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	<title>forumsalutementale.it &#187; Strumenti</title>
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		<title>La sentenza della Cassazione sulla vicenda Franco Mastrogiovanni</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 20:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La sentenza della Cassazione, annullando la precedente ordinanza del Tribunale che non riteneva di sospendere i medici del servizio di Vallo della Lucania, a chiare lettere non riconosce il carattere &#8220;eccezionale, episodico, contingente&#8221; alla prolungata contenzione fisica del sig. Mastrogiovanni (contenzione che ne ha provocato il decesso) e afferma pure  la  diffusa violazione di norme penali, di ...<br /><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/la-sentenza-della-cassazione-sulla-vicenda-franco-mastrogiovanni/" class="leggi-ancora">leggi tutto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza della Cassazione, annullando la precedente ordinanza del Tribunale che non riteneva di sospendere i medici del servizio di Vallo della Lucania, a chiare lettere non riconosce il carattere &#8220;eccezionale, episodico, contingente&#8221; alla prolungata contenzione fisica del sig. Mastrogiovanni (contenzione che ne ha provocato il decesso) e afferma pure  la  <em>diffusa violazione di norme penali, di norme sanitarie, di regole di rispetto della dignità umana</em> nel:</p>
<p><em>A. Legare e lasciar legato, ai polsi e ai piedi al letto di degenza, un uomo (il M.), per più di 36 ore, dal X. , senza controllare e curare le naturali e prevedibili piaghe da decubito, senza dargli acqua e cibo, in condizioni quindi disumane</em></p>
<p><em>B. Legare e lasciar legato un uomo (il Ma.) dalle ore 11,50 del X. alle 9,12 del X. , senza assistenza e senza dissetarlo, in stagione estiva, costringendolo a straordinarie manovre autodifensive da giocoliere (&#8221;tanto che egli solo fortunosamente nel corso delle notte riusciva a bere dell&#8217;acqua da una bottiglia&#8230; prima avvicinando il tavolino con un piede poi facendo cadere la bottiglia e in seguito addentandola con la bocca e riuscendo in tal modo a bere qualche sorso di acqua&#8221;).</em></p>
<p>In allegato la sentenza scaricabile, di seguito il testo con le parti evidenziate, per pronta evidenza</p>
<p><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/public/SENTENZA-DELLA-CASSAZIONE-SULLA-VICENDA-FRANCO-MASTROGIOVANNI-_2_.pdf">SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA VICENDA FRANCO MASTROGIOVANNI _2_</a></p>
<p><em></em> </p>
<p><strong>Cassazione Penale – Sez. V; Sent., n.34961 del 27.09.2010</strong></p>
<p>Omissis</p>
<p>Svolgimento del processo </p>
<p>La procura presso il tribunale di Vallo della Lucania, ha presentato ricorso avverso l&#8217;ordinanza del tribunale di Salerno, emessa ex art. 310 c.p.p. il 26.2.10, con la quale, in accoglimento dell&#8217;appello proposto dai medici del reparto di psichiatria di X. , D.G.M., B.R., Ba.Ra., M.A., D.P.M., R.A.A., avverso l&#8217;ordinanza 18.1.2010 del Gip dello stesso tribunale, applicativa della misura interdittiva di sospensione da professione medica per 2 mesi, ex art. 289 c.p.p., ha annullato il predetto provvedimento.</p>
<p>Il procedimento ha ad oggetto i seguenti reati:</p>
<p>delitto ex art. 479 c.p., per aver formato una cartella clinica falsa, riguardante il ricovero per trattamento sanitario obbligatorio di M.F. e il ricovero volontario di Ma.Gi., nella quale non davano atto che costoro, erano stati legati al letto con fasce di contenzione ai piedi e alle manufatto commesso in X. , dal X. ;</p>
<p>delitto ex art. 605 c.p., per aver privato M.F. e Ma.Gi. della libertà personale, disponendo che costoro venissero legati al letto di degenza con fasce di contenzione ai piedi e alle mani, senza alcuna interruzione e senza che venissero mai slegati, quanto al M., per più di tre giorni, dal X. , senza effettuare visite di controllo sulle ferite riportate a causa della contenzione e senza curare le ferite, senza dargli acqua nè cibo, ma solo idratandolo con flebo;</p>
<p>quanto al Ma. (legato ai polsi dalle ore 11,50 del X. alle 9,12 del X. ), senza fornirgli adeguata assistenza, tanto che egli, solo fortunosamente nel corso della notte, riusciva a bere dell&#8217;acqua da una bottiglia appoggiata su un tavolino, prima avvicinando con un piede, poi facendo cadere la bottiglia ed in seguito addentandola con la bocca e riuscendo a bere qualche sorso d&#8217;acqua;</p>
<p>delitto ex art. 586 c.p., (morte come conseguenza di altro delitto) per aver cagionato la morte del M. deceduto, alle ore 1,35 del X. , per edema polmonare acuto, a seguito della condotta di cui all&#8217;art. 605 c.p. e con negligenza, imperizia e imprudenza, consistite nella condotta costitutiva del delitto di sequestro di persona, in grado di prostrare il corpo del paziente sino a condurlo alla morte.</p>
<p>I motivi del ricorso sono i seguenti :</p>
<p>1. violazione di legge in riferimento all&#8217;art. 178 c.p., lett. b), art. 310 c.p., comma 2, art. 127 c.p., commi 1, 3 e 5.</p>
<p>Il tribunale, in via preliminare su eccezione della difesa, ha escluso dall&#8217;udienza camerale il p.m. presso il tribunale di Vallo della Lucania, che aveva chiesto l&#8217;applicazione della misura interdittiva, e ha consentito la partecipazione del p.m. presso il tribunale del riesame.</p>
<p>La decisione è basata, secondo il ricorrente, su una decisione sez. 5, n. 7114 del 22.12.1998, secondo cui il p.m. &#8220;ripete&#8221; la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni e questo principio generale &#8211; in difetto di una disposizione in senso contrario &#8211; trova applicazione anche per la partecipazione all&#8217;udienza e per il diritto all&#8217;impugnazione, nei procedimenti incidentali relativi alla misure cautelari.</p>
<p>Pertanto, qualora il legislatore adoperi la generica espressione &#8220;il pubblico ministero&#8221;, la stessa deve ritenersi diretta al solo rappresentante della pubblica accusa presso l&#8217;ufficio competente nel procedimento incidentale. Pertanto anche quando il riesame o l&#8217;appello hanno ad aggetto provvedimenti emessi da altri organi giudiziali è il p.m. presso il tribunale del procedimento incidentale ad essere legittimato a partecipare all&#8217;udienza camerale e a proporre l&#8217;eventuale impugnazione. Secondo il ricorrente, il richiamo alla suddetta sentenza è inappropriato ed è anche frutto di un&#8217;errata redazione della massima: dalla lettura della motivazione emerge che la decisione riguarda il riesame di un provvedimento reale e che essa è fondata proprio sulla diversità di disciplina delle misure reali rispetto a quelle personali. La sentenza,cioè, pone in rilievo che, nelle misure reali, la congruità dell&#8217;esclusione del p.m. che aveva chiesto il provvedimento dalla partecipazione all&#8217;udienza camerale &#8211; qualora esso fosse diverso da quello presso il giudice del gravame &#8211; poteva evincersi dalla circostanza che, in occasione della riforma intervenuta sul punto con il D.L. n. 533 del 1996, solo per le misure personali era stata prevista (modificando l&#8217;art. 311 c.p.p.) la possibilità del ricorso per Cassazione anche per il pm non distrettuale, mentre per le misure reali il legislatore aveva ritenuto di riaffermare il principio non modificando l&#8217;art. 324 c.p.p..</p>
<p>Vi era quindi una coerenza reale del sistema, che prevede solo per il pm distrettuale la facoltà di partecipare all&#8217;udienza del riesame in sede reale (a questi solo va comunicato l&#8217;avviso dell&#8217;udienza) e la facoltà di impugnare per Cassazione la decisione adottata.</p>
<p>La ratto legis della riforma del 1996 emerge dai lavori preparatori, secondo i quali l&#8217;attribuzione al tribunale distrettuale della competenza in materia di impugnazioni de libertate ha accentuato l&#8217;esigenza di garantire l&#8217;effettività del contraddicono, segnatamente in rapporto alla difficoltà che il p.m. distrettuale, se diverso da quello che ha chiesto la misura, può incontrare, specialmente nel procedimenti complessi. A fronte di ciò, il cit.</p>
<p>Decreto Legge, art. 2, lett. b), che il p.m. che ha chiesto il provvedimento possa partecipare all&#8217;udienza camerale in luogo di quello di quello distrettuale, riconoscendo al primo, quale organo direttivo della fase delle indagini preliminari, una naturale &#8220;vocazione&#8221; a patrocinare le ragioni dell&#8217;accusa. Questa scelta del legislatore è stata disconosciuta dal tribunale del riesame di Salerno, escludendo dalla partecipazione all&#8217;udienza proprio il p.m. che ha seguito le indagini e che meglio poteva sostenere le ragioni dell&#8217;accusa.</p>
<p>Il mancato richiamo nell&#8217;art. 310 c.p.p., dell&#8217;art. 309 c.p.p., comma 8 bis, non è espressione della volontà del legislatore di escludere il p.m. non distrettuale dall&#8217;udienza di appello (volontà che è anzi diretta in senso opposto), ma è solo il risultato di un difetto di coordinamento al quale è possibile rimediare attraverso i comuni canoni dell&#8217;interpretazione storica e sistematica. L&#8217;ordinanza va quindi annullata per nullità del procedimento all&#8217;esito del quale è stata pronunciata, nullità che deriva dalla lesione degli interessi e delle facoltà della pubblica accusa. Una diversa interpretazione determinerebbe dubbi di legittimità costituzionale del disposto ex art. 310 c.p.p., per contrasto con l&#8217;art. 111 Cost., comma 2 e art. 112 Cost.: per le misure interdittive non è previsto il riesame e quindi il pm non distrettuale si troverebbe in una posizione di disparità rispetto alla disciplina delle misure coercitive. Mentre per queste ultime, egli potrebbe partecipare all&#8217;udienza di appello, non avrebbe uguale facoltà per le misure interdittive, per le quali questo gravame riveste la medesima funzione del riesame, essendo previsto anche avverso il provvedimento applicativo della misura.</p>
<p>2. omissione, manifesta illogicità, contradditorietà della motivazione.</p>
<p>L&#8217;ordinanza &#8211; dopo aver riconosciuto l&#8217;esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati contestati (fatta eccezione per il dirigente sanitario D.G.M.) &#8211; ha escluso la sussistenza del pericolo della recidiva, ritenendo che il Gip si era automaticamente rimesso alle argomentazioni del pm, senza alcun vaglio critico e concludendo che non sussistono comunque elementi (inferibili ad esempio da precedenti penali indicativi di responsabilità professionale in casi analoghi) dai quali ricavare che gli indagati, inseriti in altro contesto lavorativo meglio organizzato e funzionale, possano porre in essere nuove condotte sussumibili nei reati contestati. Secondo il ricorrente, il tribunale non ha tenuto conto dei risultati delle indagini di polizia giudiziaria &#8211; contenuti nella richiesta di applicazione della misura, che, attraverso le dichiarazioni di altri ricoverati, hanno condotto ad accertare che le condotte degli indagati sono espressione di un generale e illecito modo di gestire il reparto di psichiatria dell&#8217;ospedale di X. .</p>
<p>Oltre ai due casi di M. e Ma. &#8211; immediatamente emergenti dalle registrazioni realizzate dal circuito televisivo interno &#8211; sono stati ricostruiti altri fatti attraverso le dichiarazioni di 30 pazienti, già ricoverati in regime di TSO e per i quali risultava in cartella l&#8217;utilizzo di mezzi di contenzione.</p>
<p>Sono stati esaminati pazienti ricoverati in TSO, individuati a campione nel periodo X. , per i quali non risultava dalla cartella clinica l&#8217;utilizzo di mezzi di contenzione:</p>
<p>cinque hanno affermato di essere stati sottoposti per periodi e modalità differenti, a mezzi di contenzione.</p>
<p>Tra coloro che hanno dichiarato di non essere stati sottoposti a mezzi di contenzione, alcuni hanno indicato la sottoposizione a mezzi di correzione di altri ricoverati ed è stato ricostruito il tempo e la durata del loro ricovero: in alcuni periodi risultava l&#8217;utilizzazione di mezzi di contenzione annotata in cartelle cliniche, in altri periodi (relativi a specialmente a una paziente) non è risultato questo tipo di annotazioni.</p>
<p>La motivazione è quindi incompleta e non tiene conto di tutti i risultati delle indagini dettagliatamente indicati nella richiesta di misura cautelare.</p>
<p>La motivazione dell&#8217;ordinanza impugnata è anche manifestamente illogica, in quanto, da un lato, in essa è preliminarmente affermato di non voler dare rilievo, ai fini dell&#8217;accertamento delle esigenze cautelari, ad aspetti della carenza di organizzazione e della sottodimensionamento dell&#8217;organico; dall&#8217;altro è affermato che la predisposizione di una diversa organizzazione e ulteriori risorse umane &#8211; proiettate in un futuro eventuale e indipendente dalla volontà degli indagati &#8211; possono influire negativamente sull&#8217;attuale pericolo di recidiva.</p>
<p>Comunque, anche dando per ammesso che la gravi condotte siano state poste in essere in ragione &#8220;delle condizioni strutturali del nosocomio&#8221;, non vi è allo stato alcun dato dal quale dedurre che tali condizioni siano mutate e che gli indagati a causa di tale mutamento si asterranno in futuro dal commettere condotte di questo tipo.</p>
<p>Ugualmente viziata è la motivazione dell&#8217;ordinanza con riguardo all&#8217;esclusione dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del dirigente sanitario D.G.. Il tribunale ha affermato che non sono stati offerti elementi dimostrativi di omissioni nell&#8217;esercizio dei poteri-doveri a lui attribuiti dalla normativa vigente, nè sono state esaminate approfonditamente le dichiarazioni difensive dell&#8217;indagato. Non ha così tenuto conto della dimostrazione delle seguenti violazione di questi doveri:</p>
<ul>
<li>non ha dato al personale medico e agli infermieri informazioni e direttive per il trattamento di pazienti sottoposti a contenzione;</li>
<li>non ha istituito il registro delle contenzioni;</li>
<li>ha delegato i poteri a uno dei coindagati ( B.R.) con atto non riconosciuto dalla ASL o dall&#8217;ospedale e smentito dallo stesso B..</li>
</ul>
<p>Con riguardo all&#8217;affermato congedo nei giorni di ricovero del M., esso è stato comunicato agli investigatori solo dopo esser venuto a conoscenza della richiesta di misura interdittiva nei suoi confronti e comunque risulta dalle registrazioni delle telecamere del circuito interno la sua presenza nella camera del M., mentre parlava e visitava il paziente. Va infine rilevato che in data 25.2.10 il Gip ha trasmesso al p.m. una nota del NAS CC di Salerno, in cui si comunica che F.G. è stato sorpreso, durante il periodo di sospensione, mentre svolgeva attività di infermiere presso una casa albergo per anziani, a causa della quale è stato denunciato, unitamente al titolare della struttura, per maltrattamenti di persone incapaci per malattia di mente, di corpo, di vecchiaia, a loro affidate per vigilanza e custodia, abbandonandole a se stesse, in regime di costrizione fisica e/o rinchiudendole in stanze chiuse a chiave.</p>
<p>Nell&#8217;interesse di D.P.M., in data 28.5.10, è stata depositata memoria difensiva, con la quale si afferma la legittimità della decisione del tribunale di Salerno, rilevando che a) la misura interdittiva disposta nei confronti del D.P. consentiva il solo rimedio dell&#8217;appello, con la conseguenza che, all&#8217;udienza fissata, unico rappresentante della pubblica accusa, legittimato a partecipare all&#8217;udienza era solo il p.m. distrettuale. Il difensore richiama l&#8217;orientamento interpretativo secondo cui, in base alla disciplina generale relativa alla distribuzione delle funzioni tra i vari uffici del p.m., di cui all&#8217;art. 51 c.p.p., la regola di competenza funzionale degli stessi è di carattere derivato, in quanto sempre connessa a quella del giudice presso il quale l&#8217;ufficio giudiziario competente è costituito (sez. 1, n. 2655 del 14.5.1997).</p>
<p>Ne consegue che, in assenza di una disciplina derogatoria(come quella di cui all&#8217;art. 309 c.p.p., commi 8 e 8 bis), la competenza a richiedere l&#8217;appello di cui all&#8217;art. 310 c.p.p. (che non richiama i commi 8 e 8 bis) è il p.m. presso il tribunale competente a decidere sull&#8217;appello medesimo, il quale pertanto ha diritto di ricevere avviso di fissazione di udienza camerale. Secondo la difesa, è pacifico quindi che il p.m. ricorrente non poteva partecipare all&#8217;udienza di appello dinanzi al tribunale di Salerno, in quanto la stessa sentenza citata dal tribunale definisce eccezionale la norma di cui all&#8217;art. 309 bis c.p.p. e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva. Quanto al secondo motivo del ricorso, concernente le esigenze cautelari e diretto sulla motivazione dell&#8217;ordinanza impugnata, il difensore rileva che, in base all&#8217;art. 311 c.p.p. e all&#8217;elencazione dei casi di ammissibilità ex art. 606 c.p.p., il ricorso per Cassazione può essere presentato solo per motivi di legge e non per errata valutazione dei fatti già oggetto dell&#8217;esame del giudice di merito.</p>
<p>Mentre in sostanza il p.m. ha chiesto una rilettura dei singoli atti di indagine.</p>
