza, fissata per il 15 novembre, non si era tenuta per lo sciopero degli avvocati.</p>
<p>Solo sette dei diciotto imputati sono presenti e non sarà stato certamente bello sentirsi accusati anche dal consulente dell’Asl Sa3, Prof. Luigi Palmieri, ordinario di Medicina Legale della II Università di Napoli, che senza mezzi termini e con determinazione e chiarezza scientifica li ha accusati di aver praticato una contenzione disumana e assolutamente non necessaria, ricordando che il paziente quando è contenuto &#8211; e può essere contenuto solo in casi eccezionali (e tra i casi eccezionali indica il caso in cui non accetti la medicazione) &#8211; ha diritto, al massimo ogni dieci ore, a due ore di completa libertà, perché il diritto del cittadino alla libertà non può essere calpestato &#8211; per nessun motivo &#8211; neanche in una struttura sanitaria. Ha ribadito con forza che il paziente invece di essere contenuto va controllato ogni due tre ore e nella cartella clinica di Mastrogiovanni non è segnato nessun controllo. Solo all’inizio si parla di aggressività verbale da parte del paziente, ma per il prof. Palmieri rientra nella normalità perché non si può togliere al malato il diritto di ribellarsi almeno verbalmente all’oppressione, alla mancanza e alla negazione dell’assistenza sanitaria e &#8211; peggio ancora &#8211; ad un’ingiusta, immotivata, immotivabile ed animalesca contenzione e quando un avvocato difensore degli imputati, mentendo, ha detto che Mastrogiovanni era agitato e dunque «doveva» essere contenuto, in maniera categorica il prof. Palmieri ha replicato: «Nessuna di quelle frasi giustifica assolutamente la contenzione!», che è sempre e comunque un «atto illecito». La contenzione va applicata nel rispetto della dignità del paziente, con regole precise, tenendo sempre presente la dignità dell’uomo e anche la mancanza di colloquio con un&#8217;altra persona è una pratica disumana e gli deve essere consentito di alzarsi, di andare al bagno in quanto la mobilità è un aspetto importante, anche durante la notte &#8211; precisa rispondendo ad una domanda di un avvocato difensore che voleva giustificare la contenzione notturna.</p>
<p>Il Prof. Palmieri ha ribadito che dal video risulta che per quattro lunghi giorni a Francesco Mastrogiovanni non è stato dato né da bere né da mangiare. Insomma un maestro elementare che &#8211; da parte dei medici e degli infermieri dell’ospedale pubblico «San Luca» di Vallo della Lucania &#8211; è stato trattato al di sotto di un animale, con nessuna assistenza sanitaria. Legato e abbandonato in un letto e in chi è disteso il rischio di morte è altissimo, perché la posizione supina &#8211; ha spiegato Palmieri &#8211; riducendo la ventilazione polmonare, contribuisce ad innalzare il rischio della morte. Per Palmieri, Francesco Mastrogiovanni: «È morto per la contenzione!». Parlare di morte improvvisa non ha senso, non è scientifico. Per il prof. Palmieri non si tratta né di infarto né edema polmonare, perché l’edema polmonare proprio in ospedale può e dev’essere bloccato, in quanto presenta una mortalità ridotta (parla di 40%), ma il prof. Mastrogiovanni è deceduto per una gestione della malattia al di fuori di una corretta assistenza sanitaria, in quanto «Una sedazione così lunga non esiste da nessuna parte» e ad un avvocato degli imputati replica: «Non mi risulta che nel mondo ci siano stati mai pazienti contenuti per 83 ore!». Insomma i medici e gli infermieri del reparto psichiatrico dell’ospedale di Vallo della Lucania hanno conquistato questo triste primato mondiale…</p>
<p>Invece di legarlo, il paziente &#8211; che non presenta un solo momento di aggressività e che a detta del prof. Palmieri ha un comportamento sempre lucido &#8211; poteva essere bloccato a letto in maniera farmacologica o con le sbarre, senza ricorrere alla barbarie della contenzione, ma a Vallo della Lucania, per pubblica dichiarazione del direttore sanitario Pantaleo Palladino, la contenzione è ritenuta una terapia. La testimonianza e le affermazioni del prof. Palmieri sono state anche una lezione di civiltà e di umanità per il dott. Palladino, per i medici e per gli infermieri e – perché no? – per gli stessi avvocati.</p>
<p>Per il prof. Palmieri sia i medici gli infermieri sono responsabili della morte di Mastrogiovanni: i medici non lo hanno visitato e non visitandolo non gli hanno potuto diagnosticare eventuali cure. I medici erano tenuti a prescrivere la contenzione solo in caso di necessità e limitandola al solo tempo necessario e dando precise disposizioni ai medici e tutto ciò che si fa al malato dev’essere registrato in cartella clinica, ma la cartella clinica di Francesco Mastrogiovanni non contiene nulla di tutto questo. Un avvocato azzarda che il paziente veniva controllato attraverso la telecamera, ma il prof. Palmieri fa presente che negli Stati Uniti d’America quando un paziente è contenuto anche per poche ore viene dotato di un pulsantino al dito attraverso il quale può chiamare in qualsiasi momento gli infermieri per essere sciolto per qualsiasi necessità e poi la telecamera ha documentato «quello che è stato fatto, ovvero non è stato fatto al Mastrogiovanni».</p>
<p>Il prof. Palmieri ha anche ricordato che nella mattinata del 3 agosto i valori sanitari di Mastrogiovanni risultavano alterati e a leggere bene i dati risultava in atto un infarto da due-tre ore e se i medici fossero intervenuti lo avrebbero salvato, ma non hanno eseguito nessuno accertamento, e conclude la sua lunga e attenta escussione, che è durata due ore, con la certezza: «Se la condotta dei sanitari fosse stata corretta il paziente poteva essere ancora oggi vivo!».</p>
<p>Dopo ha deposto l’infermiere Adriano Cirillo, che venne chiamato alle ore 8 della mattina del 4 agosto, quando Mastrogiovanni era ormai deceduto da sei ore, ad eseguire un elettrocardiogramma. Un elettrocardiogramma su un morto?! Nell’ospedale di Vallo della Lucania succede anche questo… Cirillo si è limitato a dire che appena vide Mastrogiovanni capì subito ad occhio nudo che era morto e l’elettrocardiogramma servì solo a confermarlo.</p>
<p>Anche se c’è stato il tentativo degli avvocati degli imputati di far fissare la prossima udienza nel 2012, il presidente del Tribunale dott.ssa Elisabetta Garzo l’ha fissata per martedì 13 dicembre 2011, sempre alle ore 14 e saranno convocati i testi indicati dagli avvocati Bellucci, Conte e Avallone.</p>
<p>(G.G.)</p>
<p>Il Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastrogiovanni</p>
<p>Vincenzo Serra, Giuseppe Tarallo, Giuseppe Galzerano</p>
<p>Per ulteriori informazioni, si può telefonare a</p>
<p>Vincenzo Serra 0974.2662</p>
<p>Giuseppe Galzerano 0974.62028</p>
<p>Giuseppe Tarallo 0974.963040</p>
<p>www.giustiziaperfranco.it postmaster@giustiziaperfranco.it</p>
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		<title>Processo contro 18 medici e infermieri del caso Mastrogiovanni &#8211; Udienza 18 0ttobre 2011</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[.. L’udienza si è conclusa con la lunga e attenta deposizione del medico legale lucano, dott. Ludovico Di Stasio, docente in pensione di anatomia all’Università della Basilicata, esperto di edema polmonare. A domanda dell’avvocatessa Mastrogiovanni se la contenzione fosse una terapia ha risposto: «Quanto mai! Quanto mai! La contenzione non è mai una terapia. Con i farmaci che ci sono oggi si possono ottenere risultati che rendono inutile la contenzione! ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«NON MI PORTATE A VALLO PERCHE&#8217; LA&#8217; MI AMMAZZANO!» la deposizione della sig Licia Mustoal Tribunale di Vallo della Lucania, 18 giugno 2011</p>
<p>VIDEO CON SERVIZIO DI CARMELA SANTI AL LINK<br />
<iframe width="480" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/pUPrrO3y-Jo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
 </p>
<p><strong>Inoltre domattina, 20 ottobre, su RAI DUE alla trasmissione I FATTI VOSTRI, in onda a partire dalle ore 11, si parla del Caso Mastrogiovanni. Intervengono Luigi Pastore, giornalista e Grazia Serra, nipote di Mastrogiovanni.</strong></p>
<p>Puntuale come sempre la nuova udienza del processo contro i sei medici e i dodici infermieri del reparto di psichiatria dell’ospedale di Vallo della Lucania, responsabili della contenzione durata ottantadue ore e della morte del maestro elementare di Castelnuovo Cilento Francesco Mastrogiovanni, avvenuta la notte del 4 agosto 2009 per edema polmonare acuto.</p>
<p>Il primo teste chiamato a deporre è stato un paziente del reparto, che ha confermato di essere stato ricoverato innumerevoli volte e di essere stato sempre legato a mani e piedi e contenuto anche per tre giorni ed erano i medici a farlo «quando lo ritenevano necessario ed opportuno», precisa il paziente. E gli davano da mangiare tenendolo legato. «Sono stato imboccato. Nessuno è rimasto mai soddisfatto dall’alimentazione». Quando poi i difensori dei medici e degli infermieri hanno insistito per sapere la durata precisa delle varie contenzioni, giustamente il testimone-paziente ha replicato domandando: «Ma se ero legato mani e piedi come potevo guardare l’orologio?».</p>
<p>Subito dopo è stata chiamata la signora Licia Musto, la proprietaria del campeggio Costa del Cilento di Marina Piccola di Mezzatorre, nel Comune di San Mauro Cilento, dove Francesco Mastrogiovanni trascorreva le sue vacanze. «Non mi portate a Vallo perché là mi ammazzano!». La frase – che poi si è rivelata un funesto presagio &#8211; è riecheggiata tre volte nell’aula del Tribunale di Vallo della Lucania. L’ha ricordata la sig.ra Licia Musto, al termine della deposizione come teste designata dai legali della famiglia Mastrogiovanni. Rispondendo alle domande dell’avvocatessa Caterina Mastrogiovanni, ha fornito notizie sulle ultime settimane di vita di Francesco Mastrogiovanni, conosciuto per la prima volta all’inizio del mese di luglio. E’ chiara e precisa nel riferire sullo stato mentale di Mastrogiovanni. «Tutto il mese di luglio ha frequentato il villaggio. Veniva di mattina, tutte le mattine, qualche volta anche di sera, a cena. Faceva colazione, parlava, giocava con i bambini, anche con la bambina di mia sorella. Leggeva il giornale e libri ed è stato sempre calmo. Faceva amicizia con tutti. Era tranquillo, una persona squisita».</p>
