023di Maria Grazia Giannichedda

Il migliaio di internati trasferiti nelle Rems, residenze che hanno lo scopo di custodire e curare. In qualche caso aperte negli ex ospedali psichiatrici giudiziari. Comunque un passo avanti.

Poteva andar peg­gio: il rin­vio della chiu­sura degli ospe­dali psi­chia­trici giu­di­ziari (Opg) le regioni l’avevano chie­sto da tempo, dichia­ran­dosi in mag­gio­ranza non ancora pronte a un prov­ve­di­mento che fu annun­ciato per la prima volta quarant’anni fa, nel 1975, mini­stro di gra­zia e giu­sti­zia Oronzo Reale. Ma governo e par­la­mento, la com­mis­sione sanità del senato soprat­tutto, hanno resi­stito a que­ste pres­sioni e così dal 31 marzo 2015 i sei Opg ita­liani devono smet­tere di fun­zio­nare. Siamo di fronte a un cam­bio epo­cale come lo fu la riforma psi­chia­trica e come sem­brano cre­dere quanti, nelle ultime set­ti­mane di dibat­tito, hanno usato toni di allarme o di trionfo a pro­po­sito di que­sto provvedimento?

Per cer­care di capire cosa cambi in realtà per il migliaio di inter­nati attuali e per quelli poten­ziali è meglio abban­do­nare i toni forti e osser­vare da vicino il decreto legge sulle «dispo­si­zioni urgenti in mate­ria di supe­ra­mento degli ospe­dali psi­chia­trici giu­di­ziari», decreto nato il 22 dicem­bre 2011 den­tro il cosid­detto decreto svuota car­ceri e diverse volte rima­neg­giato fino alla ver­sione attuale, la legge n.52 del 31 marzo 2014 cor­retta dalla legge di con­ver­sione del 31 mag­gio 2014, la n. 81.

Cosa cam­bia con que­sta legge? Un punto rile­vante: il luogo di ese­cu­zione della misura di sicu­rezza pre­vi­sta per l’infermo di mente autore di reato e per il con­dan­nato dive­nuto infermo di mente. Finora que­sto luogo era l’Opg, oggi è la resi­denza per l’esecuzione della misura di sicu­rezza, la Rems. Cosa non cam­bia? Un punto non meno rile­vante, la strut­tura della misura di sicu­rezza defi­nita dal codice penale: si tratta di una misura deten­tiva che, ovun­que sia ese­guita, con­ti­nua a man­te­nere il duplice scopo di curare e di custo­dire per far fronte sia all’infermità che alla peri­co­lo­sità sociale.

Ancora: cam­bia l’autorità respon­sa­bile degli isti­tuti che ese­guono la misura di sicu­rezza psi­chia­trica. Per gli Opg era il mini­stero di giu­sti­zia, oggi è la sanità regio­nale. Cam­bia anche il tipo di per­so­nale: prima era pre­va­len­te­mente giu­di­zia­rio (con l’eccezione dell’Opg di Casti­glione delle Sti­viere ) da oggi sarà tutto sani­ta­rio il per­so­nale all’interno della Rems, men­tre l’«attività peri­me­trale di sicu­rezza e vigi­lanza» sarà di com­pe­tenza della pub­blica sicu­rezza. Que­sto non tragga in inganno: il man­dato delle Rems è, uni­ta­ria­mente, alla cura e custo­dia, e le Rems appena aperte e quelle in pro­getto evi­den­ziano bene cosa ciò signi­fi­chi. La REMS inau­gu­rata il primo aprile dal pre­si­dente Zin­ga­retti e dal mini­stro Orlando a Pon­te­corvo (Fro­si­none), desti­nata a sole donne e col­lo­cata in una palaz­zina atti­gua alla Casa della Salute, ha un giar­dino esterno ben recin­tato, un appa­rato di video sor­ve­glianza con­trolla tutti gli ambienti sia interni che esterni, dap­per­tutto vetri anti­sfon­da­mento. Nel corso dell’inaugurazione è stato fir­mato il pro­to­collo per la sicu­rezza da parte delle auto­rità sani­ta­rie e del pre­fetto, alla pre­senza della dire­zione del Dipar­ti­mento Affari Peni­ten­ziari. La regione Toscana ha deli­be­rato di col­lo­care una Rems al Sol­li­cia­nino, il car­cere inti­to­lato a Mario Goz­zini, uti­liz­zando un’area dell’istituto che già ospita dete­nuti a custo­dia atte­nuata o in semi-libertà e che è a tutti gli effetti una strut­tura peni­ten­zia­ria. La Lom­bar­dia ha scelto invece la tran­si­zione più mor­bida pos­si­bile: le Rems di que­sta regione saranno col­lo­cate nello stesso Opg di Casti­glione, basterà un cam­bio di nome e tirar su qual­che tramezzo.