<p>In ogni caso il tribunale ha correttamente rilevato che non vi sono elementi, inferibili a precedenti penali per casi analoghi, dai quali ricavare che gli indagati, inseriti in qualunque altro contesto lavorativo meglio organizzato e funzionale, possano porre in essere nuove condotte sussumibili nei reati contestati. Va poi tenuto specificamente conto che D.P. e R. non sono neppure adibiti a funzioni nelle quali è previsto il ricovero di pazienti (volontario o TSO) ma solo a quelle di tipo ambulatoriale in strutture diverse da quelle in cui si sono consumati i fatti. Secondo il difensore la motivazione dell&#8217;ordinanza impugnata non si presenta viziata da illogicità, anche in considerazione del fatto che il D.P. è dipendente della ASL di X. e svolge la sua attività presso i servizi territoriali del Centro salute mentale di X. , in cui svolge visite ambulatoriali e territoriali e solo saltuariamente era chiamato a integrare qualche turno , sopperendo a carenze di personale.</p>
<p>Il p.m. ricorrente non ha poi tenuto conto che sono state depositate certificazioni dalla quel si evince che il reparto psichiatri dell&#8217;Ospedale di X. era stato chiuso, con la conseguenza che, in concreto, nessuno degli indagati avrebbe potuto reiterare tali comportamenti.</p>
<p>E&#8217; del tutto fuori norma,infine, il richiamo a un fatto successivamente accertato dai NAS dei CC, riferito con nota 25.2.10, riguardante l&#8217;infermiere F., in quanto il giudizio di diritto che caratterizza la presente fase processuale non consente l&#8217;introduzione di nuovi elementi di prova in data odierna, il difensore di M.A., ha depositato memoria, il cui esame va escluso per inosservanza dei termini ex art. 611 c.p.p..</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>Il primo motivo del ricorso non merita accoglimento, in quanto l&#8217;interpretazione della disciplina sulla presenza del pubblico ministero all&#8217;udienza camerale ex art. 310 c.p.p. non può non tener conto che:</p>
<p>1. la competenza funzionale dell&#8217;ufficio del rappresentante della pubblica accusa, ex art. 51 c.p.p., in via generale, si uniforma alla regola del suo carattere derivato, nel senso che tale competenza è normalmente connessa a quella del giudice presso il quale esercita le sue funzioni;</p>
<p>2. La inosservanza di tale regola generale può essere invocata solo in presenza di una specifica manifestazione della volontà di deroga, da parte del legislatore.</p>
<p>3. Tale volontà derogatoria è stata manifestata dal legislatore esclusivamente con la norma introdotta dalla riforma del D.L. n. 553 del 1996, che prevede, solo nel procedimento del riesame di misure cautelari personali, la possibilità per il pubblico ministero che ha chiesto la misura cautelare, di sostituire nell&#8217;udienza camerale il pubblico ministero distrettuale.</p>
<p>4. Il carattere eccezionale di questa disposizione è incompatibile con una sua applicazione analogica o estensiva.</p>
<p>5. Questa diversità di disciplina tra procedimento di appello, in caso di misura cautelare personale, e procedimento cautelare, in caso di misura interdittiva, è razionalmente giustificata;</p>
<p>a) dalla diversità di incidenza dei due tipi di misure sulla libertà personale dell&#8217;indagato e sulle garanzie del corretto svolgimento del procedimento;</p>
<p>b) dalla diversità di garanzia da riconoscere, nei due tipi di provvedimenti, all&#8217;effettività del contraddittorio tra le parti.</p>
<p>Quanto alle osservazioni critiche sulla motivazione dell&#8217;ordinanza concernente l&#8217;insussistenza dell&#8217;esigenza cautelare della recidiva, si osserva, in via di premessa, che l&#8217;ordinanza ricostruisce, in maniera pienamente fedele alle risultanze processuali e in maniera assolutamente corretta sul piano della loro razionale valutazione, l&#8217;illiceità dei fatti relativi ai ricoverati M. e Ma. e la sussistenza di gravi indizi a carico dei medici succedutisi nel turno in ordine ai reati contestati: <strong>essi avevano l&#8217;obbligo deontologico e professionale di valutare la sussistenza delle condizioni atte a proseguire il trattamento di contenimento in atto </strong>e di registrarne l&#8217;applicazione laddove non già registrata nella cartella clinica del paziente e ciò indipendentemente dal loro inserimento organico nella struttura sanitaria.</p>
<p><strong>Va anche rilevato che la ricostruzione si è sviluppata con particolari, che, per spessore trasgressivo ed estensione temporale, sono incompatibili con il carattere eccezionale, episodico, contingente del trattamento illecito</strong>.</p>
<p><strong>E&#8217; difficile riconoscere</strong> &#8211; in assenza di dimostrati eventi destabilizzanti l&#8217;ordine costituito, fissato da medici e infermieri all&#8217;interno del reparto di psichiatria dell&#8217;ospedale di X. &#8211; <strong>il carattere di straordinarietà</strong> ai seguenti trattamenti:</p>
<p><strong>A. Legare e lasciar legato, ai polsi e ai piedi al letto di degenza, un uomo (il M.), per più di 36 ore, dal X. , senza controllare e curare le naturali e prevedibili piaghe da decubito, senza dargli acqua e cibo, in condizioni quindi disumane, manifestamente contrastanti con regole giuridiche e regole sedimentate nella prassi comune delle strutture sanitarie, oltre che nel quotidiano vivere civile.</strong></p>
<p><strong>B. Legare e lasciar legato un uomo (il Ma.) dalle ore 11,50 del X. alle 9,12 del X. , senza assistenza e senza dissetarlo, in stagione estiva, costringendolo a straordinarie manovre autodifensive da giocoliere (&#8221;tanto che egli solo fortunosamente nel corso delle notte riusciva a bere dell&#8217;acqua da una bottiglia&#8230; prima avvicinando il tavolino con un piede poi facendo cadere la bottiglia e in seguito addentandola con la bocca e riuscendo in tal modo a bere qualche sorso di acqua&#8221;).</strong></p>
<p>Dalla gravità, dalla pluralità, dall&#8217;estensione temporale di questi fatti sorge naturalmente l&#8217;interrogativo: si è verificato un eccezionale contrasto di queste condotte con le norme dello Stato o si è verificato un consolidato contrasto tra norme dello Stato e le norme dell&#8217;ordine interno della struttura sanitaria?.</p>
<p>La seconda alternativa immediatamente pone il problema del pericolo di reiterazione di questi fatti.</p>
<p>A far propendere per questa conclusione sono indubbiamente da esaminare i risultati delle indagini di polizia giudiziaria, da dove risulta che, al di là di quanto è accaduto a M. e Ma., altri pazienti hanno segnalato anomalo e illegittimo ricorso di strumenti di contenzione a se stessi o ad altri e in alcuni casi tale trattamento non era stato annotato nella cartella clinica. Nei motivi vengono elencati date e contenuti delle deposizioni di pazienti e i relativi accertamenti effettuati sulla documentazione reperita presso l&#8217;ospedale; da essi deriva <strong>la conferma della non eccezionalità</strong> dei due fatti inizialmente ricostruiti e della <strong>diffusa violazione di norme penali, di norme sanitarie, di regole di rispetto della dignità umana</strong>. Trova conferma l&#8217;ipotesi che le trasgressioni accertate sulla persona di M. e Ma. hanno costituito violazione dell&#8217;ordine costituito, in vigore nel territorio nazionale, ma non hanno costituito violazione dell&#8217;ordine imposto o osservato dagli addetti all&#8217;assistenza medica dei ricoverati nel reparto di psichiatria del ospedale di X. .</p>
<p>La totale assenza di rilievo a questi dati storici, ottenuti grazie ad indagini di polizia giudiziaria e quindi il forte vuoto motivazionale dell&#8217;ordinanza impugnata costituiscono la premessa per un ulteriore vizio della esposizione delle ragioni poste a base dell&#8217;esclusione delle esigenza di prevenzione speciale. Tale esclusione è fondata sul nesso causa/effetto stabilito dall&#8217;ordinanza tra &#8220;situazioni fortemente emergenziali&#8221; dell&#8217;organizzazione del servizio nell&#8217;ospedale &#8211; derivanti dal documentato sottodimensionamento dell&#8217;organico del personale medico e paramedico &#8211; e le condotte ascritte agli indagati.</p>
<p>Al di là del non originale modo di attenuare i rilievi critici a fenomeni di illegalità diffusi, realizzato attraverso la chiamata in causa della responsabilità del contesto- tralucentesi in una generalizzata presunzione di giustificazione ed impunità dei singoli -, va rilevato che questa valutazione non è corrispondente alle risultanze processuali e alla loro logica interpretazione, in quanto:</p>
<p>1. non risulta che il sottodimensionamento del personale del reparto sia stato superato da nuove assunzioni o da riduzioni di ricoverati;</p>
<p>2. non risulta da nessun dato finora emerso nelle indagini che M. e Ma. siano stati trattati nel modo accertato perchè mancava il numero minimo necessario a svolgere le istintive elementari, ineludibili attività di assistenza e cura, a tutela della dignità e della incolumità di due esseri umani malati.</p>
<p>3. non risulta che la chiusura del reparto &#8211; attestata dalla documentazione prodotta da D.P. &#8211; sia frutto di una libera determinazione della competente autorità, apparendo invece una scelta imposta dalla difficoltà di reperire personale, durante l&#8217;esecuzione della misura interdittiva in esame.</p>
<p>4. In assenza di questi dati e in presenza delle caratteristiche delle condotte in danno dei due malati è imprescindibile la presunzione che questo modo di agire rientra nel bagaglio professionale degli indagati, presunzione che si traduce nella sussistenza dell&#8217;esigenza ex art. 274 c.p.p., lett. c).</p>
<p>Anche accettando, in via di mera ipotesi, l&#8217;asserita responsabilità, a monte, della disfunzione del sistema sanitario nazionale &#8211; superabile, secondo l&#8217;ordinanza, con &#8220;le opportune segnalazioni alle Autorità competenti&#8221; &#8211; va rilevato che la stessa ordinanza osserva che <strong>tale situazione non legittima &#8220;una progressiva scadenza della qualità del servizio sanitario offerto, con inaccettabile compressione di ogni diritto del malato già costretto al ricovero in una struttura qualificabile come ospedale e poi ancora posto in un regime di ricovero ripugnate per qualsiasi essere umano&#8221;.</strong> Posto che non risulta che alcuna segnalazione sia partita dal reparto di psichiatria dell&#8217;ospedale di X. e posto che il personale sanitario dell&#8217;ospedale ha accettato di mantenere in funzione questo regime inaccettabile e ripugnante, è impossibile escludere, anche sotto il profilo più favorevole agli indagati, la sussistenza della presunzione negativa ex art. 274 c.p.p., lett. c).</p>
<p>Inoltre nella valutazione del tribunale è riscontrabile un contrasto insanabile sul piano logico &#8211; e comunque non sanato sul piano fattuale &#8211; con la premessa descrizione della misura di contenzione, indicata dal tribunale come atto sanitario assistenziale che, in quanto costituente illecito penale (limita la libertà di movimento della persona senza il suo consenso) non è punibile, qualora l&#8217;autore vi sia costretto dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non da lui volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Il tribunale di Salerno ha comunque precisato che lo stato di necessità &#8211; proprio in virtù dell&#8217;immanenza, della non evitabilità del pericolo e della proporzionalità della limitazione della libertà &#8211; non potrà mai essere invocato &#8220;per sopperire a carenze organizzative&#8221;.</p>
<p>Il richiamo alle responsabilità apicali di questa vicenda, introduce la questione della sussistenza di fattori indiziari, ex art. 273 c.p.p., a carico del direttore sanitario del reparto, D.G. M..</p>
<p>Anche in questo punto è ravvisabile l&#8217;ingiustificata omissione, da parte del tribunale, dell&#8217;esame e della valutazione degli elementi emersi nel corso delle indagini ed evidenziati dalla pubblica accusa.</p>
<p>Agli atti sono acquisite le dichiarazioni dimostrative della sua violazione del potere &#8211; dovere di fornire a tutto il personale del reparto informazioni di carattere programmatico, per un efficiente svolgimento dell&#8217;attività sanitaria, con particolare riguardo al più difficile e delicato atto sanitario assistenziale, costituito dalla misura di contenzione, di cui sono universalmente noti i pericoli di sconfinamento nel trattamento disumano e nell&#8217;illecito penale. Risulta anche dagli atti l&#8217;omessa istituzione di una documentazione (il registro delle contenzioni) correlata al processo dinamico, proprio di questo trattamento, e funzionale all&#8217;esigenza di un sua continua rivalutazione, sia nel perseguimento dei suoi obiettivi, sia nei suoi standard procedurali. Quanto alla delega al dottor B., affermata dal D.G., manca l&#8217;esame delle seguenti emergenze rinvenibili negli atti, che ne smentiscono la sussistenza.</p>
<p>1. il dottor B. nega di aver ricevuto questa delega;</p>
<p>2. la delega non è mai stata riconosciuta dall&#8217;organo competente.</p>
<p>Nessun rilievo viene dato e nessuna argomentazione viene formulata dal tribunale sulla fondatezza o meno della tesi prospettata dall&#8217;accusa, secondo cui il congedo del dirigente &#8211; la cui durata coincide con i giorni di ricovero del M. &#8211; corrisponda non a un dato storico ma a un elemento della strategia difensiva, costruita nel corso delle indagini. Nè viene esaminata la circostanza della presenza del D.G. nella camera di M. dimostrata dalle registrazioni del circuito televisivo interno. Gli argomenti prospettati dal difensore del D.P., in ordine alla inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, in relazione alle esigenze cautelari non sono condivisibili, alla luce dei rilievi critici, sin qui formulati sull&#8217;assenza e sulla contraddittorietà della motivazione sul punto.</p>
<p>Quanto alla specifica posizione del D.P. &#8211; solo saltuariamente chiamato ad integrare qualche turno, sopperendo a carenze del personale, per mansioni di tipo ambulatoriale in strutture diverse da quelle in cui sì sono consumati i fatti &#8211; si rileva che l&#8217;ordinanza impugnata ha messo in evidenza come la violazione della normativa &#8211; realizzata con l&#8217;illegittimo protrarsi della misura della contenzione in danno del M. &#8211; è stata commessa da tutti i medici &#8211; in organico e fuori organico &#8211; che si sono succeduti nei rispettivi turni di servizio: questa situazione di illegittimità è stata mantenuta, &#8220;senza soluzione di continuità sotto il progressivo controllo di tutti gli indagati&#8221; in assenza di ogni indicazione in cartella clinica e senza la predisposizione della dovuta annotazione, o senza interrompere la contenzione, per porre in essere le attività prodromiche all&#8217;eccezionale trattamento, e per ripristinarlo solo all&#8217;esito del fallimento delle best practices.</p>
<p>L&#8217;ordinanza mette anche in luce come la violazione della legalità è stata proseguita, senza soluzione di continuità, al di là dei limiti prescritti, anche per responsabilità del D.P., che, seppure in servizio per un limitato arco temporale, era a conoscenza che il paziente era già contenuto,in assenza di ogni annotazione per un esorbitante periodo di coercizione. Proprio dalla documentazione prodotta dal D.P., emerge, secondo una corretta e razionale valutazione del tribunale, l&#8217;assenza dello stato di necessità, a giustificazione dell&#8217;illecito trattamento sanitario.</p>
<p>La mancanza di rilievo al risultato delle successive indagini del NAS dei Carabinieri di Salerno sul F., non incide sul quadro storico e sulla sua valutazione si qui esposti.</p>
<p>La fondatezza dei motivi del ricorso del pubblico ministero presso il tribunale di Vallo della Lucania comporta l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza, in ordine all&#8217;affermata insussistenza degli indizi, ex art. 273 c.p.p., a carico di D.G.M. e all&#8217;affermata insussistenza dell&#8217;esigenza cautelare, ex art. 274 c.p.p., lett. c), nei confronti di tutti gli indagati, con rinvio al tribunale di Salerno per nuovo esame, da effettuare in base ai rilievi critici qui esposti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Annulla l&#8217;ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Salerno.</p>
<p>Fonte:</p>
<p>http://www.dirittosanitario.net/newsdett.php?newsid=1937
<div class="wam_wrap">
<h4 class="wam">Allegati</h4>
<ul class="wam_ul">
<li><a href='http://www.news-forumsalutementale.it/public/SENTENZA-DELLA-CASSAZIONE-SULLA-VICENDA-FRANCO-MASTROGIOVANNI-_2_.pdf' class="wam_icon_link" style='padding-left:20px; line-height:16px; background-image:url("http://www.news-forumsalutementale.it/wp-content/plugins/attachment-manager/icons/page_white_acrobat.png");'>SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA VICENDA FRANCO MASTROGIOVANNI _2_</a>
</p>
</li>
</ul>
</div>
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		<item>
		<title>Regioni approvano raccomandazioni contro la contenzione fisica</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e strumenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[contenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Sette raccomandazioni approvate dalla Conferenza delle Regioni per introdurre, nell’ambito delle loro competenze, modifiche all’assistenza psichiatrica in grado di prevenire ed evitare le contenzioni fisiche praticate nei servizi di salute mentale.
