CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XIV LEGISLATURA

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INTERROGAZIONE SALIS, STOCCHINO, con richiesta di risposta scritta, sulla vicenda del signor Giuseppe Casu e sul ricorso alla contenzione meccanica e farmacologica nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura della Sardegna.

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I sottoscritti consiglieri regionali,

premesso che:

  • è tristemente nota la vicenda che nel giugno del 2006 ha portato alla morte il signor Giuseppe Casu, a seguito del suo ricovero coatto, più correttamente detto trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.)  nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale  Santissima Trinità di Cagliari, disposto dopo la sua plateale protesta per il divieto impostogli dalla polizia urbana di Quartu Sant’Elena di vendere frutta e verdura senza la prescritta licenza di ambulante;
  • la sua tragica morte è sopravvenuta dopo quasi una settimana, (oltre 150 ore), in cui il signor Casu è stato sottoposto ad una ininterrotta contenzione meccanica (terminologia che sottintende una pesantissima privazione della libertà e della dignità umana, più confacente alla tortura che al trattamento sanitario), legato al letto con lacci ai polsi e alle caviglie, e tenuto in un pressoché continuo stato di incoscienza e confusione, indotto dai farmaci che gli venivano somministrati per tenerlo sedato;

considerato che:

  • a seguito della richiesta dei familiari e dell’Associazione Sarda per l’Attuazione della Riforma Psichiatrica (A.S.A.R.P.), la competente A.S.L. aveva avviato un’inchiesta interna, in cui, come evidenziato dalle conclusioni della commissione inquirente, si  accertavano gravi responsabilità etiche e cliniche: “Seppur la contenzione fisica poteva essere giustificata come rimedio d’urgenza e pertanto temporaneo (articolo 54 codice penale), non già è giustificata per un periodo così lungo e “sommata” ad una contenzione farmacologica. Questa commissione ritiene non accettabile, e pertanto censurabile sotto il profilo clinico oltre che etico, un così prolungato  provvedimento di contenzione fisica, in paziente spesso sedato, senza tentativi finalizzati alla interruzione della stessa“;
  • l’attuale conferma in Corte d’Appello della sentenza di assoluzione dell’ex primario di Psichiatria dell’ospedale Santissima Trinità e della sua collega, porterebbe (finora) a concludere che nessuno sia colpevole, sotto il profilo giudiziario, della morte del signor Giuseppe Casu, conclusione che peraltro contrasta clamorosamente con la recente condanna in secondo grado per il primario di Anatomia Patologica dello stesso ospedale, accusato di soppressione di parti di cadavere, frode processuale, favoreggiamento e falso, per aver distrutto e sostituito i reperti anatomici del Casu con quelli di un altro paziente;
  • a conclusioni opposte, con la condanna dei medici responsabili, perviene la sentenza in primo grado per la morte di Franco Mastrogiovanni, consegnato dai carabinieri una mattina di fine luglio del 2009 al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale San Luca, a Vallo della Lucania, per un trattamento sanitario obbligatorio, morto novantaquattro ore dopo il ricovero, a seguito di atroci sofferenze documentate da un sistema interno di sorveglianza video. Tale vicenda ripercorre, nella contenzione meccanica e farmacologica, quanto inflitto a Giuseppe Casu, quest’ultimo aggravato da una durata e da una sofferenza più prolungate nel tempo;

ritenuto che:

  • la mancanza di colpevolezza, stabilita nei due gradi di giudizio, potrebbe giustificare e legittimare l’utilizzo sanitario della contenzione meccanica, non solamente come “rimedio d’urgenza e pertanto temporaneo” da dimostrare in sede di giudizio penale ai sensi dell’art.54 del codice penale, ma come prassi “medica” da utilizzare nei servizi di diagnosi e cura della Sardegna come accaduto anche di recente;
  • il trattamento disumano, subito da persone “affidate”, contro la propria volontà, alle cure di un servizio sanitario pubblico, sottoposti  ad un trattamento di contenzione meccanica, viola i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (art.13 “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge”. Legare una persona quindi, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria, è incostituzionale e quindi illegale e la Corte di Cassazione e i giudici di merito dichiarano risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale, se vi siano lesioni dirette (anche con soli comportamenti) del precetto costituzionale), riaffermati sul piano sanitario dalla Legge di Riforma Psichiatrica n°180/78 e di Riforma Sanitaria n°833/78, oltre ad essere  inaccettabile sotto il profilo etico e morale;

rilevato che:

  • la pratica della contenzione meccanica, talvolta associata a quella farmacologica, risulta, come emerge dalle segnalazioni e denunce di pazienti, familiari, associazioni di tutela della salute,  tuttora utilizzata nelle strutture sanitarie, case di riposo per anziani, reparti di geriatria, istituti per disabili e soprattutto nei reparti psichiatrici;
  • a giustificazione del ricorso alla contenzione viene costantemente richiamato lo stato di necessità, l’impossibilità in cui versano i nostri servizi sanitari a prestare assistenza nelle forme richieste dalle condizioni del paziente,  causa le carenze delle strutture, del’organico e della qualificazione professionale del personale, carenze pesanti e rese sempre più drammatiche dai continui tagli alla sanità e da una programmazione inadeguata al modificato contesto sociale ed economico della nostra regione;
  • non si può permettere che altri esseri umani subiscano, nel momento di massimo bisogno di assistenza, e proprio nelle strutture che all’assistenza ed alla cura sono deputate dal nostro ordinamento giuridico, trattamenti come quelli inflitti a Giuseppe Casu in Sardegna.

chiedono

di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale per conoscere:

1)     se e quali azioni siano state poste in essere a seguito della morte del signor Giuseppe Casu al fine di evitare il ricorso a pratiche illegali quali appunto la contenzione meccanica e la contenzione farmacologica nei servizi sanitari regionali ed in particolare nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, data l’esposizione dei pazienti alla potenziale concomitanza della contenzione meccanica e farmacologica;

2)     se siano attuati o si intendano attuare sistemi di prevenzione, controllo e monitoraggio presso i servizi sanitari in cui maggiormente potrebbero verificarsi trattamenti lesivi della libertà e dignità personale nei confronti dei pazienti;

3)     quali provvedimenti intendano assumere e quali risorse destinare per colmare le permanenti gravi carenze che riguardano le strutture, le attrezzature e l’organico, inadeguato sia dal punto di vista numerico che sotto il profilo professionale, in particolare dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura che spesso, purtroppo, riportano alla memoria i vecchi e deprecati manicomi.

Cagliari, 8 ottobre 2013

Fir.to

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