pot[Nell’immagine: Hendrik Pot, Il Carro dei folli, 1637]

Di Massimo Cozza, psichiatra, direttore del dipartimento di salute mentale della Asl Roma 2

[articolo uscito su Il Domani il 20 ottobre 2020 e ripreso da ristretti.org]

Il Regio Decreto 1399 del 19 ottobre 1930, cosiddetto Codice Rocco di procedura penale, compie 90 anni, con le norme relative al doppio binario e alla pericolosità sociale per infermità di mente ancora vigenti.

Eppure il sapere psichiatrico è radicalmente cambiato. I principi lombrosiani di fine 800 sostenuti ne L’uomo delinquente, che hanno ispirato il codice, affermavano una malattia mentale di natura organica ed ereditaria, inguaribile e pericolosa per sé e per gli altri.

Per chi soffriva di disturbi psichiatrici gravi si aprivano le porte del manicomio, dal quale poi era spesso assai difficile uscire. Chi compiva reati, anche di piccola entità, una volta riconosciuta l’incapacità di intendere e/o di volere per infermità mentale al momento in cui aveva commesso il fatto, veniva giudicato non imputabile e quindi prosciolto, contrariamente a tutti gli altri cittadini sottoposti invece a regolare processo.

Per la persona giudicata non imputabile per infermità di mente, una volta ritenuta socialmente pericolosa sulla base della probabilità di commettere nuovi reati (o reiterare uno simile), scattavano le misure di sicurezza dell’internamento nei manicomi criminali. Questo è il cosiddetto doppio binario, un percorso diverso di giustizia e di cure tra chi veniva giudicato normale oppure malato di mente.

Oggi la concezione della malattia mentale è radicalmente cambiata, con un riconoscimento del coinvolgimento multidimensionale dei fattori integrati biologici, psicologici e sociali. Al centro dell’interesse, come affermò Franco Basaglia, più il malato che la malattia. In Italia, in particolare, c’è stata la chiusura dei manicomi, e negli ultimi anni sono stati chiusi definitivamente anche gli ospedali psichiatrici giudiziari.

Sono state istituite le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), con una capienza massima di venti posti letto a gestione sanitaria, strutturate all’interno dell’organizzazione dei dipartimenti di salute mentale delle Asl, che dovrebbero comunque rappresentare sulla carta una extrema ratio per le misure di sicurezza detentive, a fronte di una presa in carico territoriale.

Eppure le norme del codice Rocco sono sempre rimaste le stesse. Persiste la logica del doppio binario per le persone con gravi disturbi mentali, nonostante la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia nel 2009, che stabilisce i principi di eguaglianza e non discriminazione.

Il reo folle e il folle reo, resta un dualismo ancora non sanato. Se è vero che il diritto di cittadinanza è uno degli obbiettivi principali per chi crede in una tutela della salute mentale comunitaria, questo non può che passare anche attraverso il diritto alla responsabilità. Peraltro il concetto della pericolosità per sé e per gli altri, secondo il quale si poteva essere internati in un manicomio, è stato definitivamente abolito dalla legge 180 che prevede la possibilità del trattamento sanitario obbligatorio in ospedale solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati e se non vi siano le condizioni per misure sanitarie extra ospedaliere. Ma la pericolosità della malattia mentale è ancora prevista dal vigente codice Rocco, pertanto è necessario completare il percorso del diritto alla salute mentale con il superamento del doppio binario, accompagnandolo con una riforma dell’assistenza psichiatrica in carcere e con un potenziamento dei dipartimenti di salute mentale, anche attraverso le risorse europee per la sanità. C’è bisogno di indicazioni chiare, di requisiti da definire, di finanziamenti da impegnare, con la consapevolezza che la salute psichica dei detenuti va comunque affrontata in primo luogo con una revisione generale dell’istituzione, con spazi adeguati, con un nuovo clima rieducativo-trattamentale e relazionale.

Si tratta, in definitiva, di partire dalla storia di ciascuno per progettare percorsi di cura e di riabilitazione tenendo conto non solo delle condizioni cliniche ma anche delle relazioni sociali, affettive e psicologiche, con la consapevolezza che l’uguaglianza dei diritti e dei doveri anche di chi compie un reato deve rappresentare un obiettivo da costruire con una incisiva riforma legislativa e con un investimento culturale, scientifico e di risorse. Con la speranza di non arrivare al centenario del codice Rocco ancora con il doppio binario per la malattia mentale.

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