Raccomandazione 1 &#8211; Monitorare a livello regionale il fenomeno delle contenzioni attraverso la raccolta sistematica di informazioni di qualità tale da consentire di predisporre azioni ...<br /><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/regioni-approvano-raccomandazioni-contro-la-contenzione-fisica/" class="leggi-ancora">leggi tutto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sette raccomandazioni approvate dalla Conferenza delle Regioni per introdurre, nell’ambito delle loro competenze, modifiche all’assistenza psichiatrica in grado di prevenire ed evitare le contenzioni fisiche praticate nei servizi di salute mentale.</p>
<p>Raccomandazione 1 &#8211; Monitorare a livello regionale il fenomeno delle contenzioni attraverso la raccolta sistematica di informazioni di qualità tale da consentire di predisporre azioni migliorative.</p>
<p>Raccomandazione 2 &#8211; Monitorare a livello regionale i comportamenti violenti nei luoghi di cura per acuti (concordando gli strumenti di valutazione da adottare e le modalità di elaborazione dei dati a livello dei servizi di salute mentale coinvolti).</p>
<p>Raccomandazione 3 &#8211; Promuovere la formazione di tutti i soggetti coinvolti, sanitari e non, per favorire pratiche appropriate di gestione delle situazioni a rischio che siano in grado di arrestare i fenomeni di escalation.</p>
<p>Raccomandazione 4 &#8211; Definire e garantire standard di struttura e di processo per la salute mentale che siano in grado di contrastare la comparsa di comportamenti violenti o permettano di affrontarli e superarli nel modo più efficace possibile.</p>
<p>Raccomandazione 5 &#8211; Valutare l’impatto delle iniziative di informazione, di formazione e di appropriatezza organizzativa sul miglioramento della qualità dell’assistenza e della cura psichiatrica; in particolare in termini di riduzione dei comportamenti violenti e degli episodi di contenzione fisica.</p>
<p>Raccomandazione 6 &#8211; Promuovere nei Servizi pratiche sistematiche di verifica e miglioramento della qualità relativamente alla gestione delle situazioni di crisi e, in particolare, al ricorso alla contenzione fisica che, in una assistenza psichiatrica orientata alla buone pratiche, assume il significato di evento sentinella.</p>
<p>Raccomandazione 7 &#8211; Favorire la trasparenza delle strutture di cura, in cui si trattano i casi acuti, con il coinvolgimento di associazioni di utenti, di familiari, e degli uffici deputati alla difesa dei diritti dei cittadini, al fine di migliorare l’accessibilità, la vivibilità e l’accoglienza, dare informazioni sulle procedure in atto e sulle garanzie per gli utenti, facilitare la comunicazione con l’esterno.</p>
<p>Queste le 7 raccomandazioni approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per ridurre il fenomeno della contenzione fisica dei pazienti psichiatrici. “L’esigenza di queste raccomandazioni – spiega la Conferenza nel documento approvato (vedi allegato a fondo pagina) &#8211; nasce dalla convinzione che la prevenzione della contenzione fisica nei contesti di cura psichiatrica sia una questione generalmente sottovalutata: stiamo parlando di una pratica diffusa, non omogeneamente applicata nelle diverse Regioni ma, soprattutto, con differenze notevoli tra un servizio e l’altro che non trovano giustificazioni di ordine epidemiologico”. Le Regioni sono state spinte a produrre queste raccomandazioni anche dalla preoccupazione che una pratica disinvolta della contenzione avvalori il mito della natura intrinsecamente violenta della cura psichiatrica, con ciò accrescendo il pregiudizio nei confronti della malattia mentale e aumentando la resistenza a utilizzare i servizi psichiatrici da parte di chi ne ha bisogno.</p>
<p>L’obiettivo è dunque quello di costruire una strategia di prevenzione della contenzione fisica. Un percorso “per giungere alla meta costituita dal superamento della contenzione fisica, facendo di tale superamento un elemento di qualità del miglioramento continuo della pratica psichiatrica”, si legge ancora nel documento. Tutto questo avverrà comunque nell’ambito delle competenze regionali, senza alcuna intenzione – specifica la Conferenza &#8211; di sostituirsi alle società scientifiche, a cui spetta il compito di svolgere ricerche e stabilire metodi di valutazione, né alle associazioni di utenti e di familiari nel loro servizio di verifica dei servizi e sollecitazione di interventi.</p>
<p> da QuotidianoSanità.it, 02 agosto 2010</p>
<p><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/public/contenzione_regioni.pdf">contenzione_regioni</a>
<div class="wam_wrap">
<h4 class="wam">Allegati</h4>
<ul class="wam_ul">
<li><a href='http://www.news-forumsalutementale.it/public/contenzione_regioni.pdf' class="wam_icon_link" style='padding-left:20px; line-height:16px; background-image:url("http://www.news-forumsalutementale.it/wp-content/plugins/attachment-manager/icons/page_white_acrobat.png");'>contenzione_regioni</a>
</p>
</li>
</ul>
</div>
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		<title>La carta dei diritti degli utenti formulata dalla CGIL</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e strumenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>

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		<description><![CDATA[La carta dei diritti degli utenti formulata dal sindacato nazionale CGIL &#8211; Funzione Pubblica e fatto proprio dalla consulta nazionale per la salute mentale
DIRITTO AD ESSERE INFORMATO sul disturbo mentale, sulle prospettive, sui trattamenti, sulle eventuali alternative e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. L’informazione deve essere espressa in modo semplice e chiaro, adeguato alla ...<br /><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/la-carta-dei-diritti-degli-utenti-formulata-dalla-cgil/" class="leggi-ancora">leggi tutto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La carta dei diritti degli utenti formulata dal sindacato nazionale CGIL &#8211; Funzione Pubblica e fatto proprio dalla consulta nazionale per la salute mentale</p>
<p>DIRITTO AD ESSERE INFORMATO sul disturbo mentale, sulle prospettive, sui trattamenti, sulle eventuali alternative e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. L’informazione deve essere espressa in modo semplice e chiaro, adeguato alla situazione, tale da essere facilmente comprensibile, al fine di promuovere la massima adesione al trattamento. L’informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dall’utente e i dati personali devono essere tutelati in relazione alla disciplina della privacy introdotta con la legge 675 del 1996.</p>
<p>DIRITTO AL CONSENSO PERSONALE al trattamento che deve essere dato in modo libero, spontaneo, consapevole e attuale. Si può prescindere dal consenso solo quando previsto dalla legge, ed in particolare nel caso di trattamento sanitario obbligatorio e di stato di necessità.</p>
<p>DIRITTO ALLA CARTA DEI SERVIZI Ogni Dipartimento di Salute Mentale deve adottare la carta dei servizi con l’impegno di attuare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate e sulle modalità di accesso, e con l’indicazione per la raccolta e l’analisi dei segnali di disservizio e per il monitoraggio della soddisfazione degli utenti.</p>
<p>DIRITTO AL TRATTAMENTO MIGLIORE POSSIBILE in relazione alle conoscenze scientifiche ed ai servizi previsti dal progetto obbiettivo tutela della salute mentale. L’approccio alla persona con disagio mentale deve essere globale e, ove necessario, con interventi integrati di carattere psicologico, sociale e biologico.</p>
<p>DIRITTO A NON ESSERE CONTENUTO e a non subire azioni lesive della propria integrità fisica e della propria dignità.</p>
<p>DIRITTO A NON ESSERE ISTITUZIONALIZZATO La logica manicomiale deve essere superata in tutte le strutture psichiatriche pubbliche e private e a tal fine devono essere adottati  strumenti di monitoraggio, idonei indicatori di qualità e progetti individualizzati. Il Dipartimento di Salute Mentale deve realizzare l’integrazione tra il territorio e l’ospedale, con il centro di salute mentale nel ruolo di regia e limitazione dei posti letto ospedalieri.</p>
<p>DIRITTO ALLA CITTADINANZA Le persone con disagio mentale devono avere accesso a tutti i servizi sociali essenziali ed in primo luogo ad uno spazio abitativo e ad un inserimento lavorativo, utilizzando anche la cooperazione sociale.</p>
<p>DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE Le Regioni devono garantire la partecipazione – secondo precise e specifiche modalità – delle associazioni dei familiari, degli utenti, dei cittadini, del volontariato e delle altre forme associative impegnate nella tutela del diritto alla salute mentale, nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi psichiatrici sia a livello regionale che aziendale.</p>
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		<title>Psichiatria e salute mentale: orientamenti bioetici</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e strumenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>

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		<description><![CDATA[Roma, novembre 2000
Sintesi e raccomandazioni
La tutela del diritto alla salute – il quale in Italia assurge a diritto costituzionale e  che deve essere inteso comprensivo della salute mentale -, implica, dal punto di vista bioetico,  una preliminare riflessione sulla definizione stessa di equo trattamento e accesso alle cure alla luce dei principi della ...<br /><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/psichiatria-e-salute-mentale-orientamenti-bioetici/" class="leggi-ancora">leggi tutto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, novembre 2000</p>
<p>Sintesi e raccomandazioni</p>
<p>La tutela del diritto alla salute – il quale in Italia assurge a diritto costituzionale e  che deve essere inteso comprensivo della salute mentale -, implica, dal punto di vista bioetico,  una preliminare riflessione sulla definizione stessa di equo trattamento e accesso alle cure alla luce dei principi della dignità dell&#8217;uomo. Tuttavia, definire (o ridefinire) i criteri per un equo trattamento dei pazienti psichiatrici richiede, a sua volta, il riferimento ad un approccio complesso che sappia contemperare il rispetto dei diritti del paziente con la sicurezza della società. Mentre il riferimento a tali diritti pone la questione su di un piano strettamente normativo, la comprensione del contesto da cui questi  traggono origine può giovarsi di principi etici fondamentali e di ampio respiro quali il principio di giustizia (inteso come obbligo per il medico, per lo psicologo clinico e per gli altri operatori qualificati, di tener conto delle conseguenze sociali su terzi di ogni intervento sanitario e di conciliare il bene del singolo con il bene collettivo evitando ogni squilibrio e rispettando l’equità nella distribuzione delle risorse e dei servizi), il principio di beneficialità (inteso come dovere per il medico, per lo psicologo clinico e per gli altri operatori qualificati, di promuovere il bene del malato, tutelandone la vita e la salute anche nell’ambito della prevenzione), il  principio di autonomia (inteso come dovere per il medico, per lo psicologo clinico e per gli altri operatori qualificati, di rispettare la libera e responsabile volontà del malato, il quale è detentore del diritto all’informazione diagnostico-terapeutica e all’espressione del consenso sino alla potestà del rifiuto).</p>
<p>Va osservata, in linea generale, una radicale modificazione del paradigma culturale del rapporto medico-paziente. Si vanno sostituendo e affiancando al modello tradizionale basato esclusivamente sul principio di beneficialità, quello basato prevalentemente sul principio di autonomia,  rivendicando così il primato dell’autodeterminazione della persona in caso di malattia e di una alleanza terapeutica che comprende, oltre alle cure, anche il prendersi cura del malato. Non può essere sottovalutata, tuttavia, la natura asimmetrica del contratto e il carattere solo giuridico ed etico della parità dei contraenti in riferimento ai diritti personali, ferma restando comunque un’incolmabile disparità di competenze conoscitive. Se è innegabile infatti che una subordinazione oggettivante del malato è eticamente inaccettabile in quanto lesiva della dignità umana, ciò non legittima un rovesciamento della relazione, sotto pena non solo di una discutibile sottovalutazione del patrimonio scientifico-professionale ma anche del nocumento all’interesse oggettivo prioritario della tutela della vita e della salute. Il principio delle garanzie è quindi un essenziale punto di riferimento dell’etica medica contemporanea.</p>
<p>La tutela della soggettività del malato assume, quindi, nel quadro dell’etica medica contemporanea, un valore paradigmatico in quanto è condizione indispensabile per la costruzione e lo sviluppo della libertà, la quale va intesa essenzialmente come processo di liberazione che ha origine da un’esigenza etica fondamentale della persona. La tutela della soggettività del malato mentale ha pertanto una connotazione etica in quanto è educazione al sentirsi e al voler essere liberi e quindi promozione della libertà autentica. Un concetto di libertà così inteso risulta strettamente connesso al principio di autonomia, che è riferito al rispetto assoluto della persona. Ma ad evitare equivoci pericolosi va precisato che la tutela della soggettività del malato non consiste nel credere che egli sia libero (contro l’evidenza dei condizionamenti patologici di natura cognitiva e o affettiva) bensì nell’aiutarlo a divenire libero.</p>
<p>Essa è finalizzata al ripristino della comunicazione, compromessa o interrotta dal disturbo mentale, e rende pertanto possibile l’ascolto. Aldilà delle modalità diagnostico-cliniche dell’anamnesi, infatti, l’ascoltare e il saper ascoltare ha anche un elevato valore etico in quanto è assunzione e riconoscimento del malato non come altro da me ma come un altro io che dà significato al rapportarsi con lui e quindi a me stesso. Il valore etico dell’ascolto consiste pertanto in una scelta di auto limitazione che lo psichiatra, lo psicologo clinico e gli altri operatori qualificati, compiono espellendo la ricorrente tentazione del narcisismo e del sentimento di onnipotenza per collocarsi nella dimensione dell’incontro.</p>
<p>Per quanto concerne, infine, la complessa questione dei limiti intrinseci al consenso informato dei pazienti psichiatrici è necessario in primo luogo chiarire la natura graduale e mutevole della capacità/incapacità  di intendere e volere. Anche nel caso della schizofrenia va tenuto presente che il percorso è estremamente vario e differenziato: tra i due estremi della cronicizzazione con grave deterioramento cognitivo e rilevante disabilità da una parte, e l’acquisizione di un accettabile condizione di salute dall’altra, vi è una vasta gamma di sfumature ove si alternano fasi di aggravamento e fasi di remissione, o un grado accettabile di stabilizzazione ben controllata. Tutto ciò comporta una radicale critica di due orientamenti estremi: l’uno volto ad escludere sempre e comunque la capacità del malato mentale a recepire correttamente l’informazione e ad esprimere un valido consenso; l’altro connotato dall’ingenuo ottimismo in senso opposto. In realtà va innanzitutto osservato che tra l’assoluta incapacità di intendere e di volere, propria della demenza, e la “normalità” vi sono una serie di gradi intermedi, dove deficit cognitivi e alterazioni affettive possono determinarne diminuzioni ma non l’assenza. Ciò non legittima comunque la rinuncia all’informazione ma comporta il criterio etico (ma anche clinico) della cautela nel vagliare caso per caso se, come, quando, fornire l’informazione e, soprattutto, una scelta puntuale delle modalità e della misura adatta al singolo paziente in riferimento alla sua situazione e al suo contesto bio-psico-sociale ed esistenziale. A questo proposito ai fini di una conciliazione tra principio di beneficialità e principio di autonomia, evitando deragliamenti ed ingenuità, è fondamentale il criterio per cui «informare è prima di tutto comunicare all’interno della relazione».</p>
<p>Tali criteri e orientamenti etici devono essere considerati, nella misura in cui è possibile trovare corrispondenze tra il piano etico e quello più strettamente normativo, alla luce di alcuni diritti umani fondamentali. Va sottolineato, infatti, che alle persone affette da disturbo/disagio mentale/affettivo devono essere assicurati i diritti di tutti gli altri membri della comunità, anche indipendentemente dalla concreta possibilità di esercitarli. La particolare vulnerabilità di tali soggetti richiede infatti che  sia rafforzato per essi il riconoscimento di una piena cittadinanza il quale deve essere concretamente difeso e promosso in primo luogo attraverso  il rispetto di alcuni diritti e/o l’adempimento di alcuni doveri fondamentali, quali ad esempio:</p>
<ul>
<li>diritto a un trattamento privo di coercizioni e rispettoso della dignità umana con accesso alle più opportune tecniche di intervento medico, psicologico, etico e sociale;</li>
<li>diritto a che venga eliminata ogni forma di discriminazione (sessuale, culturale, religiosa,  politica, economica, sociale, etnica) nelle modalità di trattamento, anche quando limitative della libertà;</li>
<li>diritto a non subire nessuna forma di abuso fisico e/o psichico;</li>
<li>diritto alla riservatezza;</li>
<li>diritto alla protezione delle proprietà personali;</li>
<li>dovere di tutela dalle conseguenze di forme di autodistruttività (autoaccuse, dichiarazioni di indegnità, etc.) nei confronti  della famiglia, dei datori di lavoro, dell&#8217;autorità giudiziaria;</li>
<li>dovere di realizzare condizioni ottimali di degenza e di comunicazione con l’esterno nei luoghi di ricovero;</li>
<li>dovere di difendere la genitorialità, da attuarsi nel pieno rispetto del preminente interesse dei minori. A tal fine è necessario un bilanciamento tra il dovere di beneficialità nei confronti dei pazienti e l’interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata.</li>
</ul>
<p>Per quanto concerne invece più specificatamente la questione dell’assistenza ai pazienti psichiatrici in Italia, è opportuna una considerazione di carattere generale sulla legge n. 180 del 1978, poi trasferita negli art.33, 34 e 35 del SSN. La legge n. 180 rappresenta certamente una conquista scientifica, culturale e civile, in quanto ponendo fine all’istituzione manicomiale e aprendo nuove strade all’organizzazione di un sistema di assistenza sanitaria senza manicomi, ha costruito le condizioni per restituire piena cittadinanza ai pazienti psichiatrici. Il modello italiano, patrocinato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha influenzato le politiche di salute mentale in molti altri paesi, tese a sostituire i manicomi con forme di assistenza territoriali più efficaci ed efficienti. Tuttavia, a distanza di oltre venti anni dalla sua entrata in vigore, è quanto mai necessaria una seria riflessione sulla sua concreta applicazione, al di là del pur importante completamento della chiusura degli Ospedali Psichiatrici. Tale chiusura, infatti, a causa dell’assenza o del cattivo funzionamento delle strutture alternative, come per es. i Servizi psichiatrici di diagnosi e cura negli ospedali (quali strutture intermedie tra territorio e ospedali),  rischia di produrre nuovi problemi, in primo luogo sulla salute del singolo, ma anche sull’equilibrio, sull’economia e sulla stessa salute della famiglia, a cui rimane il maggior onere, spesso insopportabile, di sostegno del congiunto sofferente. Infatti nei casi in cui i servizi non sono in grado di fornire programmi terapeutico-riabilitativi  territoriali realmente efficaci, con un profondo impegno verso il paziente, le famiglie restano i referenti principali dell’assistenza, e ciò dà luogo spesso all’abbandono o anche all’innesco di reazioni violente, che sono talvolta all’origine di gravi fatti di cronaca. Simili fenomeni riattivano mai sopiti pregiudizi sulla malattia mentale e stigmatizzazioni del paziente psichiatrico, che si prestano a facili strumentalizzazioni, tese a far crescere nell’opinione pubblica e nel mondo politico il disagio per la “pericolosità sociale” del malato di mente e la conseguente richiesta di un suo maggiore controllo, che ancora una volta potrebbe essere attuato in modo coercitivo, e quindi non terapeutico e rispettoso dei suoi diritti.</p>