<p>Continua a raccontare: «La mattina del 31 luglio 2009 sono arrivata sulla spiaggia verso le 9,00 e ho visto che stava succedendo qualcosa di strano: il sig. Mastrogiovanni si spostava nel mare e diceva: “Non mi prenderete, non mi prenderete!”. C’erano i carabinieri, i vigili urbani. Il villaggio era sotto assedio. Intorno alle 12 è uscito spontaneamente dall’acqua ed è stato sedato. E’ stato sedato relativamente perché ha fatto la doccia». A domanda del legale ha risposto la sig. Musto ha precisato che sulla spiaggia c’era una dottoressa, che il sig. Mastrogiovanni non è stato assolutamente visitato e che non ha proferito minacce né volgarità e lei ha assistito a tutta l’operazione. Dopo la doccia è salito spontaneamente sull’ambulanza, ma prima ha proferito quella frase che è rimasta inascoltata, che è stata udita certamente anche dai carabinieri, i quali però non l’hanno verbalizzata nel loro rapporto. Per il P.M. dr. Renato Martuscelli la sua deposizione è ininfluente, perché il processo in corso riguarda i medici e gli infermieri e non l’esecuzione del TSO, annunciando che ha chiesto l’archiviazione della denunzia del Comitato Verità e Giustizia per Mastrogiovanni. A questo punto si è avuto un acceso botta e risposta tra il pubblico ministero e l’avvocatessa Mastrogiovanni. L’avvocatessa Caterina Mastrogiovanni ha immediatamente replicato al pubblico ministero affermando: «La rilevanza della deposizione della sig.ra Musto sarà valutata dal Presidente. E contro la richiesta di archiviazione è stata presentato atto di opposizione».</p>
<p>L’udienza si è conclusa con la lunga e attenta deposizione del medico legale lucano, dott. Ludovico Di Stasio, docente in pensione di anatomia all’Università della Basilicata, esperto di edema polmonare. A domanda dell’avvocatessa Mastrogiovanni se la contenzione fosse una terapia ha risposto: «Quanto mai! Quanto mai! La contenzione non è mai una terapia. Con i farmaci che ci sono oggi si possono ottenere risultati che rendono inutile la contenzione!». Ha elogiato la perizia redatta dai medici dott. Adamo Maiese e Giuseppe Ortano.</p>
<p>«Dottore, il direttore sanitario dell’ospedale di Vallo afferma che il TSO è contenzione», domanda l’avvocatessa Caterina Mastrogiovanni. Il consulente risponde con convinzione: «Non credo che un direttore sanitario possa dire questa cosa!». Il medico legale designato è categorico anche quando ha risposto alle domande sull’edema polmonare, precisando i vari tipi di edema polmonare e le modalità di intervento. «Il paziente è morto per edema polmonare acuto. L’edema polmonare acuto è una sindrome gravissima che procede quasi sempre verso la morte». Il dr, Di Stasio, nel prosieguo della deposizione, ha affermato: «Non è stato fatto nulla per evitare la morte per edema polmonare», «C’è nesso causale tra contenzione ed edema polmonare».</p>
<p>«C’è nesso causale tra comportamento medico e morte di Francesco Mastrogiovanni?» domanda l’avv. Mastrogiovanni. Il medico legale ammette: «Purtroppo per un medico è doloroso dirlo: c’è nesso causale!».</p>
<p>La prossima udienza è fissata per le ore 14 del 15 novembre 2011 nel corso della quale, saranno sentiti il consulente dell’ASL, costituitasi parte civile, dr. Palmieri e due testi designati dai legali degli imputati.</p>
<p>Il Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastrogiovanni</p>
<p>Vincenzo Serra, Giuseppe Tarallo, Giuseppe Galzerano</p>
<p>Per ulteriori informazioni, si può telefonare a</p>
<ul>
<li>Vincenzo Serra 0974.2662</li>
<li>Giuseppe Galzerano 0974.62028</li>
<li>Giuseppe Tarallo 0974.963040</li>
</ul>
<p>www.giustiziaperfranco.it                                                     <a href="mailto:postmaster@giustiziaperfranco.it">postmaster@giustiziaperfranco.it</a></p>
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		<title>Ennesima udienza sul caso Mastrogiovanni: 4 ottobre 2011</title>
		<link>http://www.news-forumsalutementale.it/ennesima-udienza-sul-caso-mastrogiovanni-4-ottobre-2011/</link>
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		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il direttore sanitario dell’ospedale di Vallo della Lucania: «La contenzione è un sistema di terapia ».

Un familiare di Franco, accorso in ospedale subito dopo la notizia: «Franco era martirizzato, lividi profondi per tutto il corpo ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMITATO VERITA’ E GIUSTIZIA PER FRANCESCO MASTROGIOVANNI</p>
<p>Vallo della Lucania (SA) &#8211; 4 ottobre 2011 ore 14 circa &#8211; Nel giorno in cui sarebbe caduto l’onomastico di Francesco Mastrogiovanni, presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA), riprende il processo contro i sei medici e i dodici infermieri del reparto di psichiatria dell&#8217;ospedale San Luca di Vallo della Lucania (SA) rinviati a giudizio per la morte del maestro elementare di Castelnuovo Cilento, avvenuta nella notte del 4 agosto 2009, dopo un TSO illegittimo e illegale e quattro giorni di contenzione continua, immotivata ed illegale.</p>
<p>La Presidente del Tribunale, Dr.ssa Elisabetta Garzo inizia l’appello e per diciotto volte, dopo il nome e cognome di ogni singolo imputato, aggiunge «libero assente», «libero presente» e di seguito il nome di uno o più avvocati. Moltissimi imputati continuano ad essere contumaci.</p>
<p>Anche oggi, e nonostante la disposizione impartita ai carabinieri di accompagnamento coattivo, l’ultimo teste del P.M. Dr. Renato Martuscelli, non si è presentato. Il PM Martuscelli e i legali degli imputati hanno chiesto che la procedura venga rinnovata per la prossima udienza. Non è stata accolta la richiesta di tener conto della situazione di malattia in cui versa il teste, dando per acquisite le deposizioni già rese alla polizia giudiziaria.</p>
<p>Nell’udienza odierna, con esclusione del medico legale Di Stasio la cui deposizione è stata rinviata alla prossima udienza che si terrà il 18 ottobre, sono stati sentiti i testimoni indicati dall’avvocatessa Caterina Mastrogiovanni, legale della famiglia del defunto. Nell’udienza del 18 ottobre ci sarà anche l’interrogatorio di Licia Mazzarella Musto, la proprietaria del campeggio nel quale trascorreva le vacanze Mastrogiovanni e alla quale Mastrogiovanni chiese profeticamente: «Non mi fate portare all’ospedale di Vallo, perché lì mi uccidono!»</p>
<p>Palesemente irrilevanti le deposizioni del direttore amministrativo e del responsabile del personale amministrativo.</p>
<p>Se, in una precedente udienza il dr. Giuseppe Ortano, psichiatra di Aversa, aveva affermato: «La contenzione è un reato. Soltanto nel caso previsto dall’art. 54 del c.p. può essere praticata e per il tempo strettamente necessario», oggi, invece, il dr. Pantaleo Palladino, in qualità di direttore sanitario dell’ospedale di Vallo della Lucania, ha ribadito: «Il TSO è contenzione… La contenzione è un sistema di terapia&#8230; La contenzione nel reparto di psichiatria veniva praticata perché si acquistavano le fascette di contenzione&#8230; Non sono a conoscenza di contenzione fuori regola…». Il dr. Palladino arriva anche a giustificare la contenzione di Mastrogiovanni, sostenendo che era un violento. La sua affermazione viene smentita dal video – che dice di non aver visto, tranne gli spezzoni trasmessi dalle tv nazionali &#8211; nel quale però si vede una persona tranquilla e collaborativa che viene legata per non essere sciolta se non dopo la morte. I membri del Comitato Verità e Giustizia per Franco Mastrogiovanni consigliano amichevolmente al dr. Palladino di guardarlo attentamente quel video, magari &#8211; non ce ne voglia -sforzandosi di pensare che la persona legata è un suo amico o addirittura un suo familiare e solo dopo ci ripeta che la contenzione è una terapia…</p>
<p>Purtroppo la deposizione del direttore sanitario prova in maniera chiara ed inequivocabile che la contenzione era il «sistema» adottato nell’ospedale di Vallo della Lucania e testimonia che ne fosse a conoscenza anche la direzione sanitaria, rendendosi in tal modo corresponsabile di questo metodo che non è affatto una terapia, ma una tortura, che nel caso di Francesco Mastrogiovanni è stata addirittura prolungata anche oltre la morte, avvenuta sei ore prima di essere slegato, quando ormai il suo cadavere era freddo. Nel corso dei precedenti interrogatori è risultato che la contenzione veniva praticata regolarmente a tutti i pazienti, uomini e donne, in trattamento obbligatorio e finanche volontario. Insomma i medici di quel reparto, calpestando la loro scelta professionale e scientifica, invece di usare le medicine usavano i legacci immobilizzando e torturando i pazienti. Esattamente come si faceva al tempo delle caverne, come si faceva al tempo del Medio Evo… Per i medici del reparto di psichiatria e per la dirigenza dell’ospedale di Vallo della Lucania il tempo della scienza e della medicina si è fermato al Medio Evo!..</p>
<p>L’altra questione affrontata è quella delle ferie del dr. Michele Di Genio, comunemente ritenuto primario del reparto di psichiatria. Per il dr. Pantaleo Paladino il dott. Di Genio è tutt’altro! All’epoca dello svolgimento dei fatti è il responsabile del Dipartimento di salute mentale dell’ASL e come tale non è tenuto a chiedere le ferie alla direzione sanitaria come tutti gli altri operatori sanitari, medici ed infermieri, ma alla direzione dell’ASL, al direttore generale dell’ASL (che all’epoca era Saracino). Solo gli altri medici e gli infermieri del reparto sono tenuti a presentare domanda alla direzione sanitaria; non vengono protocollate, ma solo acquisite agli atti, sottolinea il dr. Palladino. Però, in una precedente udienza, si è parlato di una domanda di ferie del dott. Di Genio presentata e protocollata. Chi mente?</p>
<p>Probabilmente questa asserzione mira a sostenere che il primario dott. Di Genio non ha nessuna responsabilità per la morte di Francesco Mastrogiovanni, perché in ferie al momento della contenzione e della morte di Francesco. (La Cassazione con la sentenza del settembre 2010 non ha rettamente valutato la posizione del dr. Di Genio?). All’epoca dei fatti, risulta che il responsabile del reparto di psichiatria era un altro medico, ma sempre su nomina (non scritta) del responsabile del dipartimento, ovvero il dott. Di Genio.</p>
