847cNella recente risoluzione, il Consiglio Superiore del-la Magistratura dice che le “Rems  assumono connotazioni del tutto differenti rispetto agli OPG”. (…) “La riforma ha, dunque, posto al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale, divenuti titolari dei programmi terapeutici e riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali. E ancora occorre ”favorire l’integrazione dell’operato dei giudici della cognizione e di sorveglianza con le strutture dei Dipartimenti di salute mentale e delineare un modello di assistenza improntato da un lato a modelli variegati; dall’altro lato, ad escludere che al centro del sistema si pongano le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza.” Le REMS sono, pertanto, soltanto un elemento del complesso sistema di cura e riabilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato. L’internamento in REMS ha assunto non solo, come si è anticipato, il carattere della eccezionalità, ma anche della transitorietà: il Dipartimento di salute mentale competente, infatti, per ogni internato deve predisporre, entro tempi stringenti, un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, poi inviato al giudice competente, in modo da rendere residuale e transitorio il ricovero in struttura.” Occorre favorire la crescita di buone prassi, di collaborazioni fattive attraverso il confronto fra tutti i soggetti, psichiatri, magistrati, amministrazione penitenziaria, avvocatura, prefettura forze dell’ordine, enti locali coinvolti nella realizzazione della legge 81/2014 nel quale un ruolo sempre più importante hanno anche gli utenti, i familiari e le loro associazioni. “Corollario rilevante della nuova direzione terapeutica e riabilitativa attribuita all’istituto dal legislatore è il principio della territorialità del ricovero”.

Il coinvolgimento di tutte le realtà attive nel contesto sociale e dell’opinione pubblica è essenziale per un nuovo approccio “di comunità” al problema.

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