<p>Da un simile quadro emergono alcune questioni di fondamentale importanza  che chiamano in causa direttamente la responsabilità delle istituzioni nell’applicazione della legge n. 180. Tali aspetti riguardano in particolare:</p>
<ul>
<li>la migliore formazione degli operatori psicosociali e dei medici di base;</li>
<li>la creazione di strutture riabilitative a diversi livelli di protezione;</li>
<li>una maggiore attenzione per l’assistenza psichiatrica dei minori, in particolare per il disagio mentale che si evidenzia in adolescenza;</li>
<li>la creazione di strutture riabilitative per i minori;</li>
<li>un maggiore intervento nella prevenzione e nella diagnosi precoce;</li>
<li>la presa in carico di malati gravi che rifiutano sia le cure mediche che quelle psichiatriche e sono  a rischio di comportamento violento;</li>
<li>l’informazione e discussione pubblica per la lotta al pregiudizio verso il malato mentale.</li>
</ul>
<p>A tal proposito si raccomanda l’applicazione del  Progetto obiettivo “Tutela della salute mentale” 1998-2000. Si tratta  infatti di un provvedimento che se realmente applicato può contribuire a risolvere molti dei problemi dell’assistenza psichiatrica ed aumenta il livello di efficacia e qualità dei servizi, fornendo un contributo decisivo per lo sviluppo di quel “laboratorio italiano” che nel campo della salute mentale ha destato, in molti paesi,  vasto apprezzamento e interesse.  Più in particolare, il Progetto obiettivo salute mentale 1998- 2000 ha il merito di avere affrontato in modo corretto la questione della prevenzione nei gruppi a rischio sia riguardo alla malattia mentale che ai suoi possibili esiti suicidari, sia all’educazione alla salute mentale, sia all’intervento precoce. Per quanto concerne in particolare la salute mentale del bambino, merito del Progetto obiettivo è quello di avere riconosciuto la continuità evolutiva dell’individuo dall’infanzia all’età adulta, pur essendo carente di una previsione esplicita di interventi per pazienti adolescenti. Va inoltre osservato che è assente una chiara distinzione tra le aree della psichiatria, della psicologia, della neuropsicologia e della riabilitazione soprattutto in riferimento alla differenza di obiettivi, metodi e organizzazione degli interventi, con ricadute negative nell’assistenza anche in ambito psichiatrico.  Si sottolinea infine positivamente la delineazione di un patto per la salute  volto a coordinare ed integrare le agenzie formali ed informali che, a vario titolo, possono contribuire a costruire un progetto di salute mentale di comunità. Il Progetto obiettivo  prevede inoltre che l’Istituto Superiore di Sanità promuova ricerche volte a valutare l’efficacia degli interventi di prevenzione primaria. Esso prevede infine che gli Istituti Universitari di psichiatria assumano la responsabilità operativa di almeno un modulo di Dipartimento di Salute Mentale, cioè la responsabilità di tutte le strutture territoriali e ospedaliere necessarie ai servizi di salute mentale di una comunità di circa 150.000 abitanti. Tale disposizione è l’unica che garantisca una formazione qualificata degli operatori in psichiatria e che possa collegare la ricerca attivata nel campo osservazionale fornito dal territorio alle prove dell’efficacia pratica degli interventi.  Tale acquisizioni, per la loro oggettiva importanza, sono destinate nei prossimi anni a cambiare il volto dell’assistenza psichiatrica.</p>
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		<title>Procedure per gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in psichiatria</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e strumenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[TSO]]></category>

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		<description><![CDATA[REGIONE EMILIA ROMAGNA, Dir. Reg. N. 1457/89 in ordine alle procedure per gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in psichiatria
L’emanazione della Legge 833/78 ha sancito l’ingresso nel Servizio sanitario nazionale della Psichiatria, sottraendola alla precedente disciplina speciale e restituendole dignità di branca medica, con compiti eminentemente terapeutici. Se questo da un lato ha rappresentato la ...<br /><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/procedure-per-gli-accertamenti-e-trattamenti-sanitari-obbligatori-in-psichiatria/" class="leggi-ancora">leggi tutto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REGIONE EMILIA ROMAGNA, Dir. Reg. N. 1457/89 in ordine alle procedure per gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in psichiatria</p>
<p>L’emanazione della Legge 833/78 ha sancito l’ingresso nel Servizio sanitario nazionale della Psichiatria, sottraendola alla precedente disciplina speciale e restituendole dignità di branca medica, con compiti eminentemente terapeutici. Se questo da un lato ha rappresentato la doverosa rottura con una strategia d’intervento che vedeva nella pericolosità il presupposto dell’agire psichiatrico e nel ricovero di una misura di polizia, dall’altro non ha risolto la questione della delega impropria alla Psichiatria di compiti, ruoli e mansioni che sanitari non sono, anche se inseriti all’interno di provvedimenti con finalità terapeutiche</p>
<p>REGIONE EMILIA ROMAGNA
<div class="wam_wrap">
<h4 class="wam">Allegati</h4>
<ul class="wam_ul">
<li><a href='http://www.news-forumsalutementale.it/public/REGIONE-EMILIA-ROMAGNA.doc' class="wam_icon_link" style='padding-left:20px; line-height:16px; background-image:url("http://www.news-forumsalutementale.it/wp-content/plugins/attachment-manager/icons/page_white_word.png");'>REGIONE EMILIA ROMAGNA</a>
</p>
</li>
</ul>
</div>
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		<title>Gruppo di lavoro interministeriale per i problemi degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 17:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPG - Carcere]]></category>
		<category><![CDATA[opg/carcere]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

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		<description><![CDATA[COMMISSIONE INTERMINISTERIALE GIUSTIZIA – SALUTE
Gruppo di lavoro per i problemi degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)
 La Commissione interministeriale Giustizia &#8211; Salute, istituita con D.M. del 16.5.2002 per lo studio delle problematiche relative al riordino della medicina penitenziaria, ha successivamente ricevuto, con D.M. del 20/1/2004, anche l’incarico di proporre possibili modelli innovativi delle attuali modalità di intervento ...<br /><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/gruppo-di-lavoro-interministeriale-per-i-problemi-degli-ospedali-psichiatrici-giudiziari-opg/" class="leggi-ancora">leggi tutto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>COMMISSIONE INTERMINISTERIALE </strong><strong>GIUSTIZIA – SALUTE</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Gruppo di lavoro per i problemi degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)</strong></p>
<p> La Commissione interministeriale Giustizia &#8211; Salute, istituita con D.M. del 16.5.2002 per lo studio delle problematiche relative al riordino della medicina penitenziaria, ha successivamente ricevuto, con D.M. del 20/1/2004, anche l’incarico di proporre possibili modelli innovativi delle attuali modalità di intervento poste in essere nei confronti di soggetti pericolosi affetti da patologie psichiatriche e ricoverati negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Per tale scopo, la commissione ha costituito, in data 5 ottobre 2004, un gruppo tecnico ristretto. Tale gruppo è composto da esperti del Servizio Sanitario Nazionale e di questa Amministrazione:</p>
<p>componenti per il Ministero della Salute</p>
<ul>
<li>Dr. Guido Vincenzo Ditta, direttore Ufficio VII Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute</li>
<li>Dr. Angelo Fioritti, direttore Servizio Salute Mentale, Regione Emilia Romagna</li>
<li>Dott.ssa Lilia Nuzzolo, direttore Sert, già Responsabile Progetto OPG, Azienda USL Caserta 2, Regione Campania</li>
<li>Dr. Fabrizio Starace, direttore Area Sociosanitaria, Azienda USL Caserta 2         \</li>
</ul>
<p>componenti per il Ministero della Giustizia, Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria (DAP):</p>
<ul>
<li>Dr. Adolfo Ferraro, direttore dell’O.P.G. di Aversa</li>
<li>Dr. Nunziante Rosania, direttore dell’O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto</li>
<li>Dr. Salvatore De Feo, direttore dell’O.P.G. di Napoli.</li>
<li>Dott.ssa Alessandra Mancuso, dirigente medico psichiatra, Ufficio Sanitario, Direzione Generale Detenuti e Trattamento</li>
</ul>
<p>Al Dr. Ditta e al Dr. Ferraro sono stati attribuiti compiti di coordinamento degli esperti delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.</p>
<p>La Commissione interministeriale ha attribuito al gruppo tecnico il mandato di studiare e proporre modelli gestionali da applicare alla organizzazione degli ospedali psichiatrici giudiziari e a favore della popolazione internata, che possano basarsi sulla normativa già esistente ed essere applicati in più fasi sequenziali nel breve medio e lungo termine, mediante provvedimenti amministrativi. Nelle proposte avanzate è possibile ipotizzare la regionalizzazione delle strutture di residenza con limitata capienza contemplando l’integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale e prevedendo il collegamento tra il territorio di residenza dei ricoverati e il territorio su cui insisterebbero tali strutture.</p>
<p>Al fine di verificare in via diretta gli attuali modelli gestionali ed assistenziali nonché le risorse organizzative, viene contemplata l’opportunità di effettuare visite presso le strutture attualmente dedicate ad ospedali psichiatrici giudiziari.</p>
<p>Viene stabilito dalla Commissione che la valutazione degli oneri finanziari relativi alle proposte avanzate esula dalle competenze del gruppo tecnico ristretto.</p>
<p>Già nel corso della riunione in cui è stato deciso di costituire il gruppo tecnico ristretto, sono emerse alcune criticità e ipotesi di lavoro che hanno costruito l’oggetto del mandato del gruppo stesso ( ad esempio, ottimizzazione dei rapporti fra OPG e dipartimenti di salute mentale, al fine di stabilire una collaborazione stabile per l’organizzazione dei trattamenti terapeutico riabilitativi “intra moenia” e dopo la dimissione).</p>
<p>(In allegato il pdf integrale)</p>
<p><a href="http://www.news-forumsalutementale.it/public/COMMISSIONE-INTERMINISTERIALE.pdf">COMMISSIONE INTERMINISTERIALE</a>
<div class="wam_wrap">
<h4 class="wam">Allegati</h4>
<ul class="wam_ul">
<li><a href='http://www.news-forumsalutementale.it/public/COMMISSIONE-INTERMINISTERIALE.pdf' class="wam_icon_link" style='padding-left:20px; line-height:16px; background-image:url("http://www.news-forumsalutementale.it/wp-content/plugins/attachment-manager/icons/page_white_acrobat.png");'>COMMISSIONE INTERMINISTERIALE</a>
</p>
</li>
</ul>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Sentenza Corte Costituzionale 139/82</title>
		<link>http://www.news-forumsalutementale.it/sentenza-corte-costituzionale-13982/</link>
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		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e strumenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[OPG - Carcere]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[opg/carcere]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

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		<description><![CDATA[La sentenza dichiara irragionevole la presunzione assoluta della persistenza della infermità e della pericolosità sociale accertata al momento del reato.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">SENTENZA N. 139</p>
<p align="center">ANNO 1982</p>
<p align="center"> </p>
<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p align="center">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align="center">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p> </p>
<p>composta dai signori Giudici:</p>
<p>Prof. Leopoldo ELIA</p>
<p>Dott. Michele ROSSANO</p>
<p>Prof. Guglielmo ROEHRSSEN</p>
<p>Avv. Oronzo REALE</p>
<p>Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI</p>
<p>Avv. Alberto MALAGUGINI</p>
<p>Prof. Livio PALADIN</p>
<p>Prof. Antonio LA PERGOLA</p>
<p>Prof. Virgilio ANDRIOLI</p>
<p>Prof. Giuseppe FERRARI</p>
<p>Dott. Francesco SAJA</p>
<p>Prof. Giovanni CONSO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p> </p>
<p align="center">SENTENZA</p>
<p> </p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 204, cpv, 205 cpv, n. 2, 215, 222, comma primo, e 231 cod. pen. (Misure di sicurezza) promossi con le ordinanze emesse il 21 aprile 1976 dal giudice istruttore del Tribunale di Firenze, il 30 giugno 1976 dal giudice istruttore del Tribunale di Siena, il 30 agosto 1976 dal giudice di sorveglianza del Tribunale di Frosinone, il 30 ottobre 1976 dal giudice istruttore del Tribunale di Firenze, il 29 novembre 1976 dal Pretore di Monza, il 27 ottobre 1977 dal giudice istruttore del Tribunale di Bologna, il 18 febbraio 1978 dal giudice istruttore del Tribunale di Pisa, il 20 maggio 1978 dal giudice di sorveglianza del Tribunale di Roma, il 7 dicembre 1978 dalla Sezione di sorveglianza di Bologna, il 29 ottobre 1979 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, il 16 novembre 1979 dal Tribunale di Como, il 4 febbraio 1980 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, il 23 febbraio 1980 dal giudice istruttore del Tribunale di Pisa, il 25 febbraio 1980 dal Tribunale di Roma, il 27 maggio 1980 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, il 25 giugno 1980 dal Pretore di San Donà di Piave, il 29 settembre 1980 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, il 4 settembre 1980 dal giudice istruttore del Tribunale di Pisa, il 20 dicembre 1980 dal Pretore di Pieve di Cadore, il 21 marzo 1981 dal Pretore di Pisa, il 20 maggio 1981 dal giudice istruttore del Tribunale di Grosseto e il 29 maggio 1981 dal Tribunale di Venezia, rispettivamente iscritte ai nn. 480, 582, 638 e 723 del registro ordinanze 1976, ai nn. 68 e 584 del registro ordinanze 1977, ai nn. 370 e 480 del registro ordinanze 1978, ai nn. 372 e 966 del registro ordinanze 1979, ai nn. 68,192,360,367,519,658 e 896 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 11, 90, 360,480 e 573 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 239, 267 e 321 del 1976, nn. 10 e 100 del 1977, nn. 60 e 293 del 1978, nn. 10 e 189 del 1979, nn. 57, 92, 138, 173 187, 263 e 311 del 1980 e nn. 70, 77,117, 276, 297 e 338 del 1981.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione di Capobianco Luigi e di Prada Pierantonio e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>udito nell&#8217;udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini;</p>
<p>uditi l&#8217;avv. Vincenzo Ferrari per Prada Pierantonio e l&#8217;avv. dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p> </p>
<p align="center"><em>Ritenuto in fatto</em></p>
<p> </p>
<p>1. &#8211; Con ordinanza emessa il 21 aprile 1976 nel procedimento penale a carico di Giacinti Armando, imputato di furto aggravato, il giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze sollevava d&#8217;ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 222, primo comma, c.p., assumendone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 111, primo e secondo comma e 27, primo comma della Costituzione (r.o. 480/76).</p>
<p>Premesso che da una perizia psichiatrica all&#8217;uopo disposta era risultato che l&#8217;imputato (reo confesso) era al momento del fatto totalmente incapace di intendere e di volere, e che peraltro il perito aveva escluso che attualmente egli fosse persona socialmente pericolosa, il G. I. rilevava che se ne sarebbe dovuto ordinare il ricovero in manicomio giudiziario in base ad una pericolosità sociale presunta per legge (artt. 204 cpv. e 222, primo comma c.p.). Peraltro, osservava ilG.I., con la sentenza 110 del 1974 la Corte ha riconosciuto al giudice il potere di revoca delle misure di sicurezza &#8211; ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità &#8211; anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. Dopo tale sentenza, il potere di revoca non é quindi più, come per il passato, di natura eccezionale, né può più prescindere dalla cessazione dello stato di pericolosità. E d&#8217;altro lato, ad essa &#8221;consegue che la predeterminazione del periodo minimo di ricovero in un manicomio giudiziario (art. 222, comma primo, c.p.) non può basarsi sulla opportunità che il giudizio sulla pericolosità sia sottoposto a ripetute verifiche in istituti specializzati e non dipenda dal parere di un singolo perito (come aveva ritenuto la Corte con le <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0068s-67.html">sentenze n. 68 del 1967</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0106s-72.html">n. 106 del 1972</a>). A prescindere dal rilievo che, secondo l&#8217;art. 202 c.p., lo stato di pericolosità é il presupposto della misura di sicurezza e quindi l&#8217;irrogazione di questa non può avere il fine di verificare l&#8217;esistenza di quello, risulta infatti chiaro, dopo la citata <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html">sentenza n. 110 del 1974</a>, che si può fare a meno delle verifiche suddette o di alcune di esse e disporre la revoca anticipata della misura di sicurezza proprio sulla base di una singola perizia o comunque di accertamenti protratti per un periodo di tempo inferiore a quello corrispondente alla durata minima prevista dall&#8217;art. 222 c.p.. Se così é, non si vede perché debba comminarsi la misura di sicurezza, qualora sia accertato in concreto che il malato di mente non é pericoloso per poi revocarla anticipatamente, magari poco tempo dopo l&#8217;irrogazione&#8221;.</p>
<p>Di qui, ad avviso del giudice <em>a quo</em>, il contrasto con l&#8217;art. 3 primo comma Cost. delle norme suddette, in quanto irragionevolmente assoggettano ad un identico trattamento il soggetto pericoloso e quello di cui sia accertata la non pericolosità prima della comminatoria della misura di sicurezza.</p>
<p>D&#8217;altra parte, &#8220;stante la natura di sanzioni penali&#8221; delle misure di sicurezza, ad esse dovrebbe ritenersi applicabile, secondo il giudice <em>a quo</em>, il principio della personalità della responsabilità penale di cui all&#8217;art. 27, primo comma, Cost.: e con questo contrasterebbe il ricollegare tali misure ad uno status presunto, e non concretamente accertato, di pericolosità criminale.</p>
<p>Le norme in questione contrastano anche, ad avviso del G.I. con gli artt. 13 e 111 Cost., che impongono l&#8217;obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ed in particolare di quelli relativi alla libertà personale. Tale obbligo infatti, per la funzione di garanzia (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1971/0001s-71.html">sentenza n. 1/1971</a>) che é propria della motivazione, anche al fine di rendere più penetrante ed efficace il sindacato sul provvedimento, non può che significare obbligo di motivazione razionale, cioè articolata attraverso una serie di argomenti logicamente coerenti. Ed esso non potrebbe essere soddisfatto nel caso di specie, perché nella sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità si dovrebbe &#8211; per la presunzione assoluta posta dalle norme impugnate &#8211; irrogare la misura di sicurezza, pur essendo questa, secondo l&#8217;art. 202 c.p., applicabile soltanto alle persone socialmente pericolose e pur dovendosi far menzione, nella motivazione, della perizia medico &#8211; legale che ha accertato la non pericolosità dell&#8217;imputato.</p>
