Senato della Repubblica – 111 – XVI LEGISLATURA

610ª Seduta Assemblea – Allegato A 27 settembre 2011

 

(6-00087) (27 settembre 2011) n. 6 (testo 3)

Saccomanno, Bosone, Marino Ignazio, Mascitelli, Bianconi, Biondelli, Calabrò, Mazzaracchio, Gustavino, Galioto, Antezza

Approvata

 

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della Giustizia,

premesso che le condizioni di vita e di cura all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) sono attualmente incompatibili con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e umanità del trattamento, nonchè con la disciplina di livello primario e secondario relativa alla sanità penitenziaria;

considerato che nell’ambito della relazione unanimemente approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, nel mese di luglio 2011, sono enucleate diverse misure per conformare a Costituzione la disciplina e la prassi delle misure di sicurezza per gli infermi di mente autori di reato;

preso atto della giurisprudenza della Corte costituzionale, a mente della quale le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anzichè vantaggio, alla salute del paziente: e pertanto, ove in concreto la misura coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute psichica dell’infermo, non la si potrebbe considerare giustificata nemmeno in nome di tali esigenze;

rilevato che la disciplina delle misure di sicurezza per gli infermi di mente autori di reato e` tuttora dettata da un testo normativo di epoca pre-costituzionale «caratterizzato da scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste alla luce dei principi costituzionali e delle acquisizioni scientifiche» (Corte costituzionale, sentenza n. 253/2003);

visto il contenuto dell’ordine del giorno G1.100, accolto dal Governo nel corso della 461a seduta del Senato del 17 novembre 2010 e recante, tra l’altro, indicazioni impegnative: per la compiuta attuazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008; per l’adozione di misure legislative alternative alla detenzione dei malati psichiatrici negli ospedali psichiatrici giudiziari nel rispetto della legge n. 180 del 13 maggio 1978; per l’applicazione, nell’intento di giungere al superamento di strutture che ritenute sanitarie hanno ancora caratteristiche carcerarie e marginalmente terapeutico-riabilitative, della legge n. 180 del 13 maggio 1978 ai malati psichiatrici autori di reato;

ritenuto che le comunicazioni del Ministro riguardanti specificamente gli OPG, nella parte in cui recepiscono sostanzialmente le indicazioni rassegnate dalla Commissione di inchiesta succitata in sede di relazione all’Assemblea del Senato, possono fornire soluzioni idonee alla risoluzione delle problematiche del settore,

le approva in parte qua,

e impegna conseguentemente il Governo: ad adottare, nel rispetto delle procedure di leale collaborazione con le autonomie territoriali, atti di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 230 del 1999, volti a garantire, all’interno degli OPG, interventi urgenti e immediati di revisione ed adeguamento delle dotazioni di personale, dei locali, delle attrezzature, delle apparecchiature e degli arredi sanitari agli standard ospedalieri in vigore a livello nazionale e regionale;

a porre in essere urgentemente ogni necessaria attività istituzionale prodromica al recepimento della riforma della sanità penitenziaria da parte della Regione siciliana;

a dare compiuta attuazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, nella parte in cui prevede la necessaria realizzazione di tutte le misure e azioni indicate per la tutela della salute mentale negli Istituti di pena, con particolare riferimento all’attivazione di sezioni organizzate, o reparti, per gli imputati e condannati con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva che non comporti l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in OPG o l’ordine di ricovero in OPG o in case di cura e custodia;

a monitorare in ordine all’attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte di tutti gli attori istituzionali coinvolti, con eventuale attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 120 della Costituzione nei casi di evidente e persistente inattuazione; nelle more del completo superamento dell’istituto dell’OPG, che resta l’obiettivo da perseguire quale scelta definitiva a regime,

a stipulare convenzioni con le Regioni sede di OPG, al fine di individuare strutture idonee ove realizzare una gestione interamente sanitaria dei ricoverati, secondo le esperienze rappresentate da Castiglione delle Stiviere e dalle strutture e dalle comunità assistenziali esterne agli OPG, così da consentire anche una razionalizzazione nell’utilizzo del personale penitenziario, da adibire esclusivamente alle funzioni proprie e di Istituto;

a porre mano, anche con provvedimento d’urgenza, alla legislazione di settore, valutando l’introduzione dei correttivi di seguito indicati: necessità che la sussistenza di infermità mentale e connessa pericolosità sociale sia accertata con l’ausilio di un collegio medico-psichiatrico, composto da almeno tre specialisti; necessità che con la pronuncia di proscioglimento penale per infermità psichica sia nominato un amministratore di sostegno con lo specifico incarico di provvedere alle necessità di cura del paziente; abolizione dell’istituto della misura di sicurezza provvisoria e sua sostituzione con la custodia cautelare in luogo di cura protetto; introduzione di un principio di proporzionalità tra durata massima della misura di sicurezza e durata della pena prevista per il fatto di reato; introduzione di un onere di specifica motivazione circa l’impossibilita` assoluta del Giudice di disporre, in ossequio al favor libertatis, una misura di sicurezza non custodiale; specificazione dell’obbligo giuridico dei Dipartimenti di salute mentale di prendere in carico gli internati per i quali risulti cessata la condizione di pericolosità sociale;

a considerare, nella prospettiva ormai non più procrastinabile di una complessiva revisione del codice penale, la possibilità di abolire l’istituto della non imputabilità per infermità mentale e dei suoi corollari giuridici, quale e` la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, che verrebbe sostituita dall’applicazione della pena, anche detentiva, prevista dalla legge.

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