<p>Quando è chiamato a deporre l’avvocato Loreto D’Aiuto, familiare acquisito di Francesco, gli avvocati degli imputati si oppongono alla sua deposizione, accampando inesistenti conflitti, che l’avv. D’Alessandro vuol provare attraverso l’incartamento, ma sono documenti che non riesce a trovare e chiede tempo. L’avvocato D’Aiuto viene fatto allontanare, l’udienza prosegue con gli altri interrogatori e poi l’avv. D’Aiuto viene richiamato. Ma nonostante che l’avv. D’Alessandro è per oltre un’ora alla ricerca affannosa di documenti che dovrebbero impedire la deposizione del suo collega, non li trova, e ciò nonostante &#8211; appellandosi all’art. 197 del Cpp &#8211; continua a sostenere che l’avv. D’Aiuto non dev’essere sentito. Alla fine il presidente dr.ssa Garzo &#8211; dando la giusta interpretazione dell’art. 197 &#8211; stabilisce che non c’è nessuno ostacolo alla sua audizione. In una toccante deposizione l’avv. D’Aiuto riferisce di conoscere fin da quando erano entrambi studenti Francesco Mastrogiovanni e di averlo sempre frequentato e stimato, fino ad innamorarsi della cugina, l’avv. Caterina Mastrogiovanni, sua moglie, che siede al banco dei difensori e lo sta interrogando. Riferisce che la mattina del 4 agosto 2009, trovandosi a Vallo della Lucania per comperare un fascio di fiori e recarsi al cimitero del suo paese, perché ricorreva l’anniversario della morte della madre, fu raggiunto dalla telefonata della moglie, che lo avvertiva dell’improvvisa morte del cugino, ricoverato all’ospedale. L’avv. D’Aiuto alle 8,15 è già all’ospedale, appena mezz’ora dopo la constatazione della morte di Mastrogiovanni, scoperta alle 7,40. E’ il primo a recarsi all’obitorio dell’ospedale e dopo arriveranno il cognato e la sorella. La sua testimonianza è scioccante: «Sono stato il primo a giungere all’obitorio. Franco era completamente coperto da un lenzuolo bianco. L’ho scoperto e mi sono reso conto che era anche nudo e il suo corpo era martirizzato in modo terribile e agghiacciante. Presentava profondi lividi su tutto il corpo. Sono stato poi colpito dal comportamento dell’addetto all’obitorio che aveva fretta di vestire il cadavere di Franco e la cosa mi ha infastidito al punto di farla presente al dipendente dell’ospedale». L’avvocato ha aggiunto: «Franco non era pazzo! L’ho visto l’ultima volta solo qualche giorno prima del suo ricovero. Era venuto a salutarmi anche per salutare un nipote che trascorreva le vacanze presso la mia casa al mare. Assolutamente nulla che manifestasse che Franco non stava bene!». Alla fine della deposizione non c’è nessun avvocato tra i difensori dei diciotto imputati che ha voglia di fare solo mezza domanda all’avv. D’Aiuto.</p>
<p>Ci sarà giustizia per Franco Mastrogiovanni, a Vallo della Lucania, almeno da morto?</p>
<p>Il Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastrogiovanni</p>
<p>Vincenzo Serra, Giuseppe Tarallo, Giuseppe Galzerano</p>
<p>Per ulteriori informazioni, si può telefonare a</p>
<p>Vincenzo Serra 0974.2662</p>
<p>Giuseppe Galzerano 0974.62028</p>
<p>Giuseppe Tarallo 0974.963040</p>
<p>www.giustiziaperfranco.it</p>
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		<title>Udienza processo Mastrogiovanni del 4 luglio 2011</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
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		<category><![CDATA[contenzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Anche il dr. Ortano – medico psichiatra – ha risposto alle incalzanti domande dei legali .... Afferma testualmente: “Non mi esprimo sulla liceità o meno della contenzione ma da quello che ho visto dal video a mio giudizio non ricorrevano le condizioni per giustificare la misura coercitiva”; “la contenzione è un reato perché la libertà personale è inviolabile, la contenzione può essere applicata solo nel caso previsto dall’art. 54 del codice penale, quando ricorre lo stato di necessità, ossia quando è necessario salvaguardare l’incolumità della persona oppure di chi gli sta vicino” ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Divergenze tra i legali degli imputati: per alcuni legali, il proprio assistito non ha alcuna colpa nella morte di Francesco Mastrogiovanni. Il primario, dr. Di Genio, era in ferie!</p>
<p>Vallo della Lucania 4 luglio 2011 -</p>
<p>L’udienza di oggi è durata cinque ore: dalle ore 13 alle ore 18.</p>
<p>Anche oggi, come nella precedente udienza, presenti in aula i due medici specialisti che hanno svolto attività quali consulenti tecnici del P.M., dr. Francesco Rotondo, non più in servizio presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania e che prima di ottenere il trasferimento presso la Procura di Salerno ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio dei sei medici e dei dodici infermieri in sevizio presso il reparto di psichiatria dell’ospedale civile di Vallo della Lucania all’epoca della morte di Francesco Mastrogiovanni avvenuta durante la notte del 4 agosto 2009 dopo oltre ottanta ore di contenzione.</p>
<p>I due dottori, Adamo Maiese Medico Legale dell’ASL di Vallo della Lucania e Giuseppe Ortano, psichiatra di Aversa, per tutta la durata dell’udienza record hanno risposto alle numerose ed incalzanti domande poste loro dai legali degli imputati.</p>
<p>Subito si è delineata con chiarezza la strategia processuale degli avvocati dei medici e degli infermieri: obiettivo comune a tutti i legali è quello di dimostrare l’infondatezza delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del P.M., mentre parte dei legali hanno un obiettivo specifico di convincere il giudice che il proprio assistito a differenza degli altri non ha alcuna responsabilità o perché era in ferie come il primario dr. Di Genio (ma i frames del video mostrano Francesco rivolgersi al dr. Di Genio che si reca nella sua stanza di degenza sia pure per pochi secondi) oppure che il proprio assistito ha svolto con diligenza il lavoro di infermiere (dandogli un sorso d’acqua e sostituendogli il pannolone) oppure che il proprio assistito medico non ha alcuna responsabilità perché si è avvicinato al degente Mastrogiovanni diverse volte durante il turno lavorativo e si è adoperato per somministrare la terapia infusionale.</p>
<p>Il dr Adamo Maiese anche oggi ha sostenuto che la morte per edema polmonare di Francesco Mastrogiovanni è stata causata dalla coercizione fisica. Invece per i legali degli imputati con le loro domande hanno cercato di insinuare il dubbio che la morte non sia avvenuta per la causa indicata dal medico legale dr. Adamo Maiese.</p>
<p>Più che un’aula di Tribunale qualcuno dei presenti nella parte riservata al pubblico ha commentato di avere la sensazione di trovarsi in un’aula universitaria e di assistere ad un esame di medicina.</p>
<p>Quanti tipi di edema polmonare esistono? Quali sono le cause dell’edema polmonare? Esame microscopico, esame macroscopico; aritmia, annegamento interno; potassio; esame istologico; ispissatio sanguinis ecc. ecc.</p>
<p>Il dr. Adamo Maiese, per tutta la durata dell’udienza-fiume, ha risposto alle tantissime domande poste dai legali dei sei medici e dei dodici infermieri, senza mai incorrere in contraddizioni e se fosse stato veramente uno studente universitario ad un esame di medicina possiamo concludere che ha sostenuto e superato brillantemente l’esame senza mai evidenziare lacune nella preparazione.</p>
<p>Qualcuno dei presenti sotto voce ha affermato di avere avuto la sensazione di assistere ad un interrogatorio di terzo grado e a tal proposito il dr. Maiese ha testualmente affermato in un momento di stanchezza rivolgendosi ai legali interroganti, sia pure bonariamente: “oggi mi avete torturato …….”</p>
<p>Il medico legale anche oggi tra una domanda e l’altra ha affermato che è rimasto colpito dal video che riprende la morte di Francesco Mastrogiovanni.</p>
<p>Anche il dr. Ortano – medico psichiatra – ha risposto alle incalzanti domande dei legali ribadendo quanto già scritto nella relazione e già riferito nella precedente udienza.</p>
<p>Afferma testualmente il dr psichiatra: “Non mi esprimo sulla liceità o meno della contenzione ma da quello che ho visto dal video a mio giudizio non ricorrevano le condizioni per giustificare la misura coercitiva”; “la contenzione è un reato perché la libertà personale è inviolabile, la contenzione può essere applicata solo nel caso previsto dall’art. 54 del codice penale, quando ricorre lo stato di necessità, ossia quando è necessario salvaguardare l’incolumità della persona oppure di chi gli sta vicino”; “la coercizione può essere applicata comunque fino alla sedazione”.</p>
<p>Il dr. Ortano per l’ennesima volta ha ribadito che, a suo giudizio, Francesco Mastrogiovanni non doveva essere assoggettato alla coercizione fisica. Ha ripetuto che la coercizione fisica non è stata annotata in cartella e quindi non sono state indicate eventuali motivazioni che la giustificassero.</p>
<p>Il dr. Ortano al legale che ha mostrato dei frames con un infermiere che svolge un minimo di attività infermieristica a favore di Francesco ha replicato prontamente sottolineando che il comportamento dell’infermiere è stato annotato nella relazione e che lo stesso è stato già citato nella precedente udienza. “. Il dr. Ortano al legale che riferiva di una scontenzione di Francesco Mastrogiovanni da parte del suo assistito ha replicato facendo osservare che dalla foto Francesco continua ad essere legato agli arti inferiori e pertanto è ancora in atto la coercizione in quel momento.</p>
<p>Anche circa il momento della morte, per il dr. Adamo Maiese, non è quello indicato nella cartella (le ore 7.30 circa del 4 agosto 2009) ma la morte è sopraggiunta circa cinque ore prima, alle ore 2,46 e anche dal video si evince che il rianimatore appena giunge nella stanza si rende conto che il Mastrogiovanni è già morto. “Il rianimatore butta la borsa sul letto e si astiene dal compiere qualsiasi attività. Ormai non c’è più niente da fare” risponde al legale il dr Maiese.</p>
<p>Uno dei legali delle parti civili ha commentato che il dr. Maiese anche nell’udienza di oggi ha dimostrato la preparazione e la professionalità acquisita con circa milleduecento autopsie svolte nella sua carriera di medico legale.</p>
<p>La prossima udienza è stata fissata per martedì 12 luglio alle ore 14.</p>
<p>Per il comitato</p>
<p>Giuseppe Tarallo</p>
<p>Giuseppe Galzerano</p>
<p>Vincenzo Serra</p>
<p><a href="mailto:postmaster@giustiziaperfranco.it">postmaster@giustiziaperfranco.it</a> http://www.giustiziaperfranco.it/</p>
<p>Vallo della Lucania, Via Angelo Rubino, 177</p>
<p>Cell. 339 6290870</p>