<p>2. &#8211; Un&#8217;analoga questione di legittimità costituzionale degli artt 204 e 222 c.p. veniva sollevata d&#8217;ufficio, con ordinanza del 30 giugno 1976, dal G. I. del Tribunale di Siena nel corso di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 521 e 527 c.p. a carico di Sasselli Lino (r.o. 582/76).</p>
<p>Premesso che l&#8217;obiettività dei fatti appariva sufficientemente provata e rilevato che una perizia psichiatrica aveva accertato che l&#8217;imputato era al momento del fatto totalmente incapace d&#8217;intendere e di volere e che non era, peraltro, socialmente pericoloso, il G. I. osservava innanzitutto che all&#8217;ammissibilità della questione non può ostare l&#8217;asserita illegittimità della perizia che abbia valutato la pericolosità sociale dell&#8217;incapace per infermità psichica, trovando tale asserzione &#8220;la sua radice nella stessa norma di cui si eccepisce l&#8217;incostituzionalità&#8221;.</p>
<p>Richiamate poi le sentenze di questa Corte (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1966/0019s-66.html">19/1966</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0068s-67.html">68/1967)</a> con cui sono state ritenute compatibili con l&#8217;art. 13,secondo comma, Cost. le ipotesi di pericolosità presunta previste dal codice &#8211; peraltro con il limite della &#8220;ragionevolezza&#8221; della scelta del legislatore, in base al quale é stata esclusa la legittimità dell&#8217;art. 224 c.p.: sent. 1/1971 &#8211; il giudice <em>a quo</em> riteneva che il suddetto indirizzo dovesse essere sottoposto a nuovo esame, alla luce di un&#8217;evoluzione normativa che tende sempre più ad adeguare gli strumenti punitivi alla personalità del reo (affiancando ovvero sostituendo la cura medica o la rieducazione sociale alle sanzioni tradizionali) e che quindi postula &#8220;una concettuale impossibilità di applicazione delle misure di sicurezza detentive indipendentemente da un concreto accertamento sulla personalità del reo&#8221;.</p>
<p>Ma, ad avviso del giudice <em>a quo</em>, le norme di cui agli artt. 204 e 222 c.p. contrastano anche con l&#8217;art. 3 Cost.: sia perché prevedono un uguale trattamento per situazioni diverse, quali le diverse infermità o le differenze soggettive nell&#8217;ambito di una stessa infermità; sia perché sarebbe irragionevole stabilire una presunzione di pericolosità in base a criteri probabilistici, o statistici, o di comune esperienza, laddove é possibile caso per caso un riscontro scientifico della pericolosità.</p>
<p>3. &#8211; Con ordinanza in data 30 agosto 1976 il giudice di sorveglianza del Tribunale di Frosinone, decidendo sulla richiesta di applicazione della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario di Capobianco Luigi &#8211; prosciolto in quanto non imputabile per totale infermità di mente dal reato di cui all&#8217;art. 582 c.p. &#8211; sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 205, secondo comma e 222, primo comma c.p. in relazione agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma Cost. e, per l&#8217;art. 222,primo comma, anche in relazione all&#8217;art. 32 Cost. (r.o. 638/76).</p>
<p>Premesso che l&#8217;imputato non appariva persona socialmente pericolosa e che &#8220;sembra clinicamente guarito&#8221;, il giudice <em>a quo</em> ravvisava un contrasto delle norme predette con l&#8217;art. 3 Cost. nel fatto di assoggettare alla medesima misura di sicurezza sia soggetti riconosciuti socialmente non pericolosi sia persone di rilevante pericolosità sociale. La perentorietà della norma e la conseguente applicazione automatica delle misure contrasterebbero, d&#8217;altra parte, anche con la garanzia del diritto di difesa, che viene così garantito in modo esclusivamente formale e potrebbe validamente esplicarsi solo in sede di accertamento in concreto della pericolosità sociale, se cioè venisse dichiarata l&#8217;illegittimità della pericolosità sociale presunta. Inoltre, adempiendo il ricovero in manicomio giudiziario ad una precipua funzione curativa (cioè di recupero mentale e sociale del soggetto), applicandolo &#8211; in base all&#8217;art. 222 c.p. &#8211; anche a chi rispetto all&#8217;epoca del commesso reato sia psichicamente migliorato sino alla completa guarigione si verrebbe ad obbligare al trattamento sanitario un soggetto che più non ne abbisogna.</p>
<p>In tal modo, da un lato la misura di sicurezza si trasformerebbe in una vera e propria sanzione, sostituendosi alla pena non potuta applicare per difetto diimputabilità e dall&#8217;altro si verrebbe ad attentare irreparabilmente alla salute mentale del soggetto, con evidente violazione dell&#8217;art. 32 Cost.</p>
<p>L&#8217;art. 222, primo comma, d&#8217;altra parte, sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 3 Cost. anche per il fatto di regolare in modo uguale la situazione degli insani di mente e di coloro che più sani non sono.</p>
<p>4. &#8211; Alla tesi dell&#8217;ordinanza aderiva con una breve memoria di intervento la difesa del Capobianco.</p>
<p>5. &#8211; Con ordinanza del 30 ottobre 1976 emessa nel procedimento penale a carico di Leorati Marcello, il giudice istruttore del Tribunale di Firenze &#8211; premesso che nei confronti dell&#8217;imputato vi erano sufficienti prove di colpevolezza per il reato addebitatogli (furto aggravato) e che lo stesso, sottoposto a perizia psichiatrica, era stato riconosciuto totalmente incapace d&#8217;intendere e di volere &#8211; sollevava in riferimento agli artt. 3 e 27, primo comma Cost. questione di legittimità degli artt. 204, secondo comma e 222, primo comma, c.p., in quanto implicanti l&#8217;obbligatorio ricovero del prevenuto in manicomio giudiziario per almeno due anni nonostante che la perizia lo avesse ritenuto socialmente non pericoloso (r.o. 723/76).</p>
<p>Il giudice <em>a quo</em> dichiarava di non condividere le affermazioni in tema di pericolosità presunta contenute nelle sentenze di questa Corte <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0068s-67.html">nn. 68/1967</a> e<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0106s-72.html">106/1972</a>, osservando che in relazione al principio di uguaglianza é doveroso compiere una comparazione tra tale sistema di accertamento della pericolosità e quello dell&#8217;accertamento caso per caso. Quest&#8217;ultimo é a suo avviso senz&#8217;altro preferibile, &#8220;non corrispondendo all&#8217;id quod plerumque accidit (e ne fanno fede i casi prospettati nelle ordinanze di rimessione alla Corte) che la pericolosità sociale sia collegabile alla mera entità della pena legislativamente stabilita per il reato&#8221;. Viene quindi meno la ragionevolezza della presunzione di pericolosità, che non sarebbe salvaguardata &#8211; come ha ritenuto la Corte &#8211; dalla possibilità di revoca anticipata della misura. Al contrario, questa può valere solo come tardivo rimedio all&#8217;abnorme situazione insita nell&#8217;applicazione di essa a soggetto non pericoloso, e per ciò stesso porta al riconoscimento dell&#8217;irrazionalità del vigente sistema di pericolosità presunta.</p>
<p>Il giudice <em>a quo</em> rilevava poi che &#8220;se responsabilità penale é quella per un fatto penalmente rilevante in relazione al quale é prevista la irrogazione di una sanzione criminale&#8221;, avendo tale natura &#8211; secondo quanto riconosciuto da autorevole dottrina &#8211; anche la misura di sicurezza, risulta a questa applicabile il principio della personalità nella responsabilità penale di cui all&#8217;art. 27, primo comma Cost..</p>
<p>Ora, essendo la misura di sicurezza, ben altrimenti della pena, collegata alle caratteristiche soggettive dell&#8217;agente &#8211; in quanto destinata a durare fintanto che perduri la condizione di pericolosità &#8211; sarebbe in contrasto con tale principio la sua applicazione a chi non é in concreto pericoloso.</p>
<p>6. &#8211; Alla motivazione della suddetta ordinanza si richiamava espressamente il giudice istruttore del Tribunale di Bologna nel sollevare, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 222, primo comma c.p. (ordinanza del 27 ottobre 1977 emessa nel procedimento per incendio doloso a carico di Naldi Remo) (r.o. 584/77).Nel caso di specie, dalla perizia psichiatrica all&#8217;uopo disposta era risultato che costui, affetto da frenastenia, era al momento del fatto incapace di intendere e di volere per il concorso di altre circostanze, quale l&#8217;abuso di alcool; che peraltro egli non era pericoloso per sé o per altri, ed aveva &#8220;raggiunto quella condizione di stabilizzazione che gli ha permesso di reimmettersi nella vita sociale e lavorativa con regolarità cambiando ambiente di lavoro ed amici, pur venendo sottoposto con una certa regolarità da parte del C.I.M. a cicli curativi che sembrano avere più uno scopo preventivo&#8221;.</p>
<p>Ciò premesso, ad integrazione delle argomentazioni del G. I. di Firenze, il giudice di Bologna osservava che, stabilendo una presunzione di pericolosità che non consente accertamenti in concreto ed é applicabile anche ove la pericolosità non esista, la norma impugnata tradisce la finalità di rieducazione che, insieme a quella preventiva, é assegnata alla misura di sicurezza dall&#8217;art. 27, terzo comma Cost., e che costituisce uno sviluppo del principio del rispetto della persona umana, consacrato negli artt. 2 e 3 Cost.. Anzi, l&#8217;equilibrio biopsichico cui la rieducazione mira &#8220;verrebbe ad essere violentato&#8221; a fini di difesa sociale nelle ipotesi in cui esso &#8220;si fosse già stabilizzato&#8221;. Risultato, questo, che secondo il G.I. contrasta anche con l&#8217;art. 32 Cost., il quale, statuendo che &#8220;la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana&#8221;, vieta il perseguimento di finalità accessorie quando vengano a mancare ragioni curative e di recupero della salute.</p>
<p>7. &#8211; Un&#8217;analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222 c.p., veniva sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 32 Cost., dal Pretore di Monza nel corso di un procedimento penale per il reato di cui all&#8217;art. 582 c.p. a carico di Rovelli Claudio, il quale, in base alla perizia all&#8217;uopo disposta, era risultato incapace d&#8217;intendere e di volere all&#8217;epoca del fatto e persona che può talvolta diventare socialmente pericolosa (r.o. 68/77). Dopo aver riferito che da successive indagini era emerso che il prevenuto in virtù delle intense cure ricevute, non era attualmente pericoloso, il Pretore motivava sulla non manifesta infondatezza della questione richiamandosi in sostanza alle precedenti ordinanze.</p>
<p>8. &#8211; Il 18 febbraio 1978 il giudice istruttore del Tribunale di Pisa, dopo aver prosciolto Fiordelmondo Riccardo dal reato di tentato omicidio in danno della madre in quanto persona non imputabile per vizio totale di mente, esponeva con riferimento all&#8217;obbligatorio ricovero del prevenuto in manicomio giudiziario per anni cinque &#8211; che dalla perizia psichiatrica era risultato che egli &#8211; affetto al momento del fatto da &#8220;bouffée dissociativa acuta&#8221; a carattere transitorio - attualmente &#8221;si trova in condizioni di buon equilibrio psichico, ha conseguito la guarigione clinica, non é più infermo di mente e non può essere considerato persona socialmente pericolosa&#8221;.</p>
<p>Ciò premesso, con ordinanza in pari data il G. I. sollevava &#8211; su eccezione della difesa &#8211; questione di legittimità costituzionale del predetto art. 222 (primo e secondo comma) c.p. in riferimento agli artt. 3, primo comma e 32, secondo comma, Cost. (r.o. 370/78).</p>
<p>Rilevato che le precedenti sentenze di rigetto di questa Corte (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0068s-67.html">nn. 68/1967</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0106s-72.html">106/1972</a>) si sono &#8220;limitate ad escludere la censurabilità, rispettivamente del meccanismo presuntivo di accertamento della pericolosità e del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di un infermo di mente riconosciuto tale &#8220;durante il processo&#8221;, il G.I. osservava, in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., che gli elementi reali posti dalla legge a fondamento delle varie presunzioni di pericolosità (lo stato di mente; alcune particolari qualifiche normative, ecc.) erano stati ritenuti sufficienti e ragionevoli per inferirne la pericolosità del soggetto (salvo che per i minoriinfraquattordicenni: art. 224 cpv. c.p.) in quanto il loro valore sintomatico é fondato sull&#8217;utilizzazione di &#8220;comuni esperienze&#8221;. Ora l&#8217;ovvio ed implicito presupposto di questo schema argomentativo su cui in effetti la Corte si é basata nel ritenere ragionevole che ai suddetti elementi fosse ricollegata una valutazione rigida, indipendente dall&#8217;accertamento in concreto della pericolosità &#8211; é dato, a parere del giudice <em>a quo</em>, &#8220;dalla circostanza che gli elementi reali, su cui si fonda il giudizio presuntivo, sussistano effettivamente nel momento in cui esso deve essere formulato e nei confronti del soggetto cui la presunzione stessa deve essere applicata. Se così non fosse, non ci si troverebbe più in presenza di una presunzione, ma di una vera e propria <em>fictio</em>&#8220;. Ai sensi dell&#8217;art. 222 c.p., viceversa, &#8220;l&#8217;accertamento dell&#8217;infermità psichica su cui si basa il proscioglimento, si riferisce al momento in cui il fatto fu commesso, mentre l&#8217;applicazione giudiziale si verifica in un momento necessariamente successivo; per cui nulla garantisce che in tale secondo momento sussista ancora l&#8217;infermità psichica che dovrebbe costituire l&#8217;elemento reale della presunzione. In tal modo, ricollegando l&#8217;applicazione della misura alla mera circostanza del &#8220;proscioglimento per infermità psichica&#8221;, l&#8217;art. 222 c.p. finisce con lo stabilire non una, ma due presunzioni: la prima consistente nel presumere che l&#8217;infermità psichica, accertata rispetto al momento della commissione del fatto, persista al momento dell&#8217;applicazione giudiziale; la seconda consistente nel ricollegare a tale presuntiva infermità un giudizio legale di pericolosità. In sostanza, una presunzione fondata su un&#8217;altra presunzione&#8221;.</p>
<p>E se la seconda può dirsi ragionevole, non altrettanto può dirsi della prima, perché dal proscioglimento per un&#8217;infermità psichica <em>illo</em><em> </em><em>tempore</em> sussistente non può inferirsi che l&#8217;infermità sia ancora presente, dovendo tale persistenza desumersi da un accertamento psichiatrico da effettuare in concreto, &#8220;al posto del quale non possono di certo intervenire criteri di frequenza statistica, dato che esso non presenta alcuno degli elementi di opinabilità e di incertezza propri del giudizio di pericolosità&#8221;.</p>
<p>La censura di irragionevolezza ed arbitrarietà della disciplina non intacca quindi &#8211; sottolineava il giudice a quella presunzione per cui l&#8217;infermo di mente é pericoloso indipendentemente dall&#8217;accertamento in concreto della pericolosità, bensì la presunzione &#8220;surrettizia&#8221; &#8220;che un soggetto continui ad essere infermo di mente al momento dell&#8217;applicazione giudiziale della misura di sicurezza, solo perché é stato riconosciuto tale in relazione al momento del fatto&#8221;: presunzione questa che conduce all&#8217;aberrante conseguenza di dover avviare all&#8217;ospedale psichiatrico giudiziario soggetti non più infermi di mente, e ad equiparare ingiustificatamente le ipotesi in cui l&#8217;infermità effettivamente persista a quelle in cui sia invece del tutto scomparsa.</p>
<p>Ciò, d&#8217;altra parte, comporta, secondo il G. I. di Pisa, &#8220;un&#8217;ulteriore censura di incostituzionalità, rispetto all&#8217;art. 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui la norma costituzionale stabilisce che, nel disporre un determinato trattamento sanitario, la legge non possa &#8220;in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana&#8221;.</p>
<p>In effetti l&#8217;esecuzione della misura dell&#8217;ospedale psichiatrico giudiziario comporta necessariamente la cura dell&#8217;internato, perché la rieducazione ed il reinserimento sociale dell&#8217;infermo di mente implicano la guarigione (od il miglioramento) della malattia che é all&#8217;origine della pericolosità del soggetto; e non v&#8217;è dubbio, ovviamente, che si tratti di un trattamento obbligatorio. Se così é, esso deve sottostare ai limiti sanciti dall&#8217;art. 32, secondo comma, Cost., per qualsiasi trattamento sanitario coattivo.</p>
<p>In particolare, il &#8220;rispetto della persona umana&#8221;, ed i limiti che esso impone, possono ricondursi all&#8217;esigenza fondamentale e primaria consistente nella necessità che il soggetto sia in ogni caso riguardato e trattato come un valore in sé, e non degradato a mezzo per perseguire finalità estranee, secondo il principio che é alla base del nostro ordinamento costituzionale (art. 2 Cost.). Trasferendo tali esigenze al trattamento sanitario obbligatorio, non é difficile scorgere che il primo limite, imposto dal rispetto della persona umana, consiste nella necessità che sia assicurato un accertamento medico tecnicamente corretto dei presupposti del trattamento, perché soltanto questa condizione assicura che la limitazione imposta alla libertà del soggetto corrisponde ad una sua effettiva necessità terapeutica, senza la quale il trattamento stesso costituirebbe un mezzo realizzato per fini diversi dalla cura, e quindi, estranei alla persona che lo subisce&#8221;.</p>
<p>9. &#8211; Nel giudizio così instaurato interveniva &#8211; in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; l&#8217;Avvocatura dello Stato, che, richiamando la sentenza di questa Corte <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0106s-72.html">n. 106/1972,</a> negava che la norma impugnata introduca una &#8220;presunzione fondata su un&#8217;altra presunzione&#8221;, essendo solo prevista, in essa, una ragionevole cautela nell&#8217;accertamento della cessazione dello stato di pericolosità. D&#8217;altra parte, i limiti imposti dal rispetto della persona umana (art. 32 cpv. Cost.) sarebbero rispettati attraverso le ripetute verifiche dello stato del soggetto e la possibilità di revoca anticipata della misura.</p>
<p>10. &#8211; Della costituzionalità dell&#8217;art. 222 c.p. dubitava altresì, sotto un diverso profilo, il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Roma, chiamato ad applicare la misura di sicurezza in questione nei confronti di Riva Giuseppe, prosciolto perché riconosciuto infermo di mente dai reati di resistenza e oltraggio a P. U., incensurato e risultato allo stato &#8220;affetto da una forma di malattia mentale riconducibile a forte esaurimento nervoso e trattabile ambulatoriamente (grazie anche alla fattiva collaborazione della famiglia e ad una concreta prospettiva di lavoro)&#8221; (r.o. 480/78).</p>
