La recente sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale in materia di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) art 35 l. 833/1978 aumenta le garanzie prevedendo l’obbligo di notifica al paziente dell’ordinanza del sindaco e l’audizione della persona da parte del Giudice Tutelare prima della convalida.

La legge regola il patto sociale e il rapporto di potere tra cittadino e istituzioni (sanitaria, amministrativa e giudiziaria) in relazione agli accertamenti e trattamenti sanitari. Questi sono di norma volontari e vi sono requisiti di legge per l’obbligatorietà coercitiva e la privazione della libertà, nonché una precisa procedura ed un sistema di garanzie: certificato di proposta del medico e certificato di convalida di un medico della struttura pubblica, cui fa seguito l’ordinanza del Sindaco e successivamente la convalida del Giudice Tutelare. Il ricovero in ambito ospedaliero dura al massimo 7 giorni prorogabili con atto motivato. Tutti i diritti della persona vengono garantiti compresa la possibilità di comunicare e chiunque può presentare istanza contro il TSO.

Il TSO nella normativa in vigore serve, sulla base delle condizioni e garanzie definite dalla legge, ad assicurare il diritto alla salute e va costantemente accompagnato dalla ricerca del consenso. Le condizioni operative di urgenza che connotano i TSO comportano un clima di tensione e pericolo e a volte si svolgono in situazioni ambientali poco favorevoli per dettagliate certificazioni mediche di proposta e di convalida.

Nelle prassi operative, sia le ordinanze del sindaco che le convalide del giudice tutelare sono diventate più adempimenti burocratici che significativi momenti relazionali. Nell’ottica del diritto vivente, la Corte costituzionale prevede che il Giudice Tutelare effettui l’audizione a distanza di un massimo di 48 ore dal ricovero. È importante che oltre alla forma il Giudice possa comprendere la complessità della situazione e delle relazioni. Ad esempio, potrà interagire con un paziente in condizioni del tutto diverse da quelle iniziali che hanno portato al TSO. Questo va tenuto presente specie quando le condizioni per il TSO possano apparire in via di superamento e il Giudice Tutelare possa revocare il provvedimento.

Una circostanza che deve avvenire tutelando il mandato di cura evitando che la mancata convalida diventi l’occasione per azioni legali di natura risarcitoria ma soprattutto comprometta l’attività di cura, generando sfiducia e sospettosità nel paziente e arrendevole rassegnazione, demotivazione e abbandono negli psichiatri. Grazie anche alla sentenza della Corte credo possa trovare sviluppo la linea del “no restraint”, il superamento delle contenzioni, l’attenzione alla qualità e sicurezza delle cure, alla prevenzione (carte per la crisi, interventi precoci, disposizioni anticipate) e alle tutele (garanti, assistenza legale gratuita, Utenti Esperti). E’ possibile continuare la riduzione dei TSO passati da oltre 20.000 del 1981 a circa 5.000 del 2023.

Le norme previste dalla Corte Costituzionale possono essere utili non solo per evitare abusi ma per promuovere i diritti umani e sociali che sono essenziali per il diritto alla salute ridando così slancio alla 180.

L’affermazione della sentenza 76/2025 “E’ certamente escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano per ciò stesso private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio, in violazione del principio personalista e del principio della pari dignità sociale espressi dagli artt. 2 e 3, primo comma, Cost.”, costituisce la premessa ad un possibile superamento del doppio binario, l’abolizione degli artt. 88 e 89 c.p. in un processo di piena affermazione dei diritti e doveri delle persone con disturbi mentali.

da Fuoriluogo