<p>Un ampio servizio televisivo nel tg di oggi 5 luglio 2011 dell&#8217;emittente televisiva Set di Vallo della Lucania, con un&#8217;intervista a Giuseppe Tarallo.</p>
<p>Ricordiamo che attraverso You Tube, cliccando Processo Mastrogiovanni, è possibile seguire anche le precedenti udienze.</p>
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		<title>Assoluzione per i medici del SPDC di Cagliari che han tenuto legato il sig. Casu per 6 giorni</title>
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		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
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		<category><![CDATA[contenzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Ho saputo dell&#8217;assoluzione degli imputati per la morte di Giuseppe Casu mentre mi trovavo a Trieste a &#8220;Impazzire si può&#8221;. L&#8217;assoluzione non mi sorprende (anzi la temevo proprio) perchè tutto il processo fondava sulla questione farmacologica che, secondo i periti del tribunale, avrebbero causato la morte. Quel farmaco incriminato viene utilizzato abitualmente nei servizi ospedalieri ...<br /><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/assoluzione-per-i-medici-del-spdc-di-cagliari-che-han-tenuto-legato-il-sig-casu-per-6-giorni/" class="leggi-ancora">leggi tutto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho saputo dell&#8217;assoluzione degli imputati per la morte di Giuseppe Casu mentre mi trovavo a Trieste a &#8220;Impazzire si può&#8221;. L&#8217;assoluzione non mi sorprende (anzi la temevo proprio) perchè tutto il processo fondava sulla questione farmacologica che, secondo i periti del tribunale, avrebbero causato la morte. Quel farmaco incriminato viene utilizzato abitualmente nei servizi ospedalieri e nei servizi territoriali. Un uomo è morto legato, è entrato nel servizio ospedaliero per un presunto problema sanitario ed è stato trattato in maniera disumana, fino alla morte. Di ciò si deve parlare, a questo vanno date risposte, anche giudiziarie!</p>
<p>Di ciò la città di Cagliari (e non solo) deve interrogarsi, perchè legare un essere umano ad un letto, e dimenticarlo, è una barbarie! E nessuna assoluzione può cancellare il fatto: un uomo è morto mentre si trovava legato in un letto di dolore da sei lunghi e terribili giorni! E ancora avviene, nei servizi di dignosi e cura della Sardega e in Italia, e siamo in pochi (troppo pochi) a denunciarlo e ad opporci (e ad esporci) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
<p>Gisella Trincas</p>
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		<title>La morte per contenzione di Mastrogiovanni: l&#8217;agghiacciante esame autoptico</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
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		<category><![CDATA[contenzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il medico legale inizia la macabra elencazione delle escoriazioni rinvenute sul corpo della vittima mostrando le numerose foto scattate durante l’esame autoptico. Conferma in udienza quanto riscontrato sul corpo di Francesco Mastrogiovanni, riferendo per l’esame autoptico si è servito degli esami istologici e del video del sistema di videosorveglianza. Parla usando termini comprensibili – tanto che la qualità della sua deposizione viene riconosciuta pubblicamente anche dal Presidente del Tribunale - dando prova di avere un quadro completo e chiaro dei fatti che si sono verificati nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Vallo della Lucania dal 31 luglio 2009 al 4 agosto 2009, che hanno portato alla tragica morte del maestro elementare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROCESSO CONTRO IL DOTT. DI GENIO ED ALTRI DICIASETTE IMPUTATI PER LA MORTE DEL MAESTRO FRANCESCO MASTROGIOVANNI</p>
<p>Lunga udienza. Giuseppe Ortano, psichiatra di Aversa: «<strong>La coercizione non è un atto medico</strong>».</p>
<p>Vallo della Lucania. 14 giugno 2011, alle ore 14,30 presso il Tribunale di Vallo della Lucania, la Presidente Dr.ssa Elisabetta Garzo dà inizio all’udienza odierna con l’appello prima degli imputati e poi delle parti civili del processo contro i medici e gli infermieri del reparto di psichiatria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per la morte dell’insegnante Francesco Mastrogiovanni, avvenuta il 4 agosto 2009. E come nelle altre udienze alcuni liberi assenti ed altri liberi contumaci. Presente solo il primario del reparto di psichiatria ed alcuni infermieri .</p>
<p>All’inizio un avvocato degli imputati si lamenta per le riprese televisive per l’impatto che possono avere sul pubblico, ma il Presidente del tribunale non sospende l’autorizzazione accordata all’emittente televisiva di Vallo della Lucania, la Set di riprendere il processo. Anche nell’udienza odierna vengono rigettate dalla Presidente alcune eccezioni sollevate dai legali degli imputati. Per l’ennesima volta viene presentata la richiesta da parte dei legali degli infermieri di nullità degli accertamenti tecnici irripetibili (esame autoptico sul cadavere di Francesco Mastrogiovanni) perché gli infermieri non sarebbero stati preventivamente avvisati dell’avvio degli stessi. Sono assenti i due pazienti che sono stati citati come testi dal P.M . Inizia così subito l’esame da parte del P.M. dr. Renato Martuscelli dei due medici che eseguirono l’esame autoptico sulla salma di Francesco Mastrogiovanni su incarico del P.M., dr. Francesco Rotondo, magistrato che ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio dei sei medici e dodici infermieri del reparto di psichiatria di Vallo della Lucania.</p>
<p>Il medico legale dr. Adamo Maiese inizia la macabra elencazione delle escoriazioni rinvenute sul corpo della vittima mostrando le numerose foto scattate durante l’esame autoptico.</p>
<p>La Presidente, con il consenso dei difensori degli imputati, dà per acquisite le foto dell’orrore consentendo così al medico legale di continuare nell’illustrazione dei risultati dell’esame autoptico. Il dr. Maiese conferma in udienza quanto riscontrato sul corpo di Francesco Mastrogiovanni, riferendo per l’esame autoptico si è servito degli esami istologici e del video del sistema di videosorveglianza. Parla usando termini comprensibili – tanto che la qualità della sua deposizione viene riconosciuta pubblicamente anche dal Presidente del Tribunale &#8211; dando prova di avere un quadro completo e chiaro dei fatti che si sono verificati nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Vallo della Lucania dal 31 luglio 2009 al 4 agosto 2009, che hanno portato alla tragica morte del maestro elementare.</p>
<p><strong>Il medico legale</strong> nel rispondere al P.M. <strong>ribadisce, con certezza, che Francesco Mastrogiovanni è morto per un edema polmonare causato dalla coercizione fisica</strong> alla quale è stato sottoposto dalle ore 13,00 del 31 luglio e fino alla morte avvenuta alle 2,45 del 4 agosto 2009. Per il dr. Maiese il comportamento del personale sanitario è stato gravemente negligente e specifica:</p>
<ol>
<li> Negligenza commissiva nel mettere in atto una contenzione fisica con le modalità sopra descritte;</li>
<li>Negligenza omissiva nel non controllare, monitorare e nutrire il paziente per tutto il periodo di ricovero;</li>
<li>Sulla cartella clinica di ricovero non si fa alcun cenno della contenzione fisica messa in atto.</li>
</ol>
<p>Nell’ospedale di Vallo della Lucania, Mastrogiovanni non è stato affatto trattato come un essere umano: oltre a rimanere legato senza interruzione e senza motivo per lunghe e interminabili ottantadue ore, non è stato mai alimentato e non gli hanno dato neanche da bere. L’autopsia ha accertato che lo stomaco era completamente vuoto ed era vuota anche la vescica.</p>
<p>Inoltre il dr. Maiese ha riferito un altro particolare agghiacciante: la macerazione dei testicoli (causata dal caldo torrido di quei giorni di agosto e dalla mancanza di attenzione da parte del personale).</p>
<p>Insomma Francesco Mastrogiovanni prima è stato lasciato nudo sul letto per giornate intere e poi trascurato anche con il pannolone. (Quindi se Francesco fosse sopravissuto alla contenzione “illecita”, impropria e antigiuridica come definita dai consulenti, probabilmente sarebbero rimasti impressi in modo definitivo dei segni anche fisici sulla sua persona).</p>
<p>Ha parlato anche dei legacci di cuoi e plastica che hanno scavato ferite fino a due centimetri e mezzo ai polsi e alle caviglie.</p>
<p>Anche il dr. Giuseppe Ortano, psichiatra di Aversa, nel rispondere alle domande del P.M e dei difensori delle parti civili conferma il contenuto della relazione che ha consentito al magistrato inquirente di chiedere ed ottenere il rinvio a giudizio degli imputati. Lo psichiatra sottolinea con forza e determinazione: «La coercizione non è assolutamente un atto medico ». Viene consentita dall’art. 54 c.p. (stato di necessità) solo per porre in atto le terapie farmacologiche appropriate e fino all’avvenuta sedazione. Deve essere annotata sulla cartella clinica e/o sul registro della coercizione, indicando anche il mezzo usato.</p>
<p>Anche il dr. Ortano ha visionato il video. Poche volte, afferma, qualche infermiere e solo per pochissimi minuti si è avvicinato a Mastrogiovanni legato a quel letto troppo corto a causa della sua altezza. Pare che l’unico intervento sia stato quello di stringere meglio le fascette della contenzione per evitare lo scivolamento. Non gli hanno mai rivolto la parola. Dalla cartella clinica risulta che la terapia somministrata al suo ingresso in reparto, pur essendo appropriata alla diagnosi, era comunque molto forte.</p>
<p>E’ terribile ed inaccettabile quello che è successo nel 2009 e che poteva succedere a chiunque.</p>
<p>Anche l’udienza di oggi lo conferma.</p>
<p>Infine non risulta che Mastrogiovanni sia stato visitato da un medico all’atto del suo ingresso in reparto, né è stato effettuato nessuno elettrocardiogramma per verificarne lo stato di salute.</p>
<p>Il medico di turno che ha prescritto la terapia definita forte dallo psichiatra era a conoscenza della somministrazione di psicofarmaci con tre iniezioni avvenuta sulla spiaggia di S. Mauro Cilento nemmeno un’ora prima?</p>
<p>L’udienza è durata oltre quattro ore. La prossima udienza, calenderizzata per il 28 giugno, per impegni del Presidente, si terrà lunedì 4 luglio 2011 alle ore 13 ed avrà luogo il controesame dei due medici da parte dei legali degli imputati.</p>