<p>Nell&#8217;ordinanza, emessa il 20 maggio 1978, il giudice <em>a quo</em> osservava che &#8220;la previsione che l&#8217;infermo di mente debba essere sottoposto solo e soltanto alla misura di sicurezza detentiva dell&#8217;ospedale psichiatrico giudiziario&#8221; &#8211; fondata sulle preminenti finalità di prevenzione e difesa sociale assegnate nel codice vigente alle misure di sicurezza &#8211; si traduce in una distorsione della funzione di risocializzazione a questa assegnata dalla Carta costituzionale nei casi in cui la malattia mentale da cui il soggetto é affetto sia, per la sua natura o per il grado di evoluzione, curabile ambulatoriamente, o comunque con tecniche o terapie conciliabili con un suo normale inserimento nel contesto sociale. Ciò tanto più in quanto esiste nel sistema un&#8217;altra misura di sicurezza, la libertà vigilata, che &#8211; essendo sottoposta ad una disciplina sufficientemente elastica da consentire al magistrato di sorveglianza l&#8217;individuazione degli obblighi da imporre al prosciolto per infermità mentale (cure ambulatoriali, periodi di osservazione presso nosocomi ecc.) &#8211; sarebbe funzionalmente idonea a rimuovere le cause della pericolosità senza compromettere le potenzialità di risocializzazione del soggetto. La sostituibilità della libertà vigilata alle case di cura e di custodia é del resto già contemplata per i semi &#8211; infermi di mente dall&#8217;art. 219, terzo comma, c.p. La mancata previsione, nell&#8217;art. 222 c.p., di un&#8217;analoga facoltà di sostituzione contrasterebbe, ad avviso del giudice <em>a quo</em>, con i diritti al lavoro, alla salute e, in genere, ad una attiva partecipazione alla vita sociale garantiti dagli artt. 4, primo e secondo comma, e 32 Cost.</p>
<p>La censura d&#8217;incostituzionalità, di conseguenza, dovrebbe investire &#8220;anche l&#8217;art. 231 stesso codice laddove non prevede, come adeguato e conforme aggravamento per delle violazioni di particolare gravità delle prescrizioni della libertà vigilata applicata ad un infermo di mente, l&#8217;applicazione della misura di sicurezza dell&#8217;ospedale psichiatrico giudiziario in luogo della casa di lavoro o della colonia agricola&#8221;.</p>
<p>11. &#8211; Intervenendo in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio così instaurato, l&#8217;Avvocatura dello Stato osservava che, essendo opinabile, allo stato delle conoscenze scientifiche, l&#8217;individuazione delle modalità più adeguate alla cura dei malati di mente, essa non può che spettare al legislatore ordinario: sicché il problema sollevato dall&#8217;ordinanza sarebbe di politica legislativa e non di legittimità costituzionale. Ed invero, a preminente sul diritto al lavoro v&#8217;è il dovere &#8211; diritto di curarsi se infermi; ed il diritto alla salute é di certo tutelato con la prescrizione di ricovero adeguato&#8221;.</p>
<p>Quanto alla censura mossa all&#8217;art. 231 c.p., l&#8217;Avvocatura osservava che con essa veniva chiesta alla Corte una sorta d&#8217;integrazione, non consentita, del sistema normativo; e che, non essendo la violazione delle prescrizioni alla libertà vigilata necessariamente segno di infermità mentale da curare in manicomio giudiziario, mancherebbe il nesso di conseguenzialità di cui all&#8217;art. 27, ultima parte, l. n. 87 del 1953 e la questione sarebbe quindi irrilevante. In ogni caso, essa sarebbe infondata, essendo evidentemente problema di politica legislativa l&#8217;individuazione delle sanzioni appropriate per le suddette inosservanze.</p>
<p>12. &#8211; Decidendo sull&#8217;istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario per la durata minima di dieci anni avanzata da Nebiolo Dario prosciolto per vizio totale di mente dall&#8217;imputazione di omicidio &#8211; la Sezione di sorveglianza di Bologna con ordinanza in data 7 dicembre 1978, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 c.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma e 32 Cost. (r.o. 372/79).</p>
<p>La Sezione osservava innanzitutto che la misura di sicurezza manicomiale si fonda sulla concezione adottata dal legislatore del 1930, secondo cui l&#8217;infermità psichica rende probabile la commissione di reati: concezione che é una specificazione di quella che aveva ispirato la legge manicomiale N. 36, del 1904 la quale vedeva il malato di mente come elemento perturbatore della società dei &#8220;sani&#8221; e perciò si preoccupava innanzitutto di provvedere al suo ricovero coattivo, subordinando a tale intervento quello terapeutico. Di siffatta preminenza delle finalità di sicurezza sono espressione varie disposizioni che consentono (o consentivano) il ricovero in manicomio: anche indipendentemente da ogni provvedimento relativo alla custodia preventiva (art. 88 c.p.p.); anche durante l&#8217;esecuzione della pena (art. 148 c.p., prima della <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1975/0145s-75.html">sentenza n. 146/1975</a>); ovvero anche prima dell&#8217;accertamento dell&#8217;attribuibilità del fatto &#8211; reato (art. 206 c.p.); o ancora in una forma che non é quella della misura di sicurezza provvisoria (art. 258 c.p.p.). Ed un&#8217;ulteriore riprova di tale finalizzazione sta, secondo il giudice <em>a quo</em>, nell&#8217;assegnazione ai manicomi giudiziari di una funzione complementare rispetto a quelli &#8220;civili&#8221;, fino a prevedere talvolta il ricovero alternativo nell&#8217;uno o nell&#8217;altro, a discrezione del giudice (artt. 148 c.p. e 88 c.p.p.ora citati).</p>
<p>Atteso poi il suddetto fondamento della misura (pericolosità derivante da infermità psichica), il fatto &#8211; reato &#8211; osservava ancora la Sezione di sorveglianza &#8211; si pone logicamente come frutto di una pericolosità preesistente, e non come causa esso stesso della pericolosità, ed é conseguentemente solo l&#8217;occasione per l&#8217;irrogazione della misura di sicurezza manicomiale: che viene disposta, quindi, &#8220;quando&#8221; e non &#8220;perché&#8221; é stato commesso un reato.</p>
<p>Dalla vaghezza e genericità delle disposizioni concernenti le modalità d&#8217;esecuzione della misura di sicurezza in questione (artt. 213 cpv. c.p., 64 e 65 l. 26 luglio 1975, n. 354, 20 d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) il giudice <em>a quo</em> deduceva un&#8217;identità sostanziale del relativo regime rispetto a quello di esecuzione della pena, di talché potrebbe affermarsi che la sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente risparmia al soggetto la condanna ma non lo salva dalla pena&#8221;. Anzi nella realtà dei fatti la misura, per una serie di meccanismi perversi e aberranti inscindibili dalla natura stessa dei manicomi giudiziari, &#8220;é la più dura ed inumana pena del nostro ordinamento&#8221;.</p>
<p>Ad una concezione del tutto diversa &#8211; rilevava poi la Sezione di sorveglianza - si ispira invece la nuova legislazione sui malati di mente (l. 180/1978, sostituita dalla l. 833/78 sul servizio sanitario nazionale): la quale, fondandosi su un profondo mutamento di indirizzo delle concezioni psichiatriche dominanti &#8211; che escludono l&#8217;origine organica di molte malattie mentali e la sufficienza di trattamenti farmacologici che non siano accompagnati da interventi di carattere psicologico e sociale da realizzare in un ambiente di vita non artificiale &#8211; ha affermato &#8220;il criterio che gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extra ospedalieri, ed ha considerato eccezionali gli interventi&#8221; di ricovero obbligatorio; i quali comunque, non possono più fondarsi sulla pericolosità dell&#8217;alienato, bensì solo sulla necessità di urgenti interventi terapeutici, e devono avere durata la più breve possibile e tale da ridurre al minimo le limitazioni della libertà dell&#8217;infermo.</p>
<p>Dal raffronto tra questa nuova disciplina e quella concernente il ricovero in manicomio giudiziario discende, ad avviso del giudice <em>a quo</em>, una grave ed irrazionale disparità di trattamento &#8220;in danno dei sottoposti alla misura di sicurezza manicomiale, che come infermi di mente hanno diritto allo stesso tipo di prestazioni curative e riabilitative previsto in via generale e che in concreto di tali prestazioni vengono privati proprio per effetto dell&#8217;internamento nell&#8217;ospedale psichiatrico giudiziario&#8221;. Né si potrebbe fondatamente sostenere che tale disparità &#8220;sia resa legittima dalla diversa situazione di fatto connessa all&#8217;avere il sottoposto alla misura di sicurezza manicomiale commesso un reato&#8221;, giacché questo, secondo quanto già detto, é solo occasione e presupposto e non già causa della misura.</p>
<p>D&#8217;altra parte, essendo il trattamento cui é sottoposto il ricoverato in manicomio giudiziario di natura essenzialmente carceraria ed afflittiva e quindi antitetico al regime degli interventi terapeutici e riabilitativi previsti dalla nuova legge, risulta evidente, secondo il giudice <em>a quo</em>, &#8220;il carattere non solo non terapeutico ma dannoso per la salute psichica degli internati infermi della misura di sicurezza medesima&#8221;: di qui la censura di violazione dell&#8217;art. 32 Cost. mossa alle norme impugnate.</p>
<p>13. &#8211; Della legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, c.p. dubitava anche, in riferimento 21 solo art. 3, primo comma Cost., il giudice istruttore del Tribunale di Milano con ordinanza del 29 dicembre 1979 emessa nel procedimento penale per porto illegale di armi a carico di Fusi Giacomo, che da una perizia psichiatrica all&#8217;uopo disposta era risultato totalmente incapace d&#8217;intendere e di volere &#8211; in quanto affetto da schizofrenia paranoide - e peraltro persona sicuramente non pericolosa (r.o. 966/79).</p>
<p>Riferendosi alle argomentazioni sviluppate nelle sentenze di questa <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0068s-67.html">Corte nn. 68/1967</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0106s-72.html">106/1972</a>, il G. I. opinava che &#8211; alla stregua della radicale diversità della disciplina dei trattamenti sanitari, anche obbligatori, contenuta nella legge 180/1978 rispetto a quella concernente l&#8217;internamento in manicomio giudiziario &#8211; dovrebbe escludersi che questo possa rispondere a finalità terapeutiche nei confronti di malati di mente che risultino socialmente non pericolosi; così come dovrebbe escludersi che la previsione di un internamento minimo di due anni risponda ad esigenza di controllo sanitario e non, invece, di (malintesa) difesa sociale.</p>
<p>Ciò premesso, il giudice <em>a quo</em> osservava che il contrasto col principio di uguaglianza consiste non nella statuizione di una presunzione di pericolosità basata sull&#8217;id quod plerumque accidit, bensì nell&#8217;assolutezza di essa che, non consentendo la prova contraria, comporta il concreto rischio di sottoporre alla misura persone in effetti non pericolose ed oblitera le diversità di natura, origine e conseguenza esistenti tra le varie infermità e le differenze soggettive nell&#8217;ambito di una stessa infermità: il che non sarebbe ragionevole, specie &#8220;in una materia tanto complessa e variabile come quella delle propensioni criminali, essendo di per sé evidente che da meri giudizi di probabilità (necessariamente relativi e validi fino a prova contraria) non possono trarsi prognosi infallibili e assolute&#8221;.</p>
<p>14. &#8211; Argomenti analoghi a quelli già riferiti venivano succintamente svolti anche nell&#8217;ordinanza l6 novembre 1979 del Tribunale di Como, con la quale, nel corso di un procedimento penale a carico di Sampietro Giuseppe, veniva sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma Cost., questione di costituzionalità dei citati artt. 204 e 222 c.p. (r.o. 68/80).</p>
<p>15. &#8211; Alla motivazione della sopra illustrata ordinanza 7 dicembre 1978 della Sezione di sorveglianza di Bologna si richiamava espressamente il giudice istruttore del Tribunale di Milano nel sollevare &#8211; con ordinanza del 4 febbraio 1980 emessa nel procedimento penale a carico di Prada Pierantonio &#8211; questione di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 c.p. in riferimento agli artt. 3, primo comma e 32 Cost. (r.o. 192/80).</p>
<p>In particolare il G. I. si soffermava sul &#8220;capovolgimento&#8221; dei principi ispiratori della legge manicomiale del 1904 operato con la 1. 833/1978 (artt. 1 cpv., 2 lett. g, 34), lamentando la disparità di trattamento tra i malati di mente socialmente pericolosi che ne consegue, a seconda che abbiano o meno commesso un fatto &#8211; reato. E, a dimostrazione dell&#8217;irragionevolezza di essa, metteva in rilievo l&#8217;occasionalità e la trascurabile entità dell&#8217;episodio oggetto del procedimento (il Prada, privo di un braccio, era accusato di oltraggio e di aver tentato di colpire con un pugno un agente), nonché la diversità di conseguenza che tale difformità di disciplina comporta per l&#8217;inimputabile che abbia commesso violenza carnale (ipotesi non infrequente)in dipendenza del fatto puramente estrinseco che la querela sia stata o non presentata.</p>
<p>Rispetto al diritto alla salute di cui all&#8217;art. 32 Cost. &#8211; a suo avviso certamente leso rispetto ai soggetti già guariti, o comunque non più pericolosi, dalla previsione di un biennio minimo d&#8217;internamento &#8211; il G. I. osservava che ad escludere l&#8217;illegittimità di tale previsione non basta la possibilità di revoca anticipata della misura ex art. 70 l. 354/75; anche perché la necessità all&#8217;uopo di un ricorso (sia pure non limitato a soggetti portatori di un interesse particolarmente qualificato) la renderebbe strumento inidoneo a garantire, per qualsiasi internato, che la custodia in ospedale psichiatrico non si protragga oltre il necessario.</p>
<p>Il fatto poi che la durata minima dell&#8217;internamento sia ricollegata al solo parametro della pena comminata in astratto &#8211; e, come precisato dalla giurisprudenza, secondo i criteri della contestazione (pena massima irrogabile, computando le aggravanti e non le attenuanti) &#8211; comporta, a parere del G.I., che si parifichino situazioni anche profondamente diverse tra loro, impedendo ogni possibilità di valutazione differenziata dei singoli casi concreti (es. comparazione tra attenuanti e aggravanti).</p>
<p>Il giudice <em>a quo</em> evidenziava infine le disparità di trattamento che l&#8217;art. 222 c.p. comporta rispetto ai seminfermi di mente, per i quali &#8211; a differenza che per i totalmente infermi &#8211; é talora consentita (art. 219, terzo comma c.p.) la scelta tra la misura di sicurezza detentiva e quella non detentiva.</p>
<p>16. &#8211; Nel giudizio così instaurato interveniva il Prada che, richiamando le argomentazioni svolte dal G. I. di Milano, sosteneva in particolare l&#8217;inidoneità del criterio della commissione di un reato a costituire valido strumento per differenziare la posizione dell&#8217;infermo di mente &#8220;comune&#8221; da quella dell&#8217;infermo di mente &#8220;imputato&#8221;. La previsione dell&#8217;inimputabilità di costui, escludendo che nei suoi confronti sia celebrato un processo, impedirebbe infatti che si compiano gli accertamenti relativi alla sussistenza del fatto, alla sua addebitabilità al prevenuto ed alla sua natura di reato, dato che su tali circostanze normalmente non si pronuncia (e non si può pronunciare) il giudice naturale con tutte le garanzie previste dalla legge. Inoltre, il carattere &#8220;inumano&#8221; e &#8220;degradante&#8221; del trattamento riservato agli infermi di mente in manicomio giudiziario comporterebbe violazione dell&#8217;art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo e quindi del principio di cui all&#8217;art. 10, primo comma, Cost..</p>
<p>17. &#8211; Lo stesso G. I. di Milano sollevava poi con motivazione sostanzialmente identica, questione di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv.,215 e 222c.p., in relazione agli artt. 3, primo comma e 32 Cost.; questa volta, peraltro, riferendosi solo alla diversa disciplina di cui alla legge 833/1978 ed all&#8217;inammissibilità di prova contraria sulla pericolosità sociale. L&#8217;ordinanza (r.o. 896/80) veniva emessa il 29 settembre 1980 nel corso di un procedimento penale per furto, rapina ed altro a carico di Romeo Luigi, risultato all&#8217;esame peritale del tutto incapace d&#8217;intendere e di volere al momento del fatto e bisognoso, secondo il perito, di un trattamento diverso da quello praticabile col ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.</p>
<p>18. &#8211; Sulle conseguenze del riferimento alla pena comminata in astratto dalla legge si appuntava invece la censura di violazione dell&#8217;art. 3 Cost. prospettata rispetto all&#8217;art. 222 c.p. dal giudice istruttore del tribunale di Pisa con ordinanza del23 febbraio 1980 (r.o. 360/80), emessa nel corso del procedimento a carico di Tempesti Alessandro, riconosciuto affetto da vizio totale di mente. Premesso che a costui era addebitato, oltre a due contravvenzioni, il furto di oggetti di modesto valore custoditi all&#8217;interno di un&#8217;autovettura e che &#8211; in virtù dell&#8217;attenuante del danno di speciale tenuità quanto meno equivalente alle aggravanti contestate &#8211; egli avrebbe sicuramente meritato una pena inferiore ai due anni di reclusione, il G. I. contestava la razionalità di una previsione per cui non solo la durata del ricovero, ma addirittura l&#8217;applicazione o meno della misura in questione, ed in definitiva la stessa pericolosità sociale, dipende dall&#8217;entità della pena massima stabilità dalla legge per l&#8217;ipotesi astratta di reato (superiore a due anni di reclusione; se inferiore, si fa luogo alla semplice comunicazione della sentenza di proscioglimento all&#8217;autorità di P.S.). In tal modo, secondo il giudice <em>a quo</em>, &#8220;sfugge del tutto il collegamento tra pericolosità e gravità del fatto in concreto&#8221;, manca cioè ogni possibilità di adattamento della misura all&#8217;effettiva entità del reato e quindi al grado di pericolosità del soggetto. &#8220;Così, persone che, portate a giudizio per rispondere di fatti pur ricadenti sotto la stessa ipotesi di reato, sarebbero punite in modo diverso in rapporto alla diversa gravità del fatto, sono considerate ugualmente pericolose agli effetti dell&#8217;applicazione della misura tanto che saranno ricoverate in manicomio per uguale periodo minimo; e persone che, portate a giudizio per rispondere di reati diversi, sarebbero però condannate alla stessa pena in rapporto ad una gravità del fatto sostanzialmente corrispondente e dovrebbero quindi denotare una pericolosità di uguale grado, sono invece soggette oppure no alla misura a secondo del titolo di reato&#8221;.</p>
<p>Il rimedio a ciò potrebbe essere, ad avviso del G. I. mutuato dalla soluzione già adottata in tema di concessione del perdono giudiziale, ove dall&#8217;originario criterio della pena edittale massima (art. 169 c.p., come approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) si é passati a quello della pena in concreto (art. 19 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404).</p>
<p>19. &#8211; Una questione di legittimità degli artt. 204, ultimo comma, 215 e 222 c.p. veniva altresì sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza del 25 febbraio 1980 emessa nel procedimento penale a carico di Furlan Giorgio imputato dei reati di cui agli artt. 521 e 527 c.p. e ritenuto all&#8217;esame peritale totalmente incapace d&#8217;intendere e di volere (r.o. 367/80).</p>
<p>Nella motivazione, il Tribunale &#8211; con argomenti analoghi a quelli svolti dalla Sezione di sorveglianza di Bologna &#8211; sosteneva che, con l&#8217;entrata in vigore della legge n. 180/1978,sono venuti a mancare i presupposti culturali, scientifici e sociali che giustificavano la presunzione assoluta di pericolosità degli infermi di mente, essendo ormai opinione scientifica comune che il malato di mente non sia sempre persona pericolosa, e che il ricovero &#8211; salvo ipotesi ben individuate &#8211; non sia utile o sia addirittura dannoso alla salute del paziente. Di qui, oltre alla violazione degli artt. 32 e 3 &#8211; perché la suddetta presunzione non consentirebbe di distinguere tra situazioni diverse anche quello dell&#8217;art. 24 Cost., perché in tali ipotesi sarebbe irragionevolmente compromesso il diritto di difesa.</p>
