Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto scorso è stato pubblicato il decreto del ministro Maroni “Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità’ di tenuta dei relativi elenchi” che definisce le finalità e le modalità di impiego delle cosiddette ronde, nonché i requisiti per farvi parte. Come noto, su forte pressione della Lega Nord, la norma era entrata faceva parte del provvedimento “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale” del 23 febbraio 2009. In tale provvedimento si stabiliva al riguardo che:

I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.

Tra le associazioni iscritte in tale elenco i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

La normativa sulle ronde, che è stata accompagnata da una vivacissima polemica sui pericoli di un nuovo squadrismo ed ha avuto una gestazione difficile, è quindi, nella sua stesura attuale di particolare interesse per valutare le spinte e gli equilibri interni al centro destra italiano e al governo di un sempre più debole Berlusconi.

Il decreto ministeriale dell’8 agosto prevede che in ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo sia istituito l’elenco provinciale delle associazioni di cittadini per la segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

Tali associazioni devono avere tra gli scopi sociali, quello di prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale nell’ambito della sicurezza urbana, ovvero del disagio sociale.

Inoltre,le associazioni devono:

a) svolgere la propria attività’ gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto;

b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne’ di organizzazioni sindacali ne’ essere ad alcun titolo riconducibili a questi;

c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;

d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati, partiti politici.

L’iscrizione e’ effettuata dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le associazioni svolgono attività di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero

situazioni di disagio sociale.

L’attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l’ausilio di mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento dell’attività gli osservatori volontari non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.

Gli osservatori volontari indossano una casacca, di colore giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari», il logo dell’associazione, il nome del comune ed un numero

progressivo associato al nominativo dell’operatore. E’ fatto divieto di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali

regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonché sponsorizzazioni private.

L’attività di segnalazione e’ effettuata utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile.

Le modalità operative per l’impiego degli osservatori volontari devono essere coordinate con i servizi della polizia municipale del comune interessato.

Il sindaco è tenuto a emanare un’apposita ordinanza con la quale formalizza la volontà di ricorrere alle associazioni di osservatori volontari e sulla base della stessa stipula convenzioni con le associazioni iscritte nell’elenco e disciplina il piano d’impiego, la formazione degli osservatori volontari.

Anche il contenuto delle convenzioni deve essere concordato con il Prefetto competente per territorio, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’articolo 5 del decreto tratta dei requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l’impiego:

Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti attestati:

a) età non inferiore a 18 anni;

b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestate da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;

c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;

d) non essere sottoposti ne’ essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa.

In caso di perdita da parte di un «osservatore volontario» di uno o più requisiti previsti ovvero qualora effettui il servizio in stato di ebbrezza il Prefetto dispone con effetto immediato il divieto di impiego nelle attività.

Ai fini dello svolgimento delle attività gli osservatori volontari iscritti nell’elenco provinciale, debbono aver superato il corso di formazione organizzato da regioni ed enti locali interessati.

Alcune note di commento

Con questi decreti siamo solo all’avvio di un percorso che porta allo stravolgimento della Costituzione e cambia in profondità alcuni importanti assetti della democrazia nella nostra vita quotidiana. Mi soffermo su quattro di questi:

1. L’organizzazione della sicurezza pubblica vede attribuire per la prima volta un ruolo importante ai sindaci, sia pure, per ora, sotto la sorveglianza dei prefetti. Le squadre dei rondisti, ovvero di giovani volontari coperti da una casacca gialla e disarmati danno la rappresentazione del protagonismo di un potere locale in materia di sicurezza e ordine pubblico. Ho detto “per ora disarmati”, perché i requisiti individuali sono gli stessi che valgono per chi richiede il porto d’armi.

2. Nel decreto ministeriale dell’8 agosto si prevede che i “rondisti” siano di età comunque superiore ai 18 anni e che debba avere più di 25 anni almeno uno dei componenti della squadra. Nella legge del 23 febbraio , invece, si affermava che nella composizione delle ronde doveva essere data la precedenza ad “appartenenti, in congedo, delle Forze dell’ordine, delle Forze armate e degli altri Corpi armati dello Stato”. Il cambiamento intervenuto è significativo perché mostra la volontà di investire su ragazzi che non hanno avuto una formazione alla disciplina di tipo militare. Sarà interessante conoscere al riguardo che cosa si insegnerà nei corsi di formazione per rondisti che regioni e comuni andranno ad organizzare, sulla base quindi di spinte diverse da quelle che ispirano l’addestramento del personale dei Corpi dello Stato. Qui si colloca il vero spazio “pedagogico” che la Lega si è guadagnato. Ma intanto, nei comuni italiani dove forte è la presenza della criminalità organizzata, si apre anche lo spazio per la legalizzazione del controllo mafioso del territorio e dell’attività dei taglieggiatori del lavoro altrui.

3. Il termine “sicurezza sociale” viene declinato nella nuova accezione di un’attività solidale organizzata nell’ambito della sicurezza urbana, per situazioni di disagio sociale. C’è una idea che non viene esplicitata, ma che sta dietro l’ispirazione di questa destra italiana al governo ed è che chi è portatore di un disagio è in quanto tale una persona potenzialmente pericolosa e che è pertanto doveroso segnalarlo a chi di dovere prima che combini guai.

4. La normativa, che appare ancora in forte evoluzione, anche alla luce di quanto accadrà, va ad estendere la sua efficacia sull’ area molto delicata dell’esercizio quotidiano dei diritti universali di cittadinanza. Con questo governo in funzione ritengo non ci sia da farsi illusioni: gli immigrati tutti, forse perché più visibili nelle loro diversità, stanno sperimentando da tempo sulla loro pelle la “cattiveria” di cui si è vantato il ministro dell’interno. Ed è facile prevedere che presto toccherà ad altri soggetti socialmente più deboli subire violenze, discriminazioni, negazioni dei diritti di cittadinanza.

Fa sorridere il requisito richiesto ai rondisti di “buona salute mentale” e di “assenza di elementi psicopatologici”: è il provvedimento nel suo insieme ad essere retto da deliri di minaccia e di persecuzione.

Luigi Benevelli

Mantova, 18 agosto 2009

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