<p>Il Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastrogiovanni</p>
<p>Vincenzo Serra, Giuseppe Tarallo, Giuseppe Galzerano</p>
<p>Per ulteriori informazioni, si può telefonare a Vincenzo Serra 0974.2662 Giuseppe Galzerano 0974.62028 Giuseppe Tarallo 0974.963040</p>
<p><a href="http://www.giustiziaperfranco.it">www.giustiziaperfranco.it</a></p>
<p>postmaster@giustiziaperfranco.it</p>
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		<title>La consigliera Cremonesi deposita un&#8217;interrogazione sul Niguarda</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 21:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/public/1-063d4ba1dd.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-5868" title="1-063d4ba1dd" src="http://www.news-forumsalutementale.it/public/1-063d4ba1dd-500x701.jpg" alt="1-063d4ba1dd" width="500" height="701" /></a></p>
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		<title>Cagliari: 18 dicembre, la libertà è terapeutica</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 19:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
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		<category><![CDATA[contenzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Apertura della Campagna Nazionale per l’abolizione della contenzione
Promossa da

Fondazione Franca e Franco Basaglia
Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale
CGIL Nazionale
CGIL Funzione Pubblica Nazionale

Conferenza -Dibattito con Proiezioni, Poesia, Arte e Letture
Sala Consiliare Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, 18 dicembre 2010 ore 17:00
organizza

Associazione Sarda per l’Attuazione della Riforma Psichiatrica
Associazione 5 Novembre

partecipano

Maria Grazia Giannichedda &#8211; Fondazione Franca ...<br /><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/cagliari-18-dicembre-la-liberta-e-terapeutica/" class="leggi-ancora">leggi tutto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/public/cagliari.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5811" title="cagliari" src="http://www.news-forumsalutementale.it/public/cagliari-212x300.jpg" alt="cagliari" width="212" height="300" /></a>Apertura della Campagna Nazionale per l’abolizione della contenzione</em></strong></p>
<p>Promossa da</p>
<ul>
<li>Fondazione Franca e Franco Basaglia</li>
<li>Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale</li>
<li>CGIL Nazionale</li>
<li>CGIL Funzione Pubblica Nazionale</li>
</ul>
<p>Conferenza -Dibattito con Proiezioni, Poesia, Arte e Letture</p>
<p>Sala Consiliare Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, 18 dicembre 2010 ore 17:00</p>
<p>organizza</p>
<ul>
<li>Associazione Sarda per l’Attuazione della Riforma Psichiatrica</li>
<li>Associazione 5 Novembre</li>
</ul>
<p>partecipano</p>
<ul>
<li>Maria Grazia Giannichedda &#8211; Fondazione Franca e Franco Basaglia</li>
<li>Gisella Trincas &#8211; Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale</li>
<li>Giovanna Del Giudice &#8211; Forum Nazionale Salute Mentale</li>
<li>Giuseppe Galzerano &#8211; Comitato Franco Mastrogiovanni</li>
<li>Francesca Ziccheddu &#8211; Comitato Giuseppe Casu</li>
<li>Natascia Casu &#8211; Comitato Giuseppe Casu</li>
<li>Daniele Pulino &#8211; Università di Sassari</li>
</ul>
<p>Durante la serata, all&#8217;interno della sala, è prevista la mostra dei quadri del pittore Cristiano Vinci. Opere che l&#8217;artista ha dedicato alla &#8220;dimensione umana del Mondo&#8221;.</p>
<p>Disquisizioni poetiche del poeta e scrittore Gianni Mascia.</p>
<p>coordinano</p>
<ul>
<li>Roberto Loddo &#8211; Associazione 5 Novembre</li>
<li>Massimiliano Rais &#8211; Giornalista Sardegna Uno</li>
</ul>
<p>Ingresso libero</p>
<p>Info: ASARP 3381597287 – Ass.5 Novembre 331614008</p>
<p>QUESTA E&#8217; UNA BOZZA TEMPORANEA DELLA LOCANDINA IN ATTESA DI ULTERIORI CONFERME. TUTTE LE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI SENSIBILI POSSONO ADERIRE ALL&#8217;APPELLO.</p>
<p><strong>LA LIBERTA’ E’ TERAPEUTICA</strong></p>
<p><strong>Campagna nazionale per abolire la contenzione</strong></p>
<p>Promotori:</p>
<ul>
<li>Fondazione Franca e Franco Basaglia</li>
<li>Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale ( UNASAM )</li>
<li>CGIL Dipartimento welfare e nuovi diritti</li>
</ul>
<p>La contenzione non è un atto medico, è un’offesa alla dignità della persona che la subisce ed è sintomo di grave inefficacia e inefficienza dei servizi che la adottano.</p>
<p>E’ morto legato al letto di contenzione lo scorso 24 ottobre il signor Tullio C., ricoverato nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura ( SPDC ) “Grossoni 3” dell’ospedale Niguarda, a Milano. Non sappiamo se vi sia un nesso causale tra la sua morte e la contenzione: saranno eventualmente gli inquirenti ad accertarlo, come si sta facendo nei due processi penali attualmente in corso, uno per la morte di Giuseppe Casu, avvenuta nel 2006 mentre era ricoverato e contenuto nel SPCD del SS Trinità di Cagliari, e l’altro per la morte di Franco Mastrogiovanni, avvenuta in circostanze analoghe nel 2009, nel SPDC di Vallo della Lucania (Salerno). Ma noi non siamo giudici. Siamo cittadini che usano o potranno usare i servizi di salute mentale e in questa veste un giudizio lo abbiamo emesso da tempo: la contenzione è sempre un’offesa alla dignità della persona che la subisce ed è un indicatore di carenze gravi o gravissime – di mezzi, progetto, culture – che riguardano e chiamano in causa il Dipartimento di salute mentale nel suo complesso, non solo gli SPDC che usano la contenzione come strumento di routine. Perciò bisogna garantire spazi adeguati, il personale e la formazione necessari e un più stretto collegamento ai servizi territoriali nell&#8217;ambito del Dipartimento di Salute Mentale. Questo vale per molta parte della psichiatria pubblica, dove la contenzione è relativamente trasparente e controllabile. Ma sappiamo che anche nelle cliniche psichiatriche private, negli istituti per persone anziane, nelle residenze sanitarie e assistenziali la contenzione è una pratica frequente, e qui purtroppo assai più difficile da vedere, documentare, controllare. Senza dimenticare gli ospedali psichiatrici giudiziari e i reparti psichiatrici delle carceri dove sappiamo che la contenzione è pratica costante. Su questi temi vogliamo richiamare l’attenzione nel promuovere questa campagna. L’oggetto sono tutte le pratiche di contenzione, da quella fisica a quella che si realizza con l’abuso dei trattamenti farmacologici ( la “camicia di forza chimica”), i diversi contesti in cui la contenzione viene messa in atto, le analoghe giustificazioni (il “suo” bene, il danno minore ), il crescente immiserimento dei servizi che favorisce queste pratiche e rafforza chi non le ha mai messe in discussione. Di tutti questi temi vorremmo discutere in questa campagna che si svilupperà nel corso del prossimo anno e che si propone di far emergere il fenomeno nella sua vastità e profondità incoraggiando le testimonianze delle persone che hanno subito la contenzione e dei loro familiari e amici, e di promuovere percorsi di superamento di questa pratica.</p>
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		<title>La sentenza della Cassazione sulla vicenda Franco Mastrogiovanni</title>
		<link>http://www.news-forumsalutementale.it/la-sentenza-della-cassazione-sulla-vicenda-franco-mastrogiovanni/</link>
		<comments>http://www.news-forumsalutementale.it/la-sentenza-della-cassazione-sulla-vicenda-franco-mastrogiovanni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 20:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La sentenza della Cassazione, annullando la precedente ordinanza del Tribunale che non riteneva di sospendere i medici del servizio di Vallo della Lucania, a chiare lettere non riconosce il carattere &#8220;eccezionale, episodico, contingente&#8221; alla prolungata contenzione fisica del sig. Mastrogiovanni (contenzione che ne ha provocato il decesso) e afferma pure  la  diffusa violazione di norme penali, di ...<br /><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/la-sentenza-della-cassazione-sulla-vicenda-franco-mastrogiovanni/" class="leggi-ancora">leggi tutto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza della Cassazione, annullando la precedente ordinanza del Tribunale che non riteneva di sospendere i medici del servizio di Vallo della Lucania, a chiare lettere non riconosce il carattere &#8220;eccezionale, episodico, contingente&#8221; alla prolungata contenzione fisica del sig. Mastrogiovanni (contenzione che ne ha provocato il decesso) e afferma pure  la  <em>diffusa violazione di norme penali, di norme sanitarie, di regole di rispetto della dignità umana</em> nel:</p>
<p><em>A. Legare e lasciar legato, ai polsi e ai piedi al letto di degenza, un uomo (il M.), per più di 36 ore, dal X. , senza controllare e curare le naturali e prevedibili piaghe da decubito, senza dargli acqua e cibo, in condizioni quindi disumane</em></p>
<p><em>B. Legare e lasciar legato un uomo (il Ma.) dalle ore 11,50 del X. alle 9,12 del X. , senza assistenza e senza dissetarlo, in stagione estiva, costringendolo a straordinarie manovre autodifensive da giocoliere (&#8221;tanto che egli solo fortunosamente nel corso delle notte riusciva a bere dell&#8217;acqua da una bottiglia&#8230; prima avvicinando il tavolino con un piede poi facendo cadere la bottiglia e in seguito addentandola con la bocca e riuscendo in tal modo a bere qualche sorso di acqua&#8221;).</em></p>
<p>In allegato la sentenza scaricabile, di seguito il testo con le parti evidenziate, per pronta evidenza</p>
<p><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/public/SENTENZA-DELLA-CASSAZIONE-SULLA-VICENDA-FRANCO-MASTROGIOVANNI-_2_.pdf">SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA VICENDA FRANCO MASTROGIOVANNI _2_</a></p>
<p><em></em> </p>
<p><strong>Cassazione Penale – Sez. V; Sent., n.34961 del 27.09.2010</strong></p>
<p>Omissis</p>
<p>Svolgimento del processo </p>
<p>La procura presso il tribunale di Vallo della Lucania, ha presentato ricorso avverso l&#8217;ordinanza del tribunale di Salerno, emessa ex art. 310 c.p.p. il 26.2.10, con la quale, in accoglimento dell&#8217;appello proposto dai medici del reparto di psichiatria di X. , D.G.M., B.R., Ba.Ra., M.A., D.P.M., R.A.A., avverso l&#8217;ordinanza 18.1.2010 del Gip dello stesso tribunale, applicativa della misura interdittiva di sospensione da professione medica per 2 mesi, ex art. 289 c.p.p., ha annullato il predetto provvedimento.</p>