<p>20. &#8211; Alla motivazione della suesposta ordinanza del Tribunale di Roma si richiamava espressamente il Pretore di Pieve di Cadore nel sollevare, in riferimento sempre agli artt. 3, 24 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222 c.p. nel procedimento per i reati di cui agli artt. 341 e 367 c.p. a carico di Pais Marden Ivano, che secondo la perizia all&#8217;uopo disposta era totalmente infermo di mente al momento del fatto ma non pericoloso al momento del giudizio (ordinanza del 20 dicembre 1980: r.o. 90/81).</p>
<p>21. &#8211; Ancora il G. I. del Tribunale di Milano dubitava della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 222 c.p. &#8211; questa volta in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma e 32 Cost. &#8211; con ordinanza emessa il 27 maggio 1980 (r.o.519/80) nel corso del procedimento penale a carico di D&#8217;Amato Antonio. Costui aveva manifestato turbe psicopatologiche dopo il suo arresto e, ricoverato perciò nel reparto di osservazione neuropsichiatrica della casa circondariale di San Vittore, aveva aggredito un altro detenuto procurandogli lesioni gravissime. All&#8217;esame peritale, era risultato che quest&#8217;ultimo episodio &#8211; oggetto del giudizio &#8211; era stato commesso in stato di totale incapacità d&#8217;intendere e di volere e che peraltro egli aveva poi integralmente riacquistato la sanità mentale, sì da doversi escludere che fosse socialmente pericoloso.</p>
<p>Rilevato che, ciò nonostante, avrebbe dovuto applicarsi la misura del ricovero in manicomio giudiziario (rectius, ospedale psichiatrico giudiziario) per almeno due anni ex art. 222 c.p., il G. I. riteneva tale conseguenza in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 27 e 32 cpv. Cost. (l&#8217;ordinanza richiamava anche l&#8217;art. 2Cost., senza peraltro svolgere rispetto ad esso alcuna specifica motivazione). Innanzitutto perché, applicando la medesima misura sanzionatoria al reo affetto da infermità psichica ed al reo sano di mente, si parificano situazioni soggettive diverse. In secondo luogo perché &#8211; sulla base delle stesse affermazioni tratte dalla Corte nella <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0068s-67.html">sentenza n. 68 del 1967</a> - la legittimità costituzionale del citato art. 222 dovrebbe ritenersi subordinata all&#8217;effettiva esistenza dello stato d&#8217;infermità psichica; anche perché gli &#8220;effetti devastanti&#8221; che il ricovero in un luogo per alienati psichici può notoriamente determinare su una persona sana di mente farebbero sortire alla misura di sicurezza l&#8217;effetto contrario a quello corrispondente alla sua precipua funzione.</p>
<p>22. &#8211; Anche il Pretore di San Donà di Piave, con ordinanza del 25 giugno 1980 (r.o. 658/80) emessa nel procedimento per truffa a carico di Rizzardi Carlo &#8211; risultato totalmente incapace d&#8217;intendere e di volere al momento del fatto ma sano di mente all&#8217;epoca del giudizio &#8211; sollevava questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 222, primo comma, c.p. lamentando l&#8217;ingiustificata parificazione del malato di mente al sano (art. 3 Cost.) ed il pregiudizio alla salute di quest&#8217;ultimo derivante dall&#8217;obbligatorio ricovero in manicomio giudiziario.</p>
<p>23. &#8211; Censure identiche &#8211; per profili e motivazione &#8211; a quelle formulate dal G. I. di Milano nell&#8217;ordinanza 4 febbraio 1980 muoveva altresì agli artt. 215 e 222 c.p. il giudice istruttore del Tribunale di Pisa con ordinanza del 4 settembre 1980 (r.o. 11/81) emessa nel corso del procedimento a carico di Grassi Guglielmo che, fuggito da una clinica psichiatrica, aveva aggredito un conducente impossessandosi della sua vettura. Nella specie era risultata la totale infermità mentale dell&#8217;imputato al momento del fatto, ma l&#8217;ultimo controllo peritale aveva evidenziato che egli era in buon equilibrio psichico (ma sotto trattamento psicotropo di mantenimento) ed aveva escluso che fosse persona socialmente pericolosa.</p>
<p>24. &#8211; Alla motivazione della suddetta ordinanza 4 febbraio 1980 del G. I. di Milano si richiamava altresì espressamente il Pretore di Pisa, nel sollevare, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 204 cpv. e 222 c.p. con ordinanza del 21 marzo 1981 (r.o. 360/81) emessa nel corso del procedimento per i reati di cui gli artt. 340, 341 e 651 c.p. a carico di Giaconi Anna Maria, nei cui confronti la perizia aveva accertato che era totalmente incapace d&#8217;intendere e di volere al momento del fatto,ma che non era affatto pericolosa e che era quasi completamente guarita (sicché il ricovero in manicomio giudiziario poteva risultarle dannoso).</p>
<p>25. - Anche il G. I. del Tribunale di Grosseto si riportava espressamente alle argomentazioni del G. I. di Milano (ord. 4 febbraio 1980) e della Sezione di sorveglianza di Bologna (ord.7 dicembre 1978) nel sollevare, sotto i medesimi profili prospettati dal primo, questione di legittimità costituzionale degli artt. 215, 204cpv, e 222 c.p. (ordinanza del 20 maggio 1981 r.o. 480/81). Nella specie, all&#8217;imputata Martinazzo Malvina erano addebitati reati in astratto gravi (artt. 578 e 411c.p.) ma in concreto di lieve entità per le particolari modalità del fatto, sicché &#8220;il probabile concorso di circostanze attenuanti renderebbe applicabile una pena di due anni di reclusione&#8221;. Anche in questo caso, l&#8217;imputata era risultata totalmente incapace d&#8217;intendere e di volere al momento del fatto, ma ne era stata del tutto esclusa la pericolosità sociale.</p>
<p>Nel giudizio così instaurato interveniva, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l&#8217;Avvocatura dello Stato, peraltro con atto depositato il 15 gennaio 1982, e quindi fuori termine.</p>
<p>26. &#8211; La legittimità costituzionale degli artt. 204, 215 e 222 c.p., in quanto statuenti un periodo minimo di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, veniva infine posta in dubbio dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 29 maggio 1981 (r.o. 573/81) emessa nel procedimento penale a carico di Scroccaro Silvano, che era risultato affetto da vizio totale di mente. Ad avviso del Tribunale, tali norme si pongono in contrasto cong li artt. 3 e 32 Cost., &#8221;avuto riguardo alla impossibilità di determinare la pericolosità prima della scadenza del termine minimo in relazione alla legge sugli ospedali psichiatrici del 1978 che prevede per i cittadini in genere (non imputati) il trattamento psichiatrico obbligatorio solo fino a quando sussiste in senso lato la pericolosità&#8221;.</p>
<p>27. &#8211; Nel giudizio così instaurato interveniva, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l&#8217;Avvocatura dello Stato, la quale richiamate le sentenze <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0068s-67.html">nn. 68/1967</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0106s-72.html">106/1972</a> di questa Corte, sottolineava che in base alla successiva <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html">sentenza n. 110/1974</a> - apparentemente ignota al Tribunale di Venezia &#8211; é possibile far cessare l&#8217;applicazione della misura di sicurezza de qua anche prima della scadenza del termine minimo, sicché il ricovero &#8220;non si protrae necessariamente anche oltre la esclusa pericolosità&#8221;. É vero, aggiungeva l&#8217;Avvocatura, che permane una differenza di trattamento rispetto al cittadino comune nell&#8217;ipotesi d&#8217;internamento provvisorio, giacché mentre l&#8217;internamento in ospedale del non imputato non é obbligatorio se sia infermo di mente ma chiaramente non pericoloso, per il soggetto imputato o prosciolto esso é obbligatorio; anche se una volta esclusa la pericolosità, la misura può essere ben tosto revocata. Ma tale differenza si giustifica &#8211; secondo l&#8217;Avvocatura &#8211; in ragione della commissione di un reato, che rende &#8220;tutt&#8217;altro che peregrina&#8221; &#8211; diversamente che per i non imputati &#8211; l&#8217;ipotesi che il soggetto abbia ad ulteriormente delinquere. Né, per altro verso, sussisterebbe violazione dell&#8217;art. 32 Cost., in quanto &#8220;il soggetto imputato o prosciolto da reato che risulti infermo di mente é obbligato agli accertamenti sanitari ai fini della valutazione della sua pericolosità per disposizione di legge&#8221;.</p>
<p> </p>
<p><em>Considerato in diritto</em></p>
<p> </p>
<p>1. &#8211; I giudici <em>a quibus</em> denunziano talune disposizioni del codice penale (artt.: 204, cpv,205 cpv.,215,222 e 231) con riferimento ad una pluralità di parametri costituzionali (artt.: 3,4,13, secondo comma; 24, secondo comma; 27, primo e terzo comma; 32, primo e secondo comma; 111) e sotto molteplici profili.</p>
<p>Centrale e comune a tutte le ordinanze di rimessione é, peraltro, la questione se sia costituzionalmente legittimo il trattamento normativamente riservato ai soggetti che, essendone stata accertata l&#8217;incapacità di intendere o di volere, per infermità psichica, al momento in cui hanno commesso un fatto di reato &#8211; non colposo e punito con pena edittale superiore nel massimo ad anni due di reclusione &#8211; sono stati, perciò, prosciolti, perché non imputabili (art. 88 del codice Penale).Ciò in quanto di costoro si deve &#8220;sempre&#8221; ordinare il ricovero in un manicomio (ora &#8220;ospedale psichiatrico&#8221;) giudiziario per un periodo minimo predeterminato dalla legge (art. 222, primo e secondo comma, del codice penale), presumendosene la pericolosità sociale.</p>
<p>I ventidue giudizi, di cui alle ordinanze indicate in epigrafe, che propongono questioni identiche od analoghe possono, perciò, essere riuniti e decisi con unica sentenza.</p>
<p>2. &#8211; Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disposizioni di legge &#8211; sostanziali e processuali &#8211; concernenti le misure di sicurezza e, in particolare, la misura di sicurezza detentiva del ricovero in manicomio, ora ospedale psichiatrico, giudiziario.</p>
<p>Sinteticamente e per quanto può rilevare ai fini del presente giudizio &#8211; che concerne unicamente soggetti prosciolti perché non imputabili per infermità mentale ai quali va applicata, obbligatoriamente ed automaticamente, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per il periodo minimolegislativamente fissato &#8211; basterà ricordare che la Corte ha giudicato indenni da censure di costituzionalità (mosse con riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma &#8211; in realtà terzo &#8211; e 32 Cost.) le disposizioni del codice penale (artt. 204,secondo comma, 222, primo e secondo comma, 224, ultimo comma) che stabiliscono una presunzione assoluta di pericolosità sociale a carico, appunto, degli imputati prosciolti per infermità psichica da un reato di una certa gravità. Ciò perché &#8220;la presunzione stessa deve ritenersi giustificata allorché si sia in presenza di condizioni le quali consentano di far ritenere, sulla base di valutazioni obiettive ed uniformi desunte dalla comune esperienza, la probabilità di un futuro comportamento criminoso da parte di chi abbia commesso un reato in circostanze che ne precludevano l&#8217;imputabilità&#8221; (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0106s-72.html">sent. 106/1972</a>). La presunzione di pericolosità presuppone, dunque, la riferibilità di un fatto di reato (non colposo, punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni) ad un soggetto che, nel momento in cui lo ha commesso, eraincapace di intendere o di volere per infermità psichica. E, poiché la pericolosità sociale consiste in una probabilità di recidiva (art. 203, primo comma, del codice penale) e dà quindi luogo ad un giudizio prognostico, la ragionevolezza del criterio presuntivo adottato dal legislatore poggia sull&#8217;accertamento di una infermità psichica che, come si é manifestata nella commissione di un reato, così, secondo dati di comune esperienza, può dar luogo alla reiterazione di condotte criminose. In altre parole, é il giudizio di probabilità, la prognosi di recidiva che il legislatore vuole si deduca obbligatoriamente dall&#8217;accertamento dei due indicati e correlati presupposti, e questa sua scelta &#8220;non può ritenersi condizionata a vincoli discendenti dal rispetto di principi costituzionali, e più particolarmente da quello dell&#8217;art. 3, ma rimane invece affidata a valutazioni di politica legislativa&#8221; (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0106s-72.html">sent. 106/1972</a> cit.).</p>
<p>3. &#8211; Alla stregua di questo medesimo filone argomentativo, per cui la presunzione di pericolosità in tanto può considerarsi costituzionalmente legittima, in quanto si basa sull<em>&#8216;id quod plerum que accidit </em>(cfr. <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1966/0019s-66.html">sentenze: nn. 19 del 1966</a>, <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0068s-67.html">68 del 1967</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0106s-72.html">106 del 1972</a>) la Corte &#8211; con la sentenza <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1971/0001s-71.html">n. 1 del 1971</a> - ha, invece, dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l&#8217;art. 3, primo comma, Cost., dell&#8217;art. 224, secondo comma, del codice penale &#8220;nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico per i minori degli anni quattordici il ricovero per almeno tre anni in riformatorio giudiziario&#8221;. Ciò perché la norma in esame riguarda in modo identico situazioni diverse (dell&#8217;infante, del bimbo in tenera età e del minore prossimo al raggiungimento del quattordicesimo anno di età) e perché é arbitrario, in quanto non suffragato da alcun dato di esperienza, ritenere normale la pericolosità del minore di quattordici anni.</p>
<p>4. &#8211; Va, infine, ricordato che la Corte ha ripetutamente sottolineato come il rigore del sistema &#8211; in quanto fondato sulla presunzione assoluta di pericolosità &#8211; trovi temperamento nella possibilità di revoca della misura di sicurezza, ex art. 207 del codice penale. Del terzo comma di quest&#8217;ultima disposizione la Corte, con la<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html">sentenza n. 110 del 1974</a>, ha, poi, dichiarato la illegittimità costituzionale &#8220;nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia &#8211; anziché al giudice di sorveglianza &#8211; il potere di revocare le misure di sicurezza&#8221;, pervenendo quindi, in applicazione dell&#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, alla pronuncia di incostituzionalità anche del secondo comma del medesimo art. 207 del codice penale &#8220;in quanto non consente (al giudice) la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge&#8221;.</p>
<p>5. &#8211; Conclusivamente, si può dire che la disciplina complessiva della misura di sicurezza detentiva del ricovero in manicomio (ora ospedale psichiatrico) giudiziario, per effetto della giurisprudenza della Corte e per la successiva intervenuta abrogazione dell&#8217;art. 207, ultimo comma, del codice penale (in forza dell&#8217;art. 89 della legge 26 luglio 1975 n. 354), si é sostanzialmente modificata rispetto all&#8217;impianto originario.</p>
<p>Ciò nel senso che, pur ferma, salvo che per i minori degli anni quattordici, la presunzione legale di pericolosità sociale desunta dalla commissione di un reato di una certa gravità in condizioni di totale incapacità di intendere o di volere per infermità psichica, &#8220;spetta al giudice il potere di revoca della misura di sicurezza &#8211; ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità (art. 207, comma primo, del codice penale) &#8211; anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge&#8221; (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html">sent. n. 110 del 1974</a>, citata).</p>
<p>6. &#8211; Tanto ricordato, la Corte riafferma anzitutto la legittimità in via di principio, nel campo delle misure di sicurezza, di tecniche normative di tipizzazione difattispecie di pericolosità&#8221; cui collegare l&#8217;applicazione di determinate misure.</p>
<p>L&#8217;esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa dei presupposti delle misure di sicurezza deriva, anzi, dalla affermazione costituzionale del principio di legalità(art. 25, ultimo comma, Cost.). Rientra, dunque, sempre invia di principio, nella responsabilità del legislatore anche determinare se e quali spazi e criteri d&#8217;orientamento sia opportuno lasciare alla discrezionalità o all&#8217;apprezzamento tecnico del giudice, in vista dell&#8217;adeguamento finalistico delle misure alle situazioni individuali.</p>
<p>É parimenti acquisita alla giurisprudenza della Corte la doverosità del sindacato, alla stregua del principio di uguaglianza, su singole fattispecie di pericolosità costruite in termini &#8220;presuntivi&#8221; e rigidi, là dove la presunzione di pericolosità non abbia fondamento nell&#8217;<em>id</em><em> </em><em>quod</em><em> </em><em>plerumque</em><em> </em><em>accidit</em><em> </em>ed abbia per conseguenza la indiscriminata applicazione delle misure di sicurezza in situazioni che differiscono fra loro proprio negli aspetti cui la misura ragionevolmente può riferirsi (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1971/0001s-71.html">sent. n. 1 del 1971</a>, dianzi citata).</p>
<p>La questione di legittimità costituzionale del trattamento previsto dall&#8217;art. 222 del codice penale per gli autori di reato prosciolti per infermità psichica non può, pertanto, essere dissolta nella questione generica della &#8220;pericolosità presunta&#8221;, ma si incentra sui contenuti specifici di una specifica tipizzazione o presunzione normativa, in forza della quale i presupposti dell&#8217;obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario sono costituiti da: commissione di un delitto di una certa gravità (espressa dal massimo edittale di pena) e totale infermità mentale dell&#8217;imputato al momento del fatto.</p>
<p>&#8220;Presunzione di pericolosità&#8221;, in concreto, non significa altro che l&#8217;obbligatoria ed automatica applicazione della misura in tali ipotesi, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione e da eventuali ulteriori accertamenti; l&#8217;unico limite é che fra il fatto giudicato e la sentenza non sia decorso un tempo superiore a cinque ovvero a dieci anni (art. 204,cpv., n. 1 e 2, codice penale), nei quali casi si deve fare luogo a giudizio di pericolosità in concreto, secondo il principio enunciato come generale dall&#8217;art. 203 del codice penale.</p>
<p>La logica della disposizione denunciata sta nell&#8217;assumere l&#8217;infermità psichica dell&#8217;autore del reato quale elemento che caratterizza e collega i due termini della disciplina: il delitto in cui l&#8217;infermità ha manifestato una sua specifica pericolosità ed il tipo di risposta legale. La misura &#8220;di sicurezza&#8221; del ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario costituisce la risposta alla pericolosità del soggetto; risposta modellata sulla specifica ragione (causa) di questa sua ritenuta pericolosità, vale a dire l&#8217;infermità psichica quale si é estrinsecata nel delitto commesso. Presupposti e definizione dell&#8217;istituto pongono così in risalto &#8211; e inscindibilmente collegano &#8211; dimensioni di &#8220;sicurezza&#8221; e dimensione terapeutica; il che é necessario a legittimare la misura, sia di fronte alla finalità di prevenzione speciale, &#8220;riabilitativa&#8221;, propria in genere delle misure di sicurezza (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0068s-67.html">sentenza n. 68 del 1967</a>) sia di fronte al principio, anche esso costituzionale, di tutela della salute (art. 32 Cost.).</p>
