Dal dibattito di Milano: Le leggi per la salute mentale, cittadini, persone, soggetti (vedi)

Leggendo l’opuscolo Proposta di legge “181”. Con lo sguardo rivolto al futuro. Norme per valorizzare, in continuità con la legge 180/1978, la partecipazione attiva di utenti, familiari, operatori e cittadini nel Servizi di salute mentale e per promuovere buone cure in tutta Italia, non ho potuto fare a meno di osservare che nelle Note introduttive mancano i riferimenti al quadro normativo e a quello istituzionale che, di solito, accompagnano la presentazione di un testo di legge che si propone di avere ampio respiro. E’ anche curioso che, come precedente normativo, venga indicato solo il DPR 10.11.99 e non il suo precedente 07.04.94 e che non si faccia cenno dell’avvenuta riforma del Titolo V della Costituzione, con la rielaborazione delle materie esclusive e concorrenti nell’ambito della sanità. E quindi non si comprende come mai non si citino le normative regionali, alle quali per altro le stesse Leggi 180 e 833 del 78’ demandavano l’attuazione della riforma.

Mi pare che, senza tener presente quei due passaggi, sia difficile poi una disamina puntuale delle questioni relative alla salute mentale nel nostro paese. Osservo solo che il DPR occupa il secondo livello nella gerarchia normativa e che indicarlo come portatore di una sua intrinseca debolezza nella capacità di far rispettare il proprio dettato, rischia di lasciare in secondo piano il fatto di per sé allarmante che moltissime leggi italiane, a causa dell’abnorme stratificazione legislativa, e non solo, finiscono per restare lettera morta.

Per entrare nel vivo della mia partecipazione al dibattito, ho affermato che condividevo la tua (Dott. De Stefani, ndr) argomentazione sul quarto dei principi (i primi tre essendo indicati nelle Note) che la 180 introduce: la salvaguardia indiretta dei diritti della persona sofferente, con l’abolizione diretta della normativa del 1904 e di ogni altra disposizione che fosse incompatibile con la 180 stessa.

Osservo ora che una proposta di legge che non tenga conto di questo passaggio cruciale, misconosciuto e/o trascurato nelle più svariate sedi, rischia di essere monca là dove dovrebbe essere più avvertita. Il tema della violazione dei diritti della persona, ora che esistono gli strumenti di critica giuridica per avere consapevolezza dei gravi reati che si consumano quotidianamente contro le persone sofferenti (ingiurie, minacce, sequestro di persone e violenza privata) nei servizi di mezza Italia, non ottiene il suo giusto rilievo giurisprudenziale e informativo per un solo motivo: la paura che trattiene le persone direttamente e indirettamente interessate da quelle violazioni dal denunciarle all’opinione pubblica e alla magistratura.

Per inciso noto che il taglio degli ultimi cinque articoli, dal 20 al 24, operato nel testo distribuito in sala, rispetto all’ultima versione distribuita in rete, elimina anche quel pallido riferimento alle pratiche di contenzione (Non prevede al suo interno [dell’spdc, nda] interventi di costrizione fisica dei degenti) che il soppresso articolo 21 conteneva.

In sala ho fatto notare come il testo della 181 fosse con ogni probabilità destinato ad entrare in conflitto di costituzionalità fin dall’esame in commissione, se pure riuscirà ad essere esaminato dal Parlamento e, nel caso assai improbabile di sua approvazione, ad aumentare la stratificazione legislativa, visto che non prevede nessuna abrogazione di legislazione precedente.

Per ragioni di tempo non ho potuto integrare l’osservazione con quella a lei legata che, con il dispendio di energie profuso per la compilazione del testo di legge e la sua divulgazione accompagnata dalla raccolta di firme, si sarebbero potute condurre sul territorio efficaci azioni di tutela dei diritti delle persone con sofferenza psichica e sviluppare ulteriormente le altre azioni previste dal circuito Le parole ritrovate.

Ho fatto tuttavia notare che la proposta di un nuovo testo di legge da sovrapporre a mo’ di integrazione a quello della 180, indebolisce le residue possibilità di quest’ultima di essere attuata nello spirito e negli sviluppi di critica e discussione, cui il suo varo ormai lontano ha dato vita. Molto meglio rafforzare la spinta ad attuare quelle parti normative che ne discendono, da lei e dai progetti obiettivi e dalla letteratura in proposito, piuttosto che lanciare la sfida di un nuovo testo che, aggiungo ora, presenta elementi di criticità preoccupanti.

di Virgilio Baccalini

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