<p>Il procedimento ha ad oggetto i seguenti reati:</p>
<p>delitto ex art. 479 c.p., per aver formato una cartella clinica falsa, riguardante il ricovero per trattamento sanitario obbligatorio di M.F. e il ricovero volontario di Ma.Gi., nella quale non davano atto che costoro, erano stati legati al letto con fasce di contenzione ai piedi e alle manufatto commesso in X. , dal X. ;</p>
<p>delitto ex art. 605 c.p., per aver privato M.F. e Ma.Gi. della libertà personale, disponendo che costoro venissero legati al letto di degenza con fasce di contenzione ai piedi e alle mani, senza alcuna interruzione e senza che venissero mai slegati, quanto al M., per più di tre giorni, dal X. , senza effettuare visite di controllo sulle ferite riportate a causa della contenzione e senza curare le ferite, senza dargli acqua nè cibo, ma solo idratandolo con flebo;</p>
<p>quanto al Ma. (legato ai polsi dalle ore 11,50 del X. alle 9,12 del X. ), senza fornirgli adeguata assistenza, tanto che egli, solo fortunosamente nel corso della notte, riusciva a bere dell&#8217;acqua da una bottiglia appoggiata su un tavolino, prima avvicinando con un piede, poi facendo cadere la bottiglia ed in seguito addentandola con la bocca e riuscendo a bere qualche sorso d&#8217;acqua;</p>
<p>delitto ex art. 586 c.p., (morte come conseguenza di altro delitto) per aver cagionato la morte del M. deceduto, alle ore 1,35 del X. , per edema polmonare acuto, a seguito della condotta di cui all&#8217;art. 605 c.p. e con negligenza, imperizia e imprudenza, consistite nella condotta costitutiva del delitto di sequestro di persona, in grado di prostrare il corpo del paziente sino a condurlo alla morte.</p>
<p>I motivi del ricorso sono i seguenti :</p>
<p>1. violazione di legge in riferimento all&#8217;art. 178 c.p., lett. b), art. 310 c.p., comma 2, art. 127 c.p., commi 1, 3 e 5.</p>
<p>Il tribunale, in via preliminare su eccezione della difesa, ha escluso dall&#8217;udienza camerale il p.m. presso il tribunale di Vallo della Lucania, che aveva chiesto l&#8217;applicazione della misura interdittiva, e ha consentito la partecipazione del p.m. presso il tribunale del riesame.</p>
<p>La decisione è basata, secondo il ricorrente, su una decisione sez. 5, n. 7114 del 22.12.1998, secondo cui il p.m. &#8220;ripete&#8221; la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni e questo principio generale &#8211; in difetto di una disposizione in senso contrario &#8211; trova applicazione anche per la partecipazione all&#8217;udienza e per il diritto all&#8217;impugnazione, nei procedimenti incidentali relativi alla misure cautelari.</p>
<p>Pertanto, qualora il legislatore adoperi la generica espressione &#8220;il pubblico ministero&#8221;, la stessa deve ritenersi diretta al solo rappresentante della pubblica accusa presso l&#8217;ufficio competente nel procedimento incidentale. Pertanto anche quando il riesame o l&#8217;appello hanno ad aggetto provvedimenti emessi da altri organi giudiziali è il p.m. presso il tribunale del procedimento incidentale ad essere legittimato a partecipare all&#8217;udienza camerale e a proporre l&#8217;eventuale impugnazione. Secondo il ricorrente, il richiamo alla suddetta sentenza è inappropriato ed è anche frutto di un&#8217;errata redazione della massima: dalla lettura della motivazione emerge che la decisione riguarda il riesame di un provvedimento reale e che essa è fondata proprio sulla diversità di disciplina delle misure reali rispetto a quelle personali. La sentenza,cioè, pone in rilievo che, nelle misure reali, la congruità dell&#8217;esclusione del p.m. che aveva chiesto il provvedimento dalla partecipazione all&#8217;udienza camerale &#8211; qualora esso fosse diverso da quello presso il giudice del gravame &#8211; poteva evincersi dalla circostanza che, in occasione della riforma intervenuta sul punto con il D.L. n. 533 del 1996, solo per le misure personali era stata prevista (modificando l&#8217;art. 311 c.p.p.) la possibilità del ricorso per Cassazione anche per il pm non distrettuale, mentre per le misure reali il legislatore aveva ritenuto di riaffermare il principio non modificando l&#8217;art. 324 c.p.p..</p>
<p>Vi era quindi una coerenza reale del sistema, che prevede solo per il pm distrettuale la facoltà di partecipare all&#8217;udienza del riesame in sede reale (a questi solo va comunicato l&#8217;avviso dell&#8217;udienza) e la facoltà di impugnare per Cassazione la decisione adottata.</p>
<p>La ratto legis della riforma del 1996 emerge dai lavori preparatori, secondo i quali l&#8217;attribuzione al tribunale distrettuale della competenza in materia di impugnazioni de libertate ha accentuato l&#8217;esigenza di garantire l&#8217;effettività del contraddicono, segnatamente in rapporto alla difficoltà che il p.m. distrettuale, se diverso da quello che ha chiesto la misura, può incontrare, specialmente nel procedimenti complessi. A fronte di ciò, il cit.</p>
<p>Decreto Legge, art. 2, lett. b), che il p.m. che ha chiesto il provvedimento possa partecipare all&#8217;udienza camerale in luogo di quello di quello distrettuale, riconoscendo al primo, quale organo direttivo della fase delle indagini preliminari, una naturale &#8220;vocazione&#8221; a patrocinare le ragioni dell&#8217;accusa. Questa scelta del legislatore è stata disconosciuta dal tribunale del riesame di Salerno, escludendo dalla partecipazione all&#8217;udienza proprio il p.m. che ha seguito le indagini e che meglio poteva sostenere le ragioni dell&#8217;accusa.</p>
<p>Il mancato richiamo nell&#8217;art. 310 c.p.p., dell&#8217;art. 309 c.p.p., comma 8 bis, non è espressione della volontà del legislatore di escludere il p.m. non distrettuale dall&#8217;udienza di appello (volontà che è anzi diretta in senso opposto), ma è solo il risultato di un difetto di coordinamento al quale è possibile rimediare attraverso i comuni canoni dell&#8217;interpretazione storica e sistematica. L&#8217;ordinanza va quindi annullata per nullità del procedimento all&#8217;esito del quale è stata pronunciata, nullità che deriva dalla lesione degli interessi e delle facoltà della pubblica accusa. Una diversa interpretazione determinerebbe dubbi di legittimità costituzionale del disposto ex art. 310 c.p.p., per contrasto con l&#8217;art. 111 Cost., comma 2 e art. 112 Cost.: per le misure interdittive non è previsto il riesame e quindi il pm non distrettuale si troverebbe in una posizione di disparità rispetto alla disciplina delle misure coercitive. Mentre per queste ultime, egli potrebbe partecipare all&#8217;udienza di appello, non avrebbe uguale facoltà per le misure interdittive, per le quali questo gravame riveste la medesima funzione del riesame, essendo previsto anche avverso il provvedimento applicativo della misura.</p>
<p>2. omissione, manifesta illogicità, contradditorietà della motivazione.</p>
<p>L&#8217;ordinanza &#8211; dopo aver riconosciuto l&#8217;esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati contestati (fatta eccezione per il dirigente sanitario D.G.M.) &#8211; ha escluso la sussistenza del pericolo della recidiva, ritenendo che il Gip si era automaticamente rimesso alle argomentazioni del pm, senza alcun vaglio critico e concludendo che non sussistono comunque elementi (inferibili ad esempio da precedenti penali indicativi di responsabilità professionale in casi analoghi) dai quali ricavare che gli indagati, inseriti in altro contesto lavorativo meglio organizzato e funzionale, possano porre in essere nuove condotte sussumibili nei reati contestati. Secondo il ricorrente, il tribunale non ha tenuto conto dei risultati delle indagini di polizia giudiziaria &#8211; contenuti nella richiesta di applicazione della misura, che, attraverso le dichiarazioni di altri ricoverati, hanno condotto ad accertare che le condotte degli indagati sono espressione di un generale e illecito modo di gestire il reparto di psichiatria dell&#8217;ospedale di X. .</p>
<p>Oltre ai due casi di M. e Ma. &#8211; immediatamente emergenti dalle registrazioni realizzate dal circuito televisivo interno &#8211; sono stati ricostruiti altri fatti attraverso le dichiarazioni di 30 pazienti, già ricoverati in regime di TSO e per i quali risultava in cartella l&#8217;utilizzo di mezzi di contenzione.</p>
<p>Sono stati esaminati pazienti ricoverati in TSO, individuati a campione nel periodo X. , per i quali non risultava dalla cartella clinica l&#8217;utilizzo di mezzi di contenzione:</p>
<p>cinque hanno affermato di essere stati sottoposti per periodi e modalità differenti, a mezzi di contenzione.</p>
<p>Tra coloro che hanno dichiarato di non essere stati sottoposti a mezzi di contenzione, alcuni hanno indicato la sottoposizione a mezzi di correzione di altri ricoverati ed è stato ricostruito il tempo e la durata del loro ricovero: in alcuni periodi risultava l&#8217;utilizzazione di mezzi di contenzione annotata in cartelle cliniche, in altri periodi (relativi a specialmente a una paziente) non è risultato questo tipo di annotazioni.</p>
<p>La motivazione è quindi incompleta e non tiene conto di tutti i risultati delle indagini dettagliatamente indicati nella richiesta di misura cautelare.</p>
<p>La motivazione dell&#8217;ordinanza impugnata è anche manifestamente illogica, in quanto, da un lato, in essa è preliminarmente affermato di non voler dare rilievo, ai fini dell&#8217;accertamento delle esigenze cautelari, ad aspetti della carenza di organizzazione e della sottodimensionamento dell&#8217;organico; dall&#8217;altro è affermato che la predisposizione di una diversa organizzazione e ulteriori risorse umane &#8211; proiettate in un futuro eventuale e indipendente dalla volontà degli indagati &#8211; possono influire negativamente sull&#8217;attuale pericolo di recidiva.</p>
<p>Comunque, anche dando per ammesso che la gravi condotte siano state poste in essere in ragione &#8220;delle condizioni strutturali del nosocomio&#8221;, non vi è allo stato alcun dato dal quale dedurre che tali condizioni siano mutate e che gli indagati a causa di tale mutamento si asterranno in futuro dal commettere condotte di questo tipo.</p>
