“Durante i lavori della Costituente, il tema della condizione dell’infermo di mente fa capolino una prima volta in una proposta del giovane Aldo Moro che trovò subito seguito:
nessun trattamento sanitario può essere obbligatorio se non per legge. Non sono ammesse pratiche sanitarie lesive della dignità umana.
Questo il testo di un suo emendamento da cui prese forma, dopo alcune correzioni minori, il secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione italiana. Moro illustrò le ragioni che lo inducevano ad avanzare la proposta, rilevando che:
si tratta di un problema di libertà individuale che non può non essere garantito dalla Costituzione, quello cioè di affermare che non possono essere imposte obbligatoriamente ai cittadini pratiche sanitarie, se non vi sia una disposizione legislativa, impedendo, per conseguenza, che disposizioni del genere possano essere prese dalle autorità senza l’intervento della legge.
Poi proseguiva:
Importante è anche l’altra parte dell’emendamento. Non soltanto ci si riferisce alla legge per determinare che i cittadini non possono essere assoggettati altrimenti a pratiche sanitarie, ma si pone anche un limite al legislatore, impedendo pratiche sanitarie lesive della dignità umana. L’esperienza storica recente dimostra l’opportunità che nella Costituzione italiana sia sancito un simile principio.”
Da: Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la Costituzione. Daniele Piccione, Ed. Alpha Beta Verlag, Collana 180 Archivio Critico della Salute Mentale.
Oggi 9 Maggio, come non ricordare il ritrovamento del corpo di Aldo Moro.
Giovanissimo partecipa all’Assemblea Costituente facendosi promotore e anticipatore di quei principi che circa trent’anni dopo daranno corpo alla Legge 180.
Nell’assurda prigionia è costretto a vivere sulla sua pelle proprio la perdita di quei diritti e di quella libertà che aveva cercato di tutelare, di quella dignità che aveva posto come limite invalicabile nel rapporto tra il cittadino e le istiruzioni.
Quattro giorni dopo, il 13 Maggio 1978, la Legge 180, rifacendosi proprio a quei principi costituzionali, affermerà che:
“Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari. Nei casi di cui per legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono e essere disposti dall’ autorità sanitaria nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.”
(Art.1 L.180/1978)