stopopgUno dei punti qualificanti della legge 81/2014, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge 52/2014, è lo spostamento del focus dalle misure di sicurezza detentive alle misure di sicurezza alternative alla detenzione, con l’obbligo per le Asl di formulare entro il 15 luglio progetti di presa in carico per la dimissione degli attuali internati, motivando in maniera circostanziata le eventuali circostanze che li non rendono possibili. Questo ha ri-messo finalmente il processo di superamento degli Opg nei binari della L.180.

Da quanto enunciato consegue per le Regioni la possibilità, prevista esplicitamente dalla nuova legge[1], di diminuire il numero dei posti delle Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive o “mini Opg”) e di riconvertire il budget verso i Dipartimenti di salute mentale. Va ricordato che le Regioni, tutte tranne il Veneto, avevano previsto un numero di 1022 di Rems, che supera il numero dei 894 internati – di cui 91 donne- presenti al 9 gennaio nei sei Opg.

Abbiamo notizie, seppure informali, che alcune Regioni si stanno muovendo positivamente verso questo obbiettivo:

  • la Toscana che prevederebbe di diminuire il numero dei posti di Rems, passando dai 28 già deliberati a 7-10 in una sezione del carcere di Empoli.
  • In questa direzione pare muoversi pure la Lombardia, che aveva già deliberato 240 posti di Rems tra Castiglione, 120, e l’altra metà in reparti di due ospedali e di un ex manicomio, Limbiate (anche se qui l’impresa è ardua: i numeri previsti di Rems sono un’enormità …)
  • La regione Emilia Romagna ha già dichiarato che rispetterà i termini della proroga per chiudere l’Opg in relazione ai suoi cittadini, indipendentemente dalla apertura della Rems.
  • Infine la regione Friuli Venezia Giulia, già prima della legge, con delibera n. 744 del 17 aprile 2014, aveva rimodulato la precedente delibera del luglio 2013, che prevedeva 10 posti nella struttura di Maniago (Pn), in posti da mettere a disposizione della magistratura per l’esecuzione delle Misure di sicurezza detentiva, così allocati: 4 posti nella struttura residenziale di Maniago, 4 posti in una struttura sanitaria di accoglienza di Udine, 2 posti in una struttura struttura sanitaria di accoglienza di Duino Aurisina (Ts). Si tratta quindi di posti, che pur rispondendo ai requisiti della L.9/12, saranno allocati in strutture della salute mentale, qui di non “dedicate”.

Ci auguriamo che altre Regioni assumano queste scelte, ma per questo è necessario che la scadenza del 15 giugno, prevista dalla legge per rivedere i progetti regionali sulle Rems, non sia inderogabile.

Peraltro alcune Regioni, quali il Piemonte (che si è dichiarata disponibile a ridurre le Rems) e l’Abruzzo, non avranno a quella data ancora le nuove Giunte, quindi potranno eventualmente solo fare una dichiarazione di intenti per la diminuzione dei posti di Rems, come sollecitano i comitati Stopopg locali.


[1] Decreto Legge 52/2014 coordinato con Legge 81/2014 Articolo 1 comma 1 bis: Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche

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