<p>Ugualmente viziata è la motivazione dell&#8217;ordinanza con riguardo all&#8217;esclusione dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del dirigente sanitario D.G.. Il tribunale ha affermato che non sono stati offerti elementi dimostrativi di omissioni nell&#8217;esercizio dei poteri-doveri a lui attribuiti dalla normativa vigente, nè sono state esaminate approfonditamente le dichiarazioni difensive dell&#8217;indagato. Non ha così tenuto conto della dimostrazione delle seguenti violazione di questi doveri:</p>
<ul>
<li>non ha dato al personale medico e agli infermieri informazioni e direttive per il trattamento di pazienti sottoposti a contenzione;</li>
<li>non ha istituito il registro delle contenzioni;</li>
<li>ha delegato i poteri a uno dei coindagati ( B.R.) con atto non riconosciuto dalla ASL o dall&#8217;ospedale e smentito dallo stesso B..</li>
</ul>
<p>Con riguardo all&#8217;affermato congedo nei giorni di ricovero del M., esso è stato comunicato agli investigatori solo dopo esser venuto a conoscenza della richiesta di misura interdittiva nei suoi confronti e comunque risulta dalle registrazioni delle telecamere del circuito interno la sua presenza nella camera del M., mentre parlava e visitava il paziente. Va infine rilevato che in data 25.2.10 il Gip ha trasmesso al p.m. una nota del NAS CC di Salerno, in cui si comunica che F.G. è stato sorpreso, durante il periodo di sospensione, mentre svolgeva attività di infermiere presso una casa albergo per anziani, a causa della quale è stato denunciato, unitamente al titolare della struttura, per maltrattamenti di persone incapaci per malattia di mente, di corpo, di vecchiaia, a loro affidate per vigilanza e custodia, abbandonandole a se stesse, in regime di costrizione fisica e/o rinchiudendole in stanze chiuse a chiave.</p>
<p>Nell&#8217;interesse di D.P.M., in data 28.5.10, è stata depositata memoria difensiva, con la quale si afferma la legittimità della decisione del tribunale di Salerno, rilevando che a) la misura interdittiva disposta nei confronti del D.P. consentiva il solo rimedio dell&#8217;appello, con la conseguenza che, all&#8217;udienza fissata, unico rappresentante della pubblica accusa, legittimato a partecipare all&#8217;udienza era solo il p.m. distrettuale. Il difensore richiama l&#8217;orientamento interpretativo secondo cui, in base alla disciplina generale relativa alla distribuzione delle funzioni tra i vari uffici del p.m., di cui all&#8217;art. 51 c.p.p., la regola di competenza funzionale degli stessi è di carattere derivato, in quanto sempre connessa a quella del giudice presso il quale l&#8217;ufficio giudiziario competente è costituito (sez. 1, n. 2655 del 14.5.1997).</p>
<p>Ne consegue che, in assenza di una disciplina derogatoria(come quella di cui all&#8217;art. 309 c.p.p., commi 8 e 8 bis), la competenza a richiedere l&#8217;appello di cui all&#8217;art. 310 c.p.p. (che non richiama i commi 8 e 8 bis) è il p.m. presso il tribunale competente a decidere sull&#8217;appello medesimo, il quale pertanto ha diritto di ricevere avviso di fissazione di udienza camerale. Secondo la difesa, è pacifico quindi che il p.m. ricorrente non poteva partecipare all&#8217;udienza di appello dinanzi al tribunale di Salerno, in quanto la stessa sentenza citata dal tribunale definisce eccezionale la norma di cui all&#8217;art. 309 bis c.p.p. e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva. Quanto al secondo motivo del ricorso, concernente le esigenze cautelari e diretto sulla motivazione dell&#8217;ordinanza impugnata, il difensore rileva che, in base all&#8217;art. 311 c.p.p. e all&#8217;elencazione dei casi di ammissibilità ex art. 606 c.p.p., il ricorso per Cassazione può essere presentato solo per motivi di legge e non per errata valutazione dei fatti già oggetto dell&#8217;esame del giudice di merito.</p>
<p>Mentre in sostanza il p.m. ha chiesto una rilettura dei singoli atti di indagine.</p>
<p>In ogni caso il tribunale ha correttamente rilevato che non vi sono elementi, inferibili a precedenti penali per casi analoghi, dai quali ricavare che gli indagati, inseriti in qualunque altro contesto lavorativo meglio organizzato e funzionale, possano porre in essere nuove condotte sussumibili nei reati contestati. Va poi tenuto specificamente conto che D.P. e R. non sono neppure adibiti a funzioni nelle quali è previsto il ricovero di pazienti (volontario o TSO) ma solo a quelle di tipo ambulatoriale in strutture diverse da quelle in cui si sono consumati i fatti. Secondo il difensore la motivazione dell&#8217;ordinanza impugnata non si presenta viziata da illogicità, anche in considerazione del fatto che il D.P. è dipendente della ASL di X. e svolge la sua attività presso i servizi territoriali del Centro salute mentale di X. , in cui svolge visite ambulatoriali e territoriali e solo saltuariamente era chiamato a integrare qualche turno , sopperendo a carenze di personale.</p>
<p>Il p.m. ricorrente non ha poi tenuto conto che sono state depositate certificazioni dalla quel si evince che il reparto psichiatri dell&#8217;Ospedale di X. era stato chiuso, con la conseguenza che, in concreto, nessuno degli indagati avrebbe potuto reiterare tali comportamenti.</p>
<p>E&#8217; del tutto fuori norma,infine, il richiamo a un fatto successivamente accertato dai NAS dei CC, riferito con nota 25.2.10, riguardante l&#8217;infermiere F., in quanto il giudizio di diritto che caratterizza la presente fase processuale non consente l&#8217;introduzione di nuovi elementi di prova in data odierna, il difensore di M.A., ha depositato memoria, il cui esame va escluso per inosservanza dei termini ex art. 611 c.p.p..</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>Il primo motivo del ricorso non merita accoglimento, in quanto l&#8217;interpretazione della disciplina sulla presenza del pubblico ministero all&#8217;udienza camerale ex art. 310 c.p.p. non può non tener conto che:</p>
<p>1. la competenza funzionale dell&#8217;ufficio del rappresentante della pubblica accusa, ex art. 51 c.p.p., in via generale, si uniforma alla regola del suo carattere derivato, nel senso che tale competenza è normalmente connessa a quella del giudice presso il quale esercita le sue funzioni;</p>
<p>2. La inosservanza di tale regola generale può essere invocata solo in presenza di una specifica manifestazione della volontà di deroga, da parte del legislatore.</p>
<p>3. Tale volontà derogatoria è stata manifestata dal legislatore esclusivamente con la norma introdotta dalla riforma del D.L. n. 553 del 1996, che prevede, solo nel procedimento del riesame di misure cautelari personali, la possibilità per il pubblico ministero che ha chiesto la misura cautelare, di sostituire nell&#8217;udienza camerale il pubblico ministero distrettuale.</p>
<p>4. Il carattere eccezionale di questa disposizione è incompatibile con una sua applicazione analogica o estensiva.</p>
<p>5. Questa diversità di disciplina tra procedimento di appello, in caso di misura cautelare personale, e procedimento cautelare, in caso di misura interdittiva, è razionalmente giustificata;</p>
<p>a) dalla diversità di incidenza dei due tipi di misure sulla libertà personale dell&#8217;indagato e sulle garanzie del corretto svolgimento del procedimento;</p>
<p>b) dalla diversità di garanzia da riconoscere, nei due tipi di provvedimenti, all&#8217;effettività del contraddittorio tra le parti.</p>
<p>Quanto alle osservazioni critiche sulla motivazione dell&#8217;ordinanza concernente l&#8217;insussistenza dell&#8217;esigenza cautelare della recidiva, si osserva, in via di premessa, che l&#8217;ordinanza ricostruisce, in maniera pienamente fedele alle risultanze processuali e in maniera assolutamente corretta sul piano della loro razionale valutazione, l&#8217;illiceità dei fatti relativi ai ricoverati M. e Ma. e la sussistenza di gravi indizi a carico dei medici succedutisi nel turno in ordine ai reati contestati: <strong>essi avevano l&#8217;obbligo deontologico e professionale di valutare la sussistenza delle condizioni atte a proseguire il trattamento di contenimento in atto </strong>e di registrarne l&#8217;applicazione laddove non già registrata nella cartella clinica del paziente e ciò indipendentemente dal loro inserimento organico nella struttura sanitaria.</p>
<p><strong>Va anche rilevato che la ricostruzione si è sviluppata con particolari, che, per spessore trasgressivo ed estensione temporale, sono incompatibili con il carattere eccezionale, episodico, contingente del trattamento illecito</strong>.</p>
<p><strong>E&#8217; difficile riconoscere</strong> &#8211; in assenza di dimostrati eventi destabilizzanti l&#8217;ordine costituito, fissato da medici e infermieri all&#8217;interno del reparto di psichiatria dell&#8217;ospedale di X. &#8211; <strong>il carattere di straordinarietà</strong> ai seguenti trattamenti:</p>
<p><strong>A. Legare e lasciar legato, ai polsi e ai piedi al letto di degenza, un uomo (il M.), per più di 36 ore, dal X. , senza controllare e curare le naturali e prevedibili piaghe da decubito, senza dargli acqua e cibo, in condizioni quindi disumane, manifestamente contrastanti con regole giuridiche e regole sedimentate nella prassi comune delle strutture sanitarie, oltre che nel quotidiano vivere civile.</strong></p>
<p><strong>B. Legare e lasciar legato un uomo (il Ma.) dalle ore 11,50 del X. alle 9,12 del X. , senza assistenza e senza dissetarlo, in stagione estiva, costringendolo a straordinarie manovre autodifensive da giocoliere (&#8221;tanto che egli solo fortunosamente nel corso delle notte riusciva a bere dell&#8217;acqua da una bottiglia&#8230; prima avvicinando il tavolino con un piede poi facendo cadere la bottiglia e in seguito addentandola con la bocca e riuscendo in tal modo a bere qualche sorso di acqua&#8221;).</strong></p>
<p>Dalla gravità, dalla pluralità, dall&#8217;estensione temporale di questi fatti sorge naturalmente l&#8217;interrogativo: si è verificato un eccezionale contrasto di queste condotte con le norme dello Stato o si è verificato un consolidato contrasto tra norme dello Stato e le norme dell&#8217;ordine interno della struttura sanitaria?.</p>
<p>La seconda alternativa immediatamente pone il problema del pericolo di reiterazione di questi fatti.</p>