<p>Come misura &#8220;finalizzata&#8221; &#8211; orientata a risultati, ad un tempo di sicurezza e di terapia &#8211; il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario appare pertanto ragionevolmente connesso al duplice presupposto tipico della commissione di un delitto non lieve e dell&#8217;infermità psichica quale condizione del delitto.</p>
<p>7. &#8211; Le argomentazioni sin qui richiamate ed esposte valgono a confutare in modo esplicito od implicito quelle in contrario addotte dalla maggior parte dei giudici rimettenti, al fine di contestare la legittimità costituzionale della presunzione di pericolosità sociale posta dalle norme denunziate. Va, peraltro, precisato che ci si riferisce alle questioni sollevate in giudizi nei quali indagini peritali esperite caso per caso hanno escluso la pericolosità sociale dell&#8217;imputato, pur essendo rimasta sostanzialmente inalterata, nella sua natura, nelle sue caratteristiche e nella sua intensità, rispetto al momento del fatto, l&#8217;infermità psichica dell&#8217;imputato stesso, che determinandone il vizio totale di mente, ne comporta il proscioglimento ai sensi dell&#8217;art. 88 del codice penale. Questo presupposto di fatto accomuna le varie questioni, tutte rivolte, pur su piani e sotto profili diversi, ad indubbiare il criterio presuntivo posto dal legislatore, la cui razionalità si assume smentita, nelle fattispecie considerate dall&#8217;accertamento peritale.</p>
<p>In aggiunta alle considerazioni sopra svolte, più che ribadire la natura prognostica - di reiterazione di condotte criminose &#8211; del giudizio di pericolosità sociale, che rende del tutto ragionevole (anzi ineliminabile in ogni caso) il ricorso a criteri probabilistici, val la pena di osservare che il riferimento al massimo della penaedittale, assunto quale indice della gravità del reato, e non invece alla pena irrogabile in concreto, tenendo conto di eventuali attenuanti, oltre a discendere in modo coerente dal presupposto della misura rappresentato da una sentenza di proscioglimento (e non di condanna) dell&#8217;imputato incapace, garantisce la applicazione della misura stessa in tutte le situazioni normativamente descritte con pieno rispetto del principio di uguaglianza. Quanto alla ulteriore censura, per cui le norme impugnate assoggetterebbero adugua le disciplina infermità di natura diversa, ovvero della stessa natura ma di diversa intensità da soggetto a soggetto, basterà rilevare che presupposto per l&#8217;applicazione della misura é un accertamento di incapacità di intendere o di volere per infermità psichica e che tale requisito é sufficiente ad accomunare infermità che, pur se di natura ed intensità diverse, danno luogo all&#8217;identico risultato in termini di imputabilità (art. 88 del codice penale).</p>
<p>Lo stesso requisito, d&#8217;altra parte, differenzia nettamente la situazione del totalmente infermo di mente rispetto a quella del seminfermo di mente, la cui capacità di intendere o di volere, pur se grandemente scemata, non é esclusa (art. 89 c.p.). É perciò del tutto legittimo &#8211; oltre che razionalmente adeguato &#8211; che solo per il secondo e non anche per il primo sia prevista, in determinati casi, la possibilità di sostituire la misura di sicurezza detentiva con quella, non detentiva, della libertà vigilata (art. 219, terzo comma c.p.). Dall&#8217;affermata legittimità di tale trattamento differenziato deriva l&#8217;infondatezza dell&#8217;ulteriore censura di violazione del diritto al lavoro garantito dall&#8217;art. 4 Cost.. Deve di conseguenza ritenersi precluso l&#8217;esame dell&#8217;ulteriore censura mossa dal giudice di sorveglianza del Tribunale di Roma all&#8217;art. 231 c.p. sotto il profilo della mancata previsione della possibilità di sostituire, in senso inverso, la misura di sicurezza detentiva alla libertà vigilata in caso di gravi violazioni alle prescrizioni inerenti a questa, trattandosi evidentemente di questione prospettabile solo presupponendo la fondatezza di quella or ora disattesa.</p>
<p>Delle questioni sollevate con riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111 e 24, secondo comma Cost., basterà dire che sono state già dichiarate infondate dalla Corte con le <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1966/0019s-66.html">sentenze nn. 19 del 1966</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0068s-67.html">68 del 1967</a>, e che i giudici rimettenti non propongono ora argomentazioni diverse da quelle allora disattese.</p>
<p>Nemmeno può ritenersi vulnerato il principio della personalità della responsabilità penale, di cui all&#8217;art. 27, primo comma, Cost. Pur a voler ammettere, in viadi ipotesi, che nel campo di applicazione del citato disposto costituzionale rientrino anche le misure di sicurezza e non, invece, soltanto le pene, resta che il vincolo ivi posto attiene al momento della costruzione della fattispecie e comporta la necessità di un collegamento tra il presupposto specifico della misura e il soggetto cui essa viene applicata: in altre parole, si esige che la misura stessa venga applicata soltanto a soggetti dei quali risulti accertata la pericolosità criminale. Rispetto al precetto costituzionale é invece indifferente il modo in cui il suddetto collegamento viene configurato, se cioé esso debba risultare da un accertamento caso per caso della pericolosità ovvero da una presunzione stabilita dal legislatore sulla base di presupposti razionalmente idonei a fondarla.</p>
<p>La censura, infine, mossa con riferimento all&#8217;art. 27, terzo comma Cost., é già stata respinta da questa Corte (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0068s-67.html">sentenze N. 68 del 1967</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0106s-72.html">106 del 1972</a>) con il rilievo che tale norma &#8220;si riferisce soltanto alle pene e non considera le misure di sicurezza proprio perché esse tendono ad un risultato che uguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena&#8221;. Al proposito si può aggiungere che rispetto al parametro costituzionale invocato viene in considerazione il tipo di misura prefigurato in via generale dal legislatore e la sua astratta idoneità a perseguire finalità rieducative, non invece le modalità di determinazione e di accertamento dei presupposti per la sua applicazione.</p>
<p>Vero é che la questione qui da ultimo disattesa ha ad oggetto non tanto la presunzione di pericolosità sociale, come normativamente posta, quanto il ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario, per il dubbio che tale ricovero non sia razionalmente idoneo al conseguimento delle finalità curative e risocializzantiassegnate &#8211; accanto alle finalità di prevenzione sociale &#8211; alla misura di sicurezza in questione. Nella stessa prospettiva si pongono altri giudici rimettenti che denunziano una possibile lesione dell&#8217;art. 32, primo comma, Cost. con riguardo alle condizioni strutturali ed alle prassi terapeutiche degli ospedali psichiatrici giudiziari, ovvero una violazione del principio di uguaglianza, stante il trattamento gravemente deteriore riservato agli infermi di mente ai quali viene applicata la misura di sicurezza in esame rispetto ai comuni malati di mente, cui si applica la nuova legislazione in materia, ai sensi della quale il ricovero obbligatorio é eccezionale, di durata limitata e fondato soltanto sulla necessità di urgenti interventi terapeutici, senza che venga più in considerazione la pericolosità dell&#8217;infermo (legge 13 maggio 1978, n. 180 e legge 23 dicembre 1978, n. 833).</p>
<p>Prendendo in esame quest&#8217;ultima censura, é evidente la non omogeneità delle situazioni messe a confronto, posto che la misura di sicurezza in questione torna applicabile soltanto a quegli infermi di mente che, essendo stati prosciolti dall&#8217;imputazione di un reato di una certa gravità perché commesso in stato di totale incapacità di intendere o di volere, vengono dalla legge considerati socialmente pericolosi. Al comune malato di mente non é riferibile invece la commissione di alcun reato, o almeno di un reato di uguale gravità, e tanto basta a legittimare il differente trattamento normativo.</p>
<p>Quanto infine ai rilievi che vengono mossi alle effettive condizioni organizzative e di gestione degli ospedali psichiatrici giudiziari, rappresentate come tali da menomare grandemente o addirittura vanificare la funzione di cura degli internati per soddisfare, invece e soltanto, una funzione repressiva e segregante, questa Corte, giudice delle leggi, non può dedurne motivi di incostituzionalità delle norme denunziate, tra le quali non sono comprese quelle disciplinanti appunto gli ospedali psichiatrici giudiziari. Ciò non toglie che le carenze lamentate dai giudici rimettenti, in base a personali, sofferte esperienze e risultanti anche da indagini ufficiali condotte o promosse da autorità a ciò competenti, esigano la più attenta considerazione e la più sollecita iniziativa da parte del legislatore e dei pubblici poteri. Il problema umano e sociale del trattamento da riservare ai soggetti prosciolti perché non imputabili per infermità psichica non può essere affrontato e risolto in termini formali e nominalistici - di etichetta verrebbe fatto di dire &#8211; ma impone l&#8217;adozione di misure concretamente idonee alla cura e non soltanto alla custodia di quei soggetti medesimi, essendo evidente che la loro risocializzazione dipende dalla guarigione o quanto meno dal miglioramento delle loro condizioni psichiche.</p>
<p>8. &#8211; Le considerazioni svolte e le conclusioni sin qui raggiunte muovono, come si é detto, dal presupposto che la situazione di infermità psichica accertata rispetto al momento del fatto risulti immutata nel momento del giudizio ovvero in quello successivo in cui la misura in questione debba essere ordinata, ove a ciò si sia omesso di provvedere con la sentenza di proscioglimento (art. 205 cpv. n. 2 c.p.). In altre parole le disposizioni di legge denunziate in tanto sono indenni da vizi di costituzionalità in quanto una tale infermità sia inalterata nel tempo in cui la misura di sicurezza é applicata ed eseguita (la vicinanza temporale fra il giudizio e l&#8217;esecuzione della misura é, nell&#8217;ipotesi normale, assicurata dall&#8217;immediata esecutività delle sentenze di proscioglimento per inimputabilità).</p>
<p>La disposizione dell&#8217;art. 222 cod. pen., peraltro, prescinde dalla &#8220;attualizzazione&#8221; del giudizio di infermità mentale, guardando esclusivamente al momento del fatto. La struttura &#8220;presuntiva&#8221; della fattispecie si rivela contenere, come bene hanno osservato alcune ordinanze di rimessione, una presunzione duplice: innanzitutto quella che ricollega infermità e pericolosità, e che é quella che la Corte, in precedenti pronunce, ha già ritenuto non in contrasto con i criteri di comune esperienza. Ma la applicazione della misura a distanza di tempo dal fatto (obbligatoria ed automatica fino a che non siano trascorsi cinque o dieci anni) poggia su una presunzione ulteriore, concernente il perdurare (non della sola pericolosità, ma) della stessa infermità psichica, senza mutamenti significativi dal momento del delitto al momento del giudizio.</p>
<p>Una simile presunzione assoluta di durata dell&#8217;infermità psichica, lungi dall&#8217;esprimere esigenze di tutela discrezionalmente apprezzate dal legislatore, finisce per allontanare la disciplina normativa dalle sue basi razionali. Dietro la presunzione non vi sono né dati d&#8217;esperienza suscettibili di generalizzazione, né esigenze di semplificazione probatoria. Indurre, a distanza di tempo imprecisata, lo stato di salute mentale attuale da quello del tempo del commesso delitto, é questione di fatto che può e deve essere verificata caso per caso; totalmente privo di base scientifica sarebbe comunque ipotizzare uno stato di salute (anzi di malattia) che si mantenga costante, come regola generale valida per qualsiasi caso d&#8217;infermità totale di mente. Quanto alle preoccupazioni probatorie (che pure hanno trovato un&#8217;eco in precedenti pronunce della Corte) é di tutta evidenza che la prognosi postuma, richiesta (al perito psichiatra) dall&#8217;accertamento della imputabilità o non imputabilità al momento del fatto, presenta difficoltà incomparabilmente maggiori della diagnosi dello stato di salute psichica presente al momento del giudizio od in quello successivo in cui la misura debba essere applicata. Di regola, anzi, sarà proprio questa diagnosi a fornire elementi basilari per la ricostruzione (induttiva, spesso opinabile) dello stato di salute nei periodi anteriori. Una regola &#8220;presuntiva&#8221;, come quella implicita nell&#8217;art. 222 cod. pen., che imponga di ricostruire il presente dal passato, si rivela pertanto un&#8217;inversione totale della logica del giudizio scientifico, su cui poggia qualsiasi ragionevole disciplina dell&#8217;infermità di mente.</p>
<p>La conseguenza pratica della norma denunciata é che, collegandosi la misura di sicurezza all&#8217;infermità psichica al momento del fatto, la misura andrà ugualmente applicata a soggetti che, al momento del giudizio, siano ancora infermi di mente, e ad altri il cui stato di salute (ovviamente oggetto dell&#8217;esame peritale concernente l&#8217;imputabilità) abbia invece subito una positiva evoluzione. I giudizi <em>a quibus</em> offrono al riguardo una precisa ed inquietante esemplificazione.</p>
<p>La differenza evidenziata &#8211; che la disciplina legale ignora &#8211; attiene proprio all&#8217;elemento &#8211; lo stato di salute psichica attuale &#8211; che solo é idoneo a giustificare una misura di sicurezza orientata alla salute psichica del destinatario, quale é per definizione l&#8217;ospedale psichiatrico giudiziario. Di qui l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 222, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell&#8217;imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento &#8211; da parte del giudice della cognizione o della esecuzione &#8211; della persistente pericolosità sociale derivante dall&#8217;infermità medesima al tempo dell&#8217;applicazione della misura.</p>
<p>In questi limiti, la pronuncia d&#8217;illegittimità deve investire, di riflesso, anche gli artt. 204 cpv. e 205 cpv. n. 2 c.p.: il primo, in quanto, dettando una disposizione generale e quindi riferendosi anche alla misura di sicurezza in questione, pone una presunzione assoluta che preclude accertamenti sulla pericolosità anteriore ai termini ivi fissati (dieci o cinque anni dal fatto); il secondo, in quanto preclude analoghi accertamenti al giudice dell&#8217;esecuzione che sia chiamato ad applicare la misura, ove non ordinata nella sentenza di proscioglimento. Immune da censura é invece l&#8217;art. 215 c.p., pure denunziato in talune ordinanze, giacché esso si limita a prevedere, tra le altre, la misura di sicurezza in questione, senza dettare alcuna disposizione che investa la sua concreta disciplina.</p>
<p>9. &#8211; In questi termini, la dichiarazione d&#8217;illegittimità costituzionale delle norme su indicate contribuisce a restituire coerenza ad un sistema normativo, nel quale la rigida logica originaria delle presunzioni di pericolosità é già stata fortemente incrinata, a seguito della dichiarazione d&#8217;illegittimità costituzionale dei commi secondo e terzo dell&#8217;art. 207 cod. pen., con conseguente trasformazione della revoca anticipata delle misure di sicurezza, da atto politico del Ministro, inattività giurisdizionale doverosa, ricorrendone i presupposti sostanziali (la competenza a provvedere é ora regolata dall&#8217;art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354). La &#8220;presunzione di durata&#8221; della pericolosità &#8211; implicita nella determinazione inderogabile (per il giudice) di un periodo minimo di durata della misura di sicurezza &#8211; ha cessato di essere assoluta, lasciando spazio a puntuali verifiche giudiziali dell&#8217;evolversi della situazione concreta. La contrapposizione di presunzioni legali al giudizio concreto di pericolosità ha perciò già perso il suo vero significato, che era collegato all&#8217;applicazione obbligatoria di una misura per un periodo minimo inderogabile, mentre un principio generale unificante é ora ravvisabile nel potere &#8211; e dovere &#8211; del giudice di disporre, sulla base degli opportuni, concreti accertamenti, la revoca della misura, in qualsiasi momento la persona sottoposta abbia cessato d&#8217;essere pericolosa.</p>
<p>Perfetta coerenza e continuità, in conclusione, vi é fra la presente decisione e la <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html"></a><span style="text-decoration: underline;">sent.</span><span style="text-decoration: underline;"> n. 110/74</span></p>
<p>, nel superamento di un sistema che, se riconosce la legittimità in via di principio della tipizzazione legale di fattispecie di pericolosità, già si é allontanato da un sistema di determinazione della durata delle misure di sicurezza in termini rigidi, agganciati ad ulteriori presunzioni. Il potere di apprezzamento concreto del giudice, che la presente pronuncia ritiene necessario ad evitare ingiustificati livellamenti di situazioni diverse, non é altro se non il potere di non internare in ospedale psichiatrico giudiziario soggetti che, in considerazione del loro attuale stato di salute, avrebbero il diritto di ottenere immediatamente la revoca c.d. anticipata.</p>
<p><a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html"></a> </p>
<p align="center"><a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html">PER QUESTI MOTIVI</a></p>
<p align="center"><a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html">LA CORTE COSTITUZIONALE</a></p>
<p><a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html"></a> </p>
<p><a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html">1) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell&#8217;imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell&#8217;applicazione della misura;</a></p>
<p><a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html">2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 222, primo comma e 204 cpv., nonché dell&#8217;art. 215 cpv. n. 3 cod. pen.,sollevate in riferimento agli artt. 4, primo e secondo comma, 27, primo e terzo comma e 32, primo e secondo comma, Cost. dai Tribunali di Roma e Venezia, dalla Sezione di sorveglianza di Bologna, dai giudici istruttori presso i Tribunali di Firenze, Milano, Pisa, Grosseto e Bologna, dai giudici di sorveglianza di Roma eFrosinone nonché dai Pretori di Pisa, Pieve di Cadore e S. Donà di Piave con le ordinanze in epigrafe;</a></p>
<p><a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html">3) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dei suddetti artt. 222, primo comma e 204 cpv. cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 24, secondo comma e 111 Cost. dai Tribunali di Roma e Como, dai giudici istruttori presso i Tribunali di Firenze e Siena, dal giudice di sorveglianza di Frosinone e dal Pretore di Pieve di Cadore con le ordinanze indicate in epigrafe;</a></p>
<p><a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0110s-74.html">4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 231 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 4, primo e secondo comma e 32 Cost. dal giudice di sorveglianza di Roma con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</a></p>
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