Quale fon­da­mento ha dun­que l’allarme sol­le­vato da più parti – da Mat­teo Sal­vini della Lega a Gil­berto Cor­bel­lini sul Sole24ore del 29 marzo — sui pazzi peri­co­losi che saranno rimessi in libertà? E d’altra parte, come si può, in un tale qua­dro nor­ma­tivo e ammi­ni­stra­tivo, affer­mare che si sta rea­liz­zando il pas­sag­gio dalla pena alla cura, per usare le parole di qual­che espo­nente del governo?

La sola cura pos­si­bile nelle Rems è quella in uso da due secoli negli ospe­dali psi­chia­trici civili, quella sem­pre sacri­fi­cata, come sap­piamo, alle esi­genze della custo­dia, che qui nelle Rems è anche legit­ti­mata dal codice penale. Nes­suna vici­nanza quindi tra que­sto prov­ve­di­mento sugli Opg e la legge 180 del ’78, che non si limita a chiu­dere i mani­comi ma ride­fi­ni­sce lo sta­tuto del malato di mente e i limiti del trat­ta­mento psi­chia­trico. Però non è vero che que­sta chiu­sura degli Opg sia un pesce d’aprile, come ha detto qual­cuno, un gesto privo di rilievo. È invece un pas­sag­gio impor­tante per­ché segnale che si è aperta di nuovo la par­tita Opg ed è ancora tutta da gio­care, senza truc­chi però, come diceva lo slo­gan che ha accom­pa­gnato il digiuno a staf­fetta e le altre ini­zia­tive pro­mosse lungo tutto il mese di marzo dalla cam­pa­gna per l’abolizione degli Opg (www​.sto​popg​.it). Da quando, ad aprile del 2011, ha preso avvio que­sta cam­pa­gna si è riu­sciti a spo­stare l’attenzione dagli isti­tuti fati­scenti alle per­sone vit­time di aber­ra­zioni giu­ri­di­che e alle poli­ti­che col­pe­voli, sia sani­ta­rie che giu­di­zia­rie, cha ali­men­tano gli Opg e la domanda di misure di sicu­rezza. Sono state rispol­ve­rate le sen­tenze dimen­ti­cate della Corte Costi­tu­zio­nale e cor­retti alcuni dei punti più peri­co­losi del decreto del 2012, così che oggi è chiaro a tutti che le Rems non sono la sola misura su cui è legit­timo con­cen­trare risorse. È stato anche miti­gato uno degli aspetti più inde­centi della legge penale, pre­ci­sando che «la misura di sicu­rezza deten­tiva non può durare oltre il tempo sta­bi­lito per la pena deten­tiva pre­vi­sta per il reato com­messo». Ora, insieme alla vigi­lanza su ciò che accade, biso­gna riaf­fron­tare la riforma del codice penale, che sola può con­sen­tire l’abolizione della misura di sicu­rezza psi­chia­trica e auto­riz­zarci quindi a par­lare di diritti, dignità e cura.

(da Il Manifesto)

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