<p>A far propendere per questa conclusione sono indubbiamente da esaminare i risultati delle indagini di polizia giudiziaria, da dove risulta che, al di là di quanto è accaduto a M. e Ma., altri pazienti hanno segnalato anomalo e illegittimo ricorso di strumenti di contenzione a se stessi o ad altri e in alcuni casi tale trattamento non era stato annotato nella cartella clinica. Nei motivi vengono elencati date e contenuti delle deposizioni di pazienti e i relativi accertamenti effettuati sulla documentazione reperita presso l&#8217;ospedale; da essi deriva <strong>la conferma della non eccezionalità</strong> dei due fatti inizialmente ricostruiti e della <strong>diffusa violazione di norme penali, di norme sanitarie, di regole di rispetto della dignità umana</strong>. Trova conferma l&#8217;ipotesi che le trasgressioni accertate sulla persona di M. e Ma. hanno costituito violazione dell&#8217;ordine costituito, in vigore nel territorio nazionale, ma non hanno costituito violazione dell&#8217;ordine imposto o osservato dagli addetti all&#8217;assistenza medica dei ricoverati nel reparto di psichiatria del ospedale di X. .</p>
<p>La totale assenza di rilievo a questi dati storici, ottenuti grazie ad indagini di polizia giudiziaria e quindi il forte vuoto motivazionale dell&#8217;ordinanza impugnata costituiscono la premessa per un ulteriore vizio della esposizione delle ragioni poste a base dell&#8217;esclusione delle esigenza di prevenzione speciale. Tale esclusione è fondata sul nesso causa/effetto stabilito dall&#8217;ordinanza tra &#8220;situazioni fortemente emergenziali&#8221; dell&#8217;organizzazione del servizio nell&#8217;ospedale &#8211; derivanti dal documentato sottodimensionamento dell&#8217;organico del personale medico e paramedico &#8211; e le condotte ascritte agli indagati.</p>
<p>Al di là del non originale modo di attenuare i rilievi critici a fenomeni di illegalità diffusi, realizzato attraverso la chiamata in causa della responsabilità del contesto- tralucentesi in una generalizzata presunzione di giustificazione ed impunità dei singoli -, va rilevato che questa valutazione non è corrispondente alle risultanze processuali e alla loro logica interpretazione, in quanto:</p>
<p>1. non risulta che il sottodimensionamento del personale del reparto sia stato superato da nuove assunzioni o da riduzioni di ricoverati;</p>
<p>2. non risulta da nessun dato finora emerso nelle indagini che M. e Ma. siano stati trattati nel modo accertato perchè mancava il numero minimo necessario a svolgere le istintive elementari, ineludibili attività di assistenza e cura, a tutela della dignità e della incolumità di due esseri umani malati.</p>
<p>3. non risulta che la chiusura del reparto &#8211; attestata dalla documentazione prodotta da D.P. &#8211; sia frutto di una libera determinazione della competente autorità, apparendo invece una scelta imposta dalla difficoltà di reperire personale, durante l&#8217;esecuzione della misura interdittiva in esame.</p>
<p>4. In assenza di questi dati e in presenza delle caratteristiche delle condotte in danno dei due malati è imprescindibile la presunzione che questo modo di agire rientra nel bagaglio professionale degli indagati, presunzione che si traduce nella sussistenza dell&#8217;esigenza ex art. 274 c.p.p., lett. c).</p>
<p>Anche accettando, in via di mera ipotesi, l&#8217;asserita responsabilità, a monte, della disfunzione del sistema sanitario nazionale &#8211; superabile, secondo l&#8217;ordinanza, con &#8220;le opportune segnalazioni alle Autorità competenti&#8221; &#8211; va rilevato che la stessa ordinanza osserva che <strong>tale situazione non legittima &#8220;una progressiva scadenza della qualità del servizio sanitario offerto, con inaccettabile compressione di ogni diritto del malato già costretto al ricovero in una struttura qualificabile come ospedale e poi ancora posto in un regime di ricovero ripugnate per qualsiasi essere umano&#8221;.</strong> Posto che non risulta che alcuna segnalazione sia partita dal reparto di psichiatria dell&#8217;ospedale di X. e posto che il personale sanitario dell&#8217;ospedale ha accettato di mantenere in funzione questo regime inaccettabile e ripugnante, è impossibile escludere, anche sotto il profilo più favorevole agli indagati, la sussistenza della presunzione negativa ex art. 274 c.p.p., lett. c).</p>
<p>Inoltre nella valutazione del tribunale è riscontrabile un contrasto insanabile sul piano logico &#8211; e comunque non sanato sul piano fattuale &#8211; con la premessa descrizione della misura di contenzione, indicata dal tribunale come atto sanitario assistenziale che, in quanto costituente illecito penale (limita la libertà di movimento della persona senza il suo consenso) non è punibile, qualora l&#8217;autore vi sia costretto dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non da lui volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Il tribunale di Salerno ha comunque precisato che lo stato di necessità &#8211; proprio in virtù dell&#8217;immanenza, della non evitabilità del pericolo e della proporzionalità della limitazione della libertà &#8211; non potrà mai essere invocato &#8220;per sopperire a carenze organizzative&#8221;.</p>
<p>Il richiamo alle responsabilità apicali di questa vicenda, introduce la questione della sussistenza di fattori indiziari, ex art. 273 c.p.p., a carico del direttore sanitario del reparto, D.G. M..</p>
<p>Anche in questo punto è ravvisabile l&#8217;ingiustificata omissione, da parte del tribunale, dell&#8217;esame e della valutazione degli elementi emersi nel corso delle indagini ed evidenziati dalla pubblica accusa.</p>
<p>Agli atti sono acquisite le dichiarazioni dimostrative della sua violazione del potere &#8211; dovere di fornire a tutto il personale del reparto informazioni di carattere programmatico, per un efficiente svolgimento dell&#8217;attività sanitaria, con particolare riguardo al più difficile e delicato atto sanitario assistenziale, costituito dalla misura di contenzione, di cui sono universalmente noti i pericoli di sconfinamento nel trattamento disumano e nell&#8217;illecito penale. Risulta anche dagli atti l&#8217;omessa istituzione di una documentazione (il registro delle contenzioni) correlata al processo dinamico, proprio di questo trattamento, e funzionale all&#8217;esigenza di un sua continua rivalutazione, sia nel perseguimento dei suoi obiettivi, sia nei suoi standard procedurali. Quanto alla delega al dottor B., affermata dal D.G., manca l&#8217;esame delle seguenti emergenze rinvenibili negli atti, che ne smentiscono la sussistenza.</p>
<p>1. il dottor B. nega di aver ricevuto questa delega;</p>
<p>2. la delega non è mai stata riconosciuta dall&#8217;organo competente.</p>
<p>Nessun rilievo viene dato e nessuna argomentazione viene formulata dal tribunale sulla fondatezza o meno della tesi prospettata dall&#8217;accusa, secondo cui il congedo del dirigente &#8211; la cui durata coincide con i giorni di ricovero del M. &#8211; corrisponda non a un dato storico ma a un elemento della strategia difensiva, costruita nel corso delle indagini. Nè viene esaminata la circostanza della presenza del D.G. nella camera di M. dimostrata dalle registrazioni del circuito televisivo interno. Gli argomenti prospettati dal difensore del D.P., in ordine alla inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, in relazione alle esigenze cautelari non sono condivisibili, alla luce dei rilievi critici, sin qui formulati sull&#8217;assenza e sulla contraddittorietà della motivazione sul punto.</p>
<p>Quanto alla specifica posizione del D.P. &#8211; solo saltuariamente chiamato ad integrare qualche turno, sopperendo a carenze del personale, per mansioni di tipo ambulatoriale in strutture diverse da quelle in cui sì sono consumati i fatti &#8211; si rileva che l&#8217;ordinanza impugnata ha messo in evidenza come la violazione della normativa &#8211; realizzata con l&#8217;illegittimo protrarsi della misura della contenzione in danno del M. &#8211; è stata commessa da tutti i medici &#8211; in organico e fuori organico &#8211; che si sono succeduti nei rispettivi turni di servizio: questa situazione di illegittimità è stata mantenuta, &#8220;senza soluzione di continuità sotto il progressivo controllo di tutti gli indagati&#8221; in assenza di ogni indicazione in cartella clinica e senza la predisposizione della dovuta annotazione, o senza interrompere la contenzione, per porre in essere le attività prodromiche all&#8217;eccezionale trattamento, e per ripristinarlo solo all&#8217;esito del fallimento delle best practices.</p>
<p>L&#8217;ordinanza mette anche in luce come la violazione della legalità è stata proseguita, senza soluzione di continuità, al di là dei limiti prescritti, anche per responsabilità del D.P., che, seppure in servizio per un limitato arco temporale, era a conoscenza che il paziente era già contenuto,in assenza di ogni annotazione per un esorbitante periodo di coercizione. Proprio dalla documentazione prodotta dal D.P., emerge, secondo una corretta e razionale valutazione del tribunale, l&#8217;assenza dello stato di necessità, a giustificazione dell&#8217;illecito trattamento sanitario.</p>
<p>La mancanza di rilievo al risultato delle successive indagini del NAS dei Carabinieri di Salerno sul F., non incide sul quadro storico e sulla sua valutazione si qui esposti.</p>
<p>La fondatezza dei motivi del ricorso del pubblico ministero presso il tribunale di Vallo della Lucania comporta l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza, in ordine all&#8217;affermata insussistenza degli indizi, ex art. 273 c.p.p., a carico di D.G.M. e all&#8217;affermata insussistenza dell&#8217;esigenza cautelare, ex art. 274 c.p.p., lett. c), nei confronti di tutti gli indagati, con rinvio al tribunale di Salerno per nuovo esame, da effettuare in base ai rilievi critici qui esposti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Annulla l&#8217;ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Salerno.</p>
<p>Fonte:</p>
<p>http://www.dirittosanitario.net/newsdett.php?newsid=1937
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<h4 class="wam">Allegati</h4>
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<li><a href='http://www.news-forumsalutementale.it/public/SENTENZA-DELLA-CASSAZIONE-SULLA-VICENDA-FRANCO-MASTROGIOVANNI-_2_.pdf' class="wam_icon_link" style='padding-left:20px; line-height:16px; background-image:url("http://www.news-forumsalutementale.it/wp-content/plugins/attachment-manager/icons/page_white_acrobat.png");'>SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA VICENDA FRANCO MASTROGIOVANNI _2_</a>
